Capitolo
I
LA
CONDIZIONE CANONICA DELLE PERSONE FISICHE
Can.
96 - Mediante il battesimo l'uomo
è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i
doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione,
sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiale e purché non si
frapponga una sanzione legittimamente inflitta.
Can.
97 - § 1. La persona che ha
compiuto diciotto anni, è maggiorenne; sotto tale età, è minorenne.
§
2. Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto bambino e lo si
considera non responsabile dei suoi atti, compiuti però i sette anni, si
presume che abbia l'uso di ragione.
Can.
98 - § 1. La persona maggiorenne
ha il pieno esercizio dei suoi diritti.
§
2. La persona minorenne nell'esercizio dei suoi diritti rimane sottoposta
alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle cose nelle quali
i minorenni sono esenti dalla loro potestà per legge divina o per diritto
canonico; per ciò che attiene alla costituzione dei tutori e alla loro
potestà, si osservino le disposizioni del diritto civile, a meno che non si
disponga altro dal diritto canonico, o il Vescovo diocesano in casi
determinati abbia per giusta causa stimato doversi provvedere con la nomina
di un altro tutore.
Can.
99 - Chiunque manca abitualmente
dell'uso di ragione, lo si considera non responsabile dei suoi atti ed è
assimilato ai bambini.
Can.
100 - La persona viene detta:
abitante , nel luogo in cui è il suo domicilio; dimorante, nel luogo in cui
ha il quasi-domicilio; forestiero, se si trova fuori del domicilio e del
quasi-domicilio che ancora ritiene; girovago, se non ha in alcun luogo il
domicilio o il quasi-domicilio.
Can.
101 - § 1. Il luogo di origine del
figlio, anche neofita, è quello in cui, quando il figlio è nato, i
genitori avevano il domicilio o, mancando questo, il quasi-domicilio,
oppure, se i genitori non avevano il medesimo domicilio o quasi-domicilio,
l'aveva la madre.
§
2. Se si tratta di un figlio di girovaghi, il luogo di origine è il luogo
stesso della nascita; se di un esposto, è il luogo in cui fu trovato.
Can.
102 - § 1. Il domicilio si
acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una
diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi in perpetuo
se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni
completi.
§
2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche
parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con
l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel
luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi.
§
3. Il domicilio o il quasi-domicilio nel territorio di una parrocchia è
detto parrocchiale; nel territorio di una diocesi, anche se non in una
parrocchia, diocesano.
Can.
103 - I membri degli istituti
religiosi e delle società di vita apostolica acquistano il domicilio nel
luogo dove è situata la casa cui sono ascritti; il quasi-domicilio, nella
casa in cui, a norma del can. 102, § 2. dimorano.
Can.
104 - I coniugi abbiano in comune
il domicilio o il quasi-domicilio; a motivo di legittima separazione o per
altra giusta causa, entrambi possono avere un proprio domicilio o
quasi-domicilio.
Can.
105 - § 1. Il minorenne ritiene
necessariamente il domicilio e il quasi-domicilio di colui, alla cui
potestà è soggetto. Uscito dall'infanzia può acquistare anche un proprio
quasi-domicilio; e legittimamente emancipato a norma del diritto civile,
anche un domicilio proprio.
§
2. Chiunque per una ragione diversa dalla minore età è stato affidato
legittimamente in tutela o in curatela di un altro, ha il domicilio e il
quasi-domicilio del tutore o del curatore.
Can.
106 - Il domicilio e il
quasi-domicilio si perdono con la partenza dal luogo con intenzione di non
tornare, salvo il disposto del can. 105.
Can.
107 - § 1. A ciascuno sia per il
domicilio sia per il quasi-domicilio tocca il parroco e l'Ordinario proprio.
§
2. Il parroco o l'Ordinario proprio del girovago è il parroco o l'Ordinario
del luogo in cui il girovago dimora attualmente.
§
3. Il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il
quasi-domicilio diocesano, è il parroco del luogo in cui attualmente
dimora.
Can.
108 - § 1. La consanguineità si
computa per linee e per gradi.
§
2. Nella linea retta tanti sono i gradi quante le generazioni, ossia quante
le persone, tolto il capostipite.
§
3. Nella linea obliqua tanti sono i gradi quante le persone in tutte e due
le linee insieme, tolto il capostipite.
Can.
109 - § 1. L'affinità sorge dal
matrimonio valido, anche se non consumato, e sussiste tra il marito e i
consanguinei della moglie, e parimenti tra la moglie e i consanguinei del
marito.
§
2. Si computa in maniera tale che coloro che sono consanguinei del marito,
siano affini della moglie nella medesima linea e grado, e viceversa.
Can.
110 - I figli, che sono stati
adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli di colui o di
coloro che li hanno adottati.
Can.
111 - § 1. Con la ricezione del
battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori, che ad essa
appartengono o, se uno dei due non appartiene ad essa, ambedue i genitori di
comune accordo abbiano optato che la prole fosse battezzata nella Chiesa
latina; che se manca il comune accordo, è ascritto alla Chiesa rituale, cui
appartiene il padre.
§
2. Qualsiasi battezzato che abbia compiuto quattordici anni di età, può
liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un'altra
Chiesa rituale di diritto proprio; nel qual caso, egli appartiene a quella
Chiesa che avrà scelto.
Can.
112 - § 1. Dopo aver ricevuto il
battesimo, sono ascritti a un'altra Chiesa rituale di diritto proprio:
1°
chi ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica;
2°
il coniuge che, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, abbia
dichiarato di voler passare alla Chiesa rituale di diritto proprio
dell'altro coniuge; sciolto però il matrimonio, può ritornare liberamente
alla Chiesa latina;
3°
i figli di quelli, di cui ai nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici
anni di età e parimenti, nel matrimonio misto, i figli di parte cattolica,
che sia passata legittimamente a un'altra Chiesa rituale; raggiunta però
questa età, i medesimi possano ritornare alla Chiesa latina.
§
2. L'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il
rito di una Chiesa rituale di diritto proprio, non comporta l'ascrizione
alla medesima Chiesa.
Capitolo
II
LE
PERSONE GIURIDICHE
Can.
113 - § 1. La Chiesa cattolica e
la Sede Apostolica sono persone morali in forza della stessa disposizione
divina.
§
2. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone
giuridiche, soggetti cioè nel diritto canonico di obblighi e di diritti che
corrispondono alla loro natura.
Can.
114 - § 1. Le persone giuridiche
sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla
concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di
un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose ordinati ad un fine
corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei
singoli.
§
2. Come fini, di cui al § 1, s'intendono quelli attinenti ad opere di
pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale.
§
3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità
giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un
fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi
che si possono prevedere sufficenti a conseguire il fine prestabilito.
Can.
115 - § 1. Le persone giuridiche
nella Chiesa sono o insiemi di persone o insiemi di cose.
§
2. L'insieme di persone, che non può essere composto se non almeno di tre
persone, è collegiale, se i membri determinano la sua azione, concorrendo
nel prendere le decisioni, con uguale diritto o meno, a norma del diritto e
degli statuti; altrimenti è non collegiale.
§
3. L'insieme di cose, ossia la fondazione autonoma, consta di beni o di
cose, sia spirituali sia materiali, e lo dirigono, a norma del diritto e
degli statuti, sia una o più persone fisiche sia un collegio.
Can.
116 - § 1. Le persone giuridiche
pubbliche sono insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla
competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse
prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del
diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte
le altre persone giuridiche sono private.
§
2. Le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di tale personalità sia
per il diritto stesso sia per speciale decreto dell'autorità competente che
la concede espressamente; le persone giuridiche private vengono dotate di
questa personalità soltanto per mezzo dello speciale decreto dell'autorità
competente che concede espressamente la medesima personalità.
Can.
117 - Nessun insieme di persone o
di cose che intenda ottenere la personalità giuridica, può validamente
conseguirla se i suoi statuti non siano stati approvati dalla competente
autorità.
Can.
118 - Rappresentano la persona
giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali tale competenza è
riconosciuta dal diritto universale o particolare oppure dai propri statuti;
rappresentano la persona giuridica privata, coloro cui la medesima
competenza è attribuita attraverso gli statuti.
Can.
119 - Per quanto concerne gli atti
collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:
1°
se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior
parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza
assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la
votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte
dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il
terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più
anziano di età;
2°
se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la
maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla
maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i
suffragi furono uguali, il presidente può dirimere la parità con il suo
voto;
3°
ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato.
Can.
120 - § 1. La persona giuridica
per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente
soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio
di cento anni; la persona giuridica privata si estingue inoltre, se
l'associazione stessa si discioglie a norma degli statuti, oppure se, a
giudizio dell'autorità competente, la stessa fondazione ha cessato di
esistere a norma degli statuti.
§
2. Se rimane anche uno solo dei membri della persona giuridica collegiale, e
l'insieme delle persone secondo gli statuti non ha cessato di esistere,
l'esercizio di tutti i diritti dell'insieme compete a quel membro.
Can.
121 - Se gli insiemi sia di persone
sia di cose, che sono persone giuridiche pubbliche, si congiungano in tale
maniera che dai medesimi sia costituito un unico insieme dotato anch'esso di
personalità giuridica, questa nuova persona giuridica ottiene i beni e i
diritti patrimoniali propri dei precedenti e assume gli oneri, di cui i
medesimi erano gravati; per quanto concerne poi la destinazione dei beni e
l'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà dei
fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti.
Can.
122 - Se l'insieme, che gode di
personalità giuridica pubblica, si divide in maniera tale che o una parte
di esso sia unita a un'altra persona giuridica o dalla parte divisa si eriga
una distinta persona giuridica pubblica, l'autorità ecclesiastica cui
compete la divisione deve curare personalmente o per mezzo di un esecutore,
osservati invero in primo luogo sia la volontà dei fondatori e degli
offerenti sia i diritti acquisiti sia infine gli statuti approvati:
1°
che i beni comuni divisibili e i diritti patrimoniali come pure i debiti e
gli altri oneri siano divisi tra le persone giuridiche di cui si tratta con
debita proporzione secondo il giusto e onesto, tenuto conto di tutte le
circostanze e delle necessità di entrambe;
2°
che l'uso e l'usufrutto dei beni comuni, che non sono sottoposti a
divisione, tornino a vantaggio di tutte e due le persone giuridiche, e che
gli oneri propri alle medesime siano imposti a entrambe, osservata parimenti
la dovuta proporzione da definirsi secondo il giusto e l'onesto.
Can.
123 - Estinta la persona giuridica
pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti
degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se
questi tacciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente
superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come
pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la
destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti
propri.
|