Can.
94 - § 1. Gli statuti , in senso
proprio, sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli
insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il
fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire.
§
2. Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che
ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli
che ne curano la conduzione.
§
3. Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà
legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.
Can.
95 - § 1. Gli ordinamenti sono
regole o norme che devono essere osservate nei convegni di persone, sia
indetti dall'autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli,
come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito cị
che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire.
§
2. Nei convegni o nelle celebrazioni, sono tenuti alle regole
dell'ordinamento quelli che vi partecipano.
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