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Gli statuti e gli ordinamenti

Can. 94 - § 1. Gli statuti , in senso proprio, sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire.

§ 2. Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli che ne curano la conduzione.

§ 3. Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.

Can. 95 - § 1. Gli ordinamenti sono regole o norme che devono essere osservate nei convegni di persone, sia indetti dall'autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito cị che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire.

§ 2. Nei convegni o nelle celebrazioni, sono tenuti alle regole dell'ordinamento quelli che vi partecipano.

 

 

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