Capitolo
I
NORME
COMUNI
Can.
35 - L'atto amministrativo
singolare, si tratti di un decreto o di un precetto oppure si tratti di un
rescritto, può essere prodotto, entro i limiti della sua competenza, da
colui che gode di potestà esecutiva, fermo restando il disposto del can.
76, § 1.
Can.
36 - § 1. L'atto amministrativo è
da intendersi secondo il significato proprio delle parole e l'uso comune del
parlare; nel dubbio, gli atti che si riferiscono alle liti o che riguardano
le pene da comminare o da infliggere, oppure restringono i diritti della
persona, o che ledono i diritti acquisiti, o che sono contrari a una legge a
vantaggio dei privati, sono sottoposti a interpretazione stretta; tutti gli
altri a interpretazione larga.
§
2. Un atto amministrativo non deve essere esteso ad altri casi al di fuori
di quelli espressi.
Can.
37 - L'atto amministrativo, che
riguarda il foro esterno, si deve consegnare per iscritto; così pure il
relativo atto di esecuzione, se viene fatto in forma commissoria.
Can.
38 - L'atto amministrativo, anche
se si tratta di un rescritto dato Motu proprio, è privo di effetto nella
misura in cui lede un diritto acquisito oppure è contrario a una legge o a
una consuetudine approvata, a meno che l'autorità competente non abbia
aggiunto espressamente una clausola derogatoria.
Can.
39 - Le condizioni nell'atto
amministrativo allora soltanto si reputano aggiunte per la validità, quando
sono espresse per mezzo delle particelle si, nisi, dummodo.
Can.
40 - L'esecutore di un atto
amministrativo espleta invalidamente il suo incarico, prima di aver ricevuto
la lettera e di averne controllato e l'integrità, a meno che non ne sia
stata a lui trasmessa previamente la notizia per autorità di colui che ha
emesso l'atto.
Can.
41 - L'esecutore dell'atto
amministrativo cui viene affidato il semplice compito dell'esecuzione, non
può negare l'esecuzione di tale atto, a meno che non appaia manifestamente
che l'atto medesimo è nullo o per altra grave causa non può essere
sostenuto, oppure che le condizioni apposte nello stesso atto amministrativo
non furono adempiute; se tuttavia l'esecuzione dell'atto amministrativo
sembri inopportuna a motivo delle circostanze di persona o di luogo,
l'esecutore interrompa l'esecuzione; ma in questi casi ne informi
immediatamente l'autorità che ha emesso l'atto.
Can.
42 - L'esecutore dell'atto
amministrativo deve procedere a norma del mandato; se però non avrà
adempiuto le condizioni essenziali apposte nella lettera e non avrà
osservato la procedura sostanziale, l'esecuzione è invalida.
Can.
43 - L'esecutore dell'atto
amministrativo può farsi sostituire da un altro a suo prudente arbitrio, a
meno che la sostituzione non sia stata proibita, o non sia stata scelta
l'abilità specifica della persona, o non sia stata prestabilita la persona
del sostituto; in questi casi però è lecito all'esecutore affidare ad un
altro gli atti preparatori.
Can.
44 - L'atto amministrativo può
essere mandato ad esecuzione anche dal successore nell'ufficio
dell'esecutore, a meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della
persona.
Can.
45 - E' lecito all'esecutore, se ha
errato in qualche modo nell'esecuzione dell'atto amministrativo, mandarlo di
nuovo ad esecuzione.
Can.
46 - L'atto amministrativo non
cessa venuto meno il diritto di colui che lo stabilisce, eccetto che non sia
disposto espressamente altro dal diritto.
Can.
47 - La revoca dell'atto
amministrativo per mezzo di un altro atto amministrativo dell'autorità
competente ottiene effetto unicamente dal momento in cui viene
legittimamente notificato alla persona per la quale è stato dato.
Capitolo
II
I
DECRETI E I PRECETTI SINGOLARI
Can.
48 - Per decreto singolare
s'intende un atto amministrativo emesso dalla competente autorità
esecutiva, mediante il quale secondo le norme del diritto è data per un
caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione, le quali per
loro natura non suppongono una petizione fatta da qualcuno.
Can.
49 - Il precetto singolare è un
decreto mediante il quale s'impone direttamente e legittimamente a una
persona o a persone determinate qualcosa da fare o da omettere, specialmente
per urgere l'osservanza di una legge.
Can.
50 - Prima di fare un decreto
singolare, l'autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per
quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere legge.
Can.
51 - Il decreto si dia per iscritto
esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni, se si tratta di una
decisione.
Can.
52 - Il decreto singolare ha forza
obbligante soltanto circa le cose sulle quali dispone e per le persone cui
è dato; queste però le obbliga dovunque, se non consta altro
Can.
53 - Se i decreti sono tra di loro
contrari, quello peculiare, nelle cose che vengono espresse in modo
peculiare, prevale su quello generale; se sono ugualmente peculiari o
generali, quello successivo nel tempo abroga il precedente, nella misura in
cui gli è contrario.
Can.
54 - § 1. Il decreto singolare, la
cui applicazione viene affidata all'esecutore, ha effetto dal momento
dell'esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla
persona per autorità di colui che emette il decreto.
§2.
Il decreto singolare, per poterne urgere l'osservanza, deve essere intimato
con un legittimo documento a norma del diritto.
Can.
55 - Fermo restando il disposto dei
cann. 37 e 51, quando una gravissima ragione si frapponga alla consegna del
testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se viene letto
alla persona cui è destinato di fronte a un notaio o a due testimoni, con
la redazione degli atti, da sottoscriversi da tutti i presenti.
Can.
56 - Il decreto si ritiene
intimato, se colui al quale è destinato, chiamato nel dovuto modo a
ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non compare o ricusò di
sottoscrivere.
Can.
57 - § 1. Tutte le volte che la
legge impone di dare un decreto oppure da parte dell'interessato viene
legittimamente proposta una petizione o un ricorso per ottenere il decreto,
l'autorità competente provveda entro tre mesi dalla ricezione della
petizione o del ricorso, a meno che la legge non disponga un termine
diverso.
§
2. Trascorso questo termine, se il decreto non fu ancora dato, la risposta
si presume negativa, per ciò che si riferisce alla proposta di un ulteriore
ricorso.
§
3. La presunta risposta negativa non esime la competente autorità
dall'obbligo di dare il decreto, e anzi di riparare il danno eventualmente
causato, a norma del can. 128.
Can.
58 - § 1. Il decreto singolare
cessa di avere vigore con la revoca legittima da parte dell'autorità
competente e altresì cessando la legge per la cui esecuzione fu dato.
§
2. Il precetto singolare, non imposto con legittimo documento, cessa venuto
meno il diritto di colui che lo ha dato.
Capitolo
III
I
RESCRITTI
Can.
59 - § 1. Per rescritto s'intende
l'atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità
esecutiva, per mezzo del quale di sua stessa natura, su petizione di
qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un'altra grazia.
§
2. Le disposizioni che sono stabilite sui rescritti, valgono anche per la
concezione della licenza, come pure per le concezioni di grazie fatte a viva
voce, se non consta altrimenti.
Can.
60 - Qualsiasi rescritto può
essere richiesto da tutti coloro ai quali non è proibito espressamente di
farlo.
Can.
61 - Se non costa altrimenti, un
rescritto può essere richiesto a favore di altra persona, anche
prescindendo dal suo assenso, e ha valore prima dell'accettazione da parte
del medesimo , salvo clausole contrarie.
Can.
62 - Il rescritto in cui non viene
assegnato alcun esecutore, ha effetto dal momento in cui è firmata la
lettera; gli altri, dal momento dell'esecuzione.
Can.
63 - § 1. Alla validità del
rescritto si oppone la surrezione o reticenza del vero, se nelle richieste
non furono espresse quelle cose che secondo la legge, lo stile e la prassi
canonica sono da esprimersi per la validità, a meno che non si tratti di un
rescritto di grazia che sia stato dato Motu proprio.
§
2. Parimenti si oppone alla validità del rescritto l'orrezione o
esposizione del falso, se neppure una delle cause motivanti proposte è
vera.
§
3. La causa motivante, nei rescritti nei quali non c'è alcun esecutore, è
necessario che sia vera al tempo in cui il rescritto fu dato; negli altri al
tempo dell'esecuzione.
Can.
64 - Salvo il diritto della
Penitenzieria per il foro interno, una grazia negata da qualsiasi dicastero
della Curia Romana, non può essere validamente concessa da un altro
dicastero della medesima Curia o da un'altra competente autorità al di
sotto del Romano Pontefice, senza l'assenso del dicastero con cui si iniziò
a trattare.
Can.
65 - § 1. Salve le disposizioni
dei §§ 2 e 3, nessuno richieda a un altro Ordinario una grazia negata dal
proprio Ordinario, se non fatta menzione del diniego; fatta però menzione,
l'Ordinario non conceda la grazia, senza aver avuto i motivi del diniego
dell'Ordinario precedente.
§2.
Una grazia negata dal Vicario generale o dal Vicario episcopale, non può
essere concessa validamente da un altro Vicario dello stesso Vescovo, anche
avuti i motivi del diniego da parte del Vicario che ha negato la grazia.
§
3. Una grazia negata dal Vicario generale o dal Vicario episcopale e in
seguito, senza aver fatto alcuna menzione di tale diniego, richiesta al
Vescovo diocesano, è invalida; una grazia negata però dal Vescovo
diocesano non può essere validamente richiesta, anche fatta menzione del
diniego, al suo Vicario generale o al Vicario episcopale, senza il consenso
del vescovo.
Can.
66 - Un rescritto non diventa
invalido a causa di errore nel nome della persona cui viene dato o da cui è
emesso, oppure del luogo in cui essa stessa risiede, o della cosa di cui si
tratta, purché, a giudizio dell'Ordinario, non ci sia alcun dubbio circa la
persona stessa o la cosa.
Can.
67 - § 1. Se accadesse che su una
medesima cosa vengano richiesti due rescritti fra di loro contrari, quello
peculiare, nelle cose che sono espresse in modo peculiare, prevale su quello
generale.
§
2. Se fossero ugualmente peculiari o generali, il precedente nel tempo
prevale su quello posteriore, a meno che nel secondo non si faccia espressa
menzione del precedente, oppure se il primo richiedente non abbia fatto uso
del suo rescritto per dolo o per notevole negligenza.
§.
3. Nel dubbio se il rescritto sia invalido o no, si ricorra a colui che ha
dato il rescritto.
Can.
68 - Un rescritto della Sede
Apostolica in cui non viene assegnato alcun esecutore, allora soltanto deve
essere presentato all'Ordinario del richiedente, quando ciò sia ingiunto
nella lettera medesima, oppure si tratti di cose pubbliche, o si renda
necessario comprovare le condizioni.
Can.
69 - Il rescritto, per la cui
presentazione non è definito alcun tempo, può essere esibito all'esecutore
in qualsiasi momento, purché non ci siano frode e dolo.
Can.
70 - Se nel rescritto la stessa
concessione fosse commessa all'esecutore, spetta a lui secondo il suo
prudente arbitrio e la sua coscienza concedere o negare la grazia.
Can.
71 - Nessuno è tenuto a usare un
rescritto concesso solamente in suo favore, a meno che per altro titolo a
ciò non sia tenuto da obbligo canonico.
Can.
72 - I rescritti concessi dalla
Sede Apostolica, che sono scaduti, possono essere prorogati una sola volta
per giusta causa da parte del Vescovo diocesano, tuttavia non oltre tre
mesi.
Can.
73 - Nessun rescritto è revocato a
causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa non disponga
altrimenti.
Can.
74 - Benché una persona possa
usare in foro interno di una grazia concessale oralmente, è tenuta a
provarla per foro esterno, ogniqualvolta ciò le sia legittimamente
richiesto.
Can.
75 - Se il rescritto contiene un
privilegio o una dispensa, si osservino inoltre le disposizioni dei canoni
che seguono.
Capitolo
IV
I
PRIVILEGI
Can.
76 - § 1. Il privilegio, ossia una
grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche,
accordata per mezzo di un atto peculiare, può essere concesso dal
legislatore come pure dall'autorità esecutiva cui il legislatore abbia
conferito tale potestà.
§.
2. Il possesso centenerio o immemorabile induce la presunzione che il
privilegio sia stato concesso.
Can.
77 - Il privilegio è da
interpretarsi a norma del can. 36, § 1; ma ci si deve sempre servire di una
interpretazione tale per cui i dotati di privilegio abbiano a conseguire
davvero una qualche grazia.
Can.
78 - § 1. Il privilegio si presume
perpetuo, se non si prova il contrario.
§
2. Il privilegio personale, cioè quello che segue la persona, si estingue
con essa.
§
3. Il privilegio reale cessa con la distruzione totale della cosa o del
luogo; il privilegio locale però rivive, se il luogo viene ricostituito
entro cinquanta anni.
Can.
79 - Il privilegio cessa per revoca
da parte dell'autorità competente a norma del can. 47, fermo restando il
disposto del can. 46.
Can.
80 - § 1. Nessun privilegio cessa
per rinuncia, a meno che questa non sia stata accettata dall'autorità
competente.
§
2. Qualsiasi persona fisica può rinunciare al privilegio concesso solamente
in proprio favore.
§
3. Le persone singole non possono rinunciare al privilegio concesso a una
persona giuridica, o in ragione della dignità del luogo o della cosa; né
alla stessa persona giuridica è lecito rinunciare a un privilegio a lei
concesso, se la rinuncia torni a pregiudizio della Chiesa o di altri.
Can.
81 - Venuto meno il diritto del
concedente, il privilegio non si estingue, a meno che non sia stato dato con
la clausola ad beneplacitum nostrum o con altra equipollente.
Can.
82 - Per non uso o per uso
contrario un privilegio non oneroso ad altri non cessa; quello invece che
ritorna a gravame di altri, si perde, se si aggiunge la legittima
prescrizione.
Can.
83 - § 1. Il privilegio cessa
passato il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concesso,
fermo restando il disposto del can. 142, § 2.
§
2. Cessa pure, se con il progredire del tempo le circostanze, a giudizio
dell'autorità competente, sono talmente cambiate, che sia risultato nocivo
o il suo uso divenga illecito.
Can.
84 - Chi abusa della potestà
datagli per privilegio, merita essere privato del privilegio stesso; di
conseguenza, l'Ordinario, ammonito invano il privilegiato, privi chi
gravemente ne abusa, del privilegio che egli stesso ha concesso; che se il
privilegio fu concesso dalla Sede Apostolica, l'Ordinario è tenuto a
informarla.
Capitolo
V
Le
DISPENSE
Can.
85 - La dispensa, ossia l'esonero
dell'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare,
può essere concessa da quelli che godono di potestà esecutiva, entro i
limiti della loro competenza, e altresì da quelli cui compete la potestà
di dispensare esplicitamente o implicitamente sia per lo stesso diritto sia
in forza di una legittima delega.
Can.
86 - Non sono suscettibili di
dispensa le leggi in quanto definiscono quelle cose, che sono essenzialmente
costitutive degli istituti o degli atti giuridici.
Can.
87 - § 1. Il Vescovo diocesano
può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò
giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia
particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio
o per i suoi sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali, né da
quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o
ad un'altra autorità.
§
2. Quando sia difficile il ricorso alla santa Sede e insieme nell'attesa vi
sia pericolo di grave danno, qualunque Ordinario può dispensare validamente
dalle medesime leggi, anche se la dispensa è riservata alla Santa Sede,
purché si tratti di una dispensa che la stessa Santa Sede nelle medesime
circostanze solitamente concede, fermo restando il disposto del can. 291.
Can.
88 - L'Ordinario del luogo può
dispensare validamente dalle leggi diocesane, e, tutte le volte egli
giudichi che ciò giovi al bene dei fedeli, dalle leggi date dal Concilio
plenario o provinciale oppure dalla Conferenza Episcopale.
Can.
89 - Il parroco e gli altri
presbiteri o diaconi non possono dispensare validamente da una legge
universale e da una particolare, a meno che tale potestà non sia stata loro
espressamente concessa.
Can.
90 - § 1. Non si dispensi dalla
legge ecclesiastica senza giusta ragionevole causa, tenuto conto delle
circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa;
altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso
o dal suo superiore, è anche invalida.
§
2. Nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è concessa
validamente e lecitamente.
Can.
91 - Chi gode della potestà di
dispensare la può esercitare validamente anche stando fuori del territorio,
verso i sudditi, benché assenti dal territorio, e, se non è stabilito
espressamente il contrario, anche verso i forestieri che si trovano
attualmente nel territorio, e altresì verso se stesso.
Can.
92 - E' sottoposta a
interpretazione stretta non solo la dispensa a norma del can. 36, § 1, ma
la stessa potestà di dispensare concessa per un caso determinato.
Can.
93 - La dispensa che ha tratti
successivi cessa nei medesimi modi del privilegio, e inoltre per la sicura e
totale cessazione della causa motivante.
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