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Gli atti amministrativi singolari

Capitolo I

NORME COMUNI

Can. 35 - L'atto amministrativo singolare, si tratti di un decreto o di un precetto oppure si tratti di un rescritto, può essere prodotto, entro i limiti della sua competenza, da colui che gode di potestà esecutiva, fermo restando il disposto del can. 76, § 1.

Can. 36 - § 1. L'atto amministrativo è da intendersi secondo il significato proprio delle parole e l'uso comune del parlare; nel dubbio, gli atti che si riferiscono alle liti o che riguardano le pene da comminare o da infliggere, oppure restringono i diritti della persona, o che ledono i diritti acquisiti, o che sono contrari a una legge a vantaggio dei privati, sono sottoposti a interpretazione stretta; tutti gli altri a interpretazione larga.

§ 2. Un atto amministrativo non deve essere esteso ad altri casi al di fuori di quelli espressi.

Can. 37 - L'atto amministrativo, che riguarda il foro esterno, si deve consegnare per iscritto; così pure il relativo atto di esecuzione, se viene fatto in forma commissoria.

Can. 38 - L'atto amministrativo, anche se si tratta di un rescritto dato Motu proprio, è privo di effetto nella misura in cui lede un diritto acquisito oppure è contrario a una legge o a una consuetudine approvata, a meno che l'autorità competente non abbia aggiunto espressamente una clausola derogatoria.

Can. 39 - Le condizioni nell'atto amministrativo allora soltanto si reputano aggiunte per la validità, quando sono espresse per mezzo delle particelle si, nisi, dummodo.

Can. 40 - L'esecutore di un atto amministrativo espleta invalidamente il suo incarico, prima di aver ricevuto la lettera e di averne controllato e l'integrità, a meno che non ne sia stata a lui trasmessa previamente la notizia per autorità di colui che ha emesso l'atto.

Can. 41 - L'esecutore dell'atto amministrativo cui viene affidato il semplice compito dell'esecuzione, non può negare l'esecuzione di tale atto, a meno che non appaia manifestamente che l'atto medesimo è nullo o per altra grave causa non può essere sostenuto, oppure che le condizioni apposte nello stesso atto amministrativo non furono adempiute; se tuttavia l'esecuzione dell'atto amministrativo sembri inopportuna a motivo delle circostanze di persona o di luogo, l'esecutore interrompa l'esecuzione; ma in questi casi ne informi immediatamente l'autorità che ha emesso l'atto.

Can. 42 - L'esecutore dell'atto amministrativo deve procedere a norma del mandato; se però non avrà adempiuto le condizioni essenziali apposte nella lettera e non avrà osservato la procedura sostanziale, l'esecuzione è invalida.

Can. 43 - L'esecutore dell'atto amministrativo può farsi sostituire da un altro a suo prudente arbitrio, a meno che la sostituzione non sia stata proibita, o non sia stata scelta l'abilità specifica della persona, o non sia stata prestabilita la persona del sostituto; in questi casi però è lecito all'esecutore affidare ad un altro gli atti preparatori.

Can. 44 - L'atto amministrativo può essere mandato ad esecuzione anche dal successore nell'ufficio dell'esecutore, a meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della persona.

Can. 45 - E' lecito all'esecutore, se ha errato in qualche modo nell'esecuzione dell'atto amministrativo, mandarlo di nuovo ad esecuzione.

Can. 46 - L'atto amministrativo non cessa venuto meno il diritto di colui che lo stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente altro dal diritto.

Can. 47 - La revoca dell'atto amministrativo per mezzo di un altro atto amministrativo dell'autorità competente ottiene effetto unicamente dal momento in cui viene legittimamente notificato alla persona per la quale è stato dato.

Capitolo II

I DECRETI E I PRECETTI SINGOLARI

Can. 48 - Per decreto singolare s'intende un atto amministrativo emesso dalla competente autorità esecutiva, mediante il quale secondo le norme del diritto è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione, le quali per loro natura non suppongono una petizione fatta da qualcuno.

Can. 49 - Il precetto singolare è un decreto mediante il quale s'impone direttamente e legittimamente a una persona o a persone determinate qualcosa da fare o da omettere, specialmente per urgere l'osservanza di una legge.

Can. 50 - Prima di fare un decreto singolare, l'autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere legge.

Can. 51 - Il decreto si dia per iscritto esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni, se si tratta di una decisione.

Can. 52 - Il decreto singolare ha forza obbligante soltanto circa le cose sulle quali dispone e per le persone cui è dato; queste però le obbliga dovunque, se non consta altro

Can. 53 - Se i decreti sono tra di loro contrari, quello peculiare, nelle cose che vengono espresse in modo peculiare, prevale su quello generale; se sono ugualmente peculiari o generali, quello successivo nel tempo abroga il precedente, nella misura in cui gli è contrario.

Can. 54 - § 1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all'esecutore, ha effetto dal momento dell'esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorità di colui che emette il decreto.

§2. Il decreto singolare, per poterne urgere l'osservanza, deve essere intimato con un legittimo documento a norma del diritto.

Can. 55 - Fermo restando il disposto dei cann. 37 e 51, quando una gravissima ragione si frapponga alla consegna del testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se viene letto alla persona cui è destinato di fronte a un notaio o a due testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscriversi da tutti i presenti.

Can. 56 - Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale è destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non compare o ricusò di sottoscrivere.

Can. 57 - § 1. Tutte le volte che la legge impone di dare un decreto oppure da parte dell'interessato viene legittimamente proposta una petizione o un ricorso per ottenere il decreto, l'autorità competente provveda entro tre mesi dalla ricezione della petizione o del ricorso, a meno che la legge non disponga un termine diverso.

§ 2. Trascorso questo termine, se il decreto non fu ancora dato, la risposta si presume negativa, per ciò che si riferisce alla proposta di un ulteriore ricorso.

§ 3. La presunta risposta negativa non esime la competente autorità dall'obbligo di dare il decreto, e anzi di riparare il danno eventualmente causato, a norma del can. 128.

Can. 58 - § 1. Il decreto singolare cessa di avere vigore con la revoca legittima da parte dell'autorità competente e altresì cessando la legge per la cui esecuzione fu dato.

§ 2. Il precetto singolare, non imposto con legittimo documento, cessa venuto meno il diritto di colui che lo ha dato.

Capitolo III

I RESCRITTI

Can. 59 - § 1. Per rescritto s'intende l'atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva, per mezzo del quale di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un'altra grazia.

§ 2. Le disposizioni che sono stabilite sui rescritti, valgono anche per la concezione della licenza, come pure per le concezioni di grazie fatte a viva voce, se non consta altrimenti.

Can. 60 - Qualsiasi rescritto può essere richiesto da tutti coloro ai quali non è proibito espressamente di farlo.

Can. 61 - Se non costa altrimenti, un rescritto può essere richiesto a favore di altra persona, anche prescindendo dal suo assenso, e ha valore prima dell'accettazione da parte del medesimo , salvo clausole contrarie.

Can. 62 - Il rescritto in cui non viene assegnato alcun esecutore, ha effetto dal momento in cui è firmata la lettera; gli altri, dal momento dell'esecuzione.

Can. 63 - § 1. Alla validità del rescritto si oppone la surrezione o reticenza del vero, se nelle richieste non furono espresse quelle cose che secondo la legge, lo stile e la prassi canonica sono da esprimersi per la validità, a meno che non si tratti di un rescritto di grazia che sia stato dato Motu proprio.

§ 2. Parimenti si oppone alla validità del rescritto l'orrezione o esposizione del falso, se neppure una delle cause motivanti proposte è vera.

§ 3. La causa motivante, nei rescritti nei quali non c'è alcun esecutore, è necessario che sia vera al tempo in cui il rescritto fu dato; negli altri al tempo dell'esecuzione.

Can. 64 - Salvo il diritto della Penitenzieria per il foro interno, una grazia negata da qualsiasi dicastero della Curia Romana, non può essere validamente concessa da un altro dicastero della medesima Curia o da un'altra competente autorità al di sotto del Romano Pontefice, senza l'assenso del dicastero con cui si iniziò a trattare.

Can. 65 - § 1. Salve le disposizioni dei §§ 2 e 3, nessuno richieda a un altro Ordinario una grazia negata dal proprio Ordinario, se non fatta menzione del diniego; fatta però menzione, l'Ordinario non conceda la grazia, senza aver avuto i motivi del diniego dell'Ordinario precedente.

§2. Una grazia negata dal Vicario generale o dal Vicario episcopale, non può essere concessa validamente da un altro Vicario dello stesso Vescovo, anche avuti i motivi del diniego da parte del Vicario che ha negato la grazia.

§ 3. Una grazia negata dal Vicario generale o dal Vicario episcopale e in seguito, senza aver fatto alcuna menzione di tale diniego, richiesta al Vescovo diocesano, è invalida; una grazia negata però dal Vescovo diocesano non può essere validamente richiesta, anche fatta menzione del diniego, al suo Vicario generale o al Vicario episcopale, senza il consenso del vescovo.

Can. 66 - Un rescritto non diventa invalido a causa di errore nel nome della persona cui viene dato o da cui è emesso, oppure del luogo in cui essa stessa risiede, o della cosa di cui si tratta, purché, a giudizio dell'Ordinario, non ci sia alcun dubbio circa la persona stessa o la cosa.

Can. 67 - § 1. Se accadesse che su una medesima cosa vengano richiesti due rescritti fra di loro contrari, quello peculiare, nelle cose che sono espresse in modo peculiare, prevale su quello generale.

§ 2. Se fossero ugualmente peculiari o generali, il precedente nel tempo prevale su quello posteriore, a meno che nel secondo non si faccia espressa menzione del precedente, oppure se il primo richiedente non abbia fatto uso del suo rescritto per dolo o per notevole negligenza.

§. 3. Nel dubbio se il rescritto sia invalido o no, si ricorra a colui che ha dato il rescritto.

Can. 68 - Un rescritto della Sede Apostolica in cui non viene assegnato alcun esecutore, allora soltanto deve essere presentato all'Ordinario del richiedente, quando ciò sia ingiunto nella lettera medesima, oppure si tratti di cose pubbliche, o si renda necessario comprovare le condizioni.

Can. 69 - Il rescritto, per la cui presentazione non è definito alcun tempo, può essere esibito all'esecutore in qualsiasi momento, purché non ci siano frode e dolo.

Can. 70 - Se nel rescritto la stessa concessione fosse commessa all'esecutore, spetta a lui secondo il suo prudente arbitrio e la sua coscienza concedere o negare la grazia.

Can. 71 - Nessuno è tenuto a usare un rescritto concesso solamente in suo favore, a meno che per altro titolo a ciò non sia tenuto da obbligo canonico.

Can. 72 - I rescritti concessi dalla Sede Apostolica, che sono scaduti, possono essere prorogati una sola volta per giusta causa da parte del Vescovo diocesano, tuttavia non oltre tre mesi.

Can. 73 - Nessun rescritto è revocato a causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa non disponga altrimenti.

Can. 74 - Benché una persona possa usare in foro interno di una grazia concessale oralmente, è tenuta a provarla per foro esterno, ogniqualvolta ciò le sia legittimamente richiesto.

Can. 75 - Se il rescritto contiene un privilegio o una dispensa, si osservino inoltre le disposizioni dei canoni che seguono.

Capitolo IV

I PRIVILEGI

Can. 76 - § 1. Il privilegio, ossia una grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare, può essere concesso dal legislatore come pure dall'autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà.

§. 2. Il possesso centenerio o immemorabile induce la presunzione che il privilegio sia stato concesso.

Can. 77 - Il privilegio è da interpretarsi a norma del can. 36, § 1; ma ci si deve sempre servire di una interpretazione tale per cui i dotati di privilegio abbiano a conseguire davvero una qualche grazia.

Can. 78 - § 1. Il privilegio si presume perpetuo, se non si prova il contrario.

§ 2. Il privilegio personale, cioè quello che segue la persona, si estingue con essa.

§ 3. Il privilegio reale cessa con la distruzione totale della cosa o del luogo; il privilegio locale però rivive, se il luogo viene ricostituito entro cinquanta anni.

Can. 79 - Il privilegio cessa per revoca da parte dell'autorità competente a norma del can. 47, fermo restando il disposto del can. 46.

Can. 80 - § 1. Nessun privilegio cessa per rinuncia, a meno che questa non sia stata accettata dall'autorità competente.

§ 2. Qualsiasi persona fisica può rinunciare al privilegio concesso solamente in proprio favore.

§ 3. Le persone singole non possono rinunciare al privilegio concesso a una persona giuridica, o in ragione della dignità del luogo o della cosa; né alla stessa persona giuridica è lecito rinunciare a un privilegio a lei concesso, se la rinuncia torni a pregiudizio della Chiesa o di altri.

Can. 81 - Venuto meno il diritto del concedente, il privilegio non si estingue, a meno che non sia stato dato con la clausola ad beneplacitum nostrum o con altra equipollente.

Can. 82 - Per non uso o per uso contrario un privilegio non oneroso ad altri non cessa; quello invece che ritorna a gravame di altri, si perde, se si aggiunge la legittima prescrizione.

Can. 83 - § 1. Il privilegio cessa passato il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concesso, fermo restando il disposto del can. 142, § 2.

§ 2. Cessa pure, se con il progredire del tempo le circostanze, a giudizio dell'autorità competente, sono talmente cambiate, che sia risultato nocivo o il suo uso divenga illecito.

Can. 84 - Chi abusa della potestà datagli per privilegio, merita essere privato del privilegio stesso; di conseguenza, l'Ordinario, ammonito invano il privilegiato, privi chi gravemente ne abusa, del privilegio che egli stesso ha concesso; che se il privilegio fu concesso dalla Sede Apostolica, l'Ordinario è tenuto a informarla.

Capitolo V

Le DISPENSE

Can. 85 - La dispensa, ossia l'esonero dell'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare, può essere concessa da quelli che godono di potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza, e altresì da quelli cui compete la potestà di dispensare esplicitamente o implicitamente sia per lo stesso diritto sia in forza di una legittima delega.

Can. 86 - Non sono suscettibili di dispensa le leggi in quanto definiscono quelle cose, che sono essenzialmente costitutive degli istituti o degli atti giuridici.

Can. 87 - § 1. Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali, né da quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra autorità.

§ 2. Quando sia difficile il ricorso alla santa Sede e insieme nell'attesa vi sia pericolo di grave danno, qualunque Ordinario può dispensare validamente dalle medesime leggi, anche se la dispensa è riservata alla Santa Sede, purché si tratti di una dispensa che la stessa Santa Sede nelle medesime circostanze solitamente concede, fermo restando il disposto del can. 291.

Can. 88 - L'Ordinario del luogo può dispensare validamente dalle leggi diocesane, e, tutte le volte egli giudichi che ciò giovi al bene dei fedeli, dalle leggi date dal Concilio plenario o provinciale oppure dalla Conferenza Episcopale.

Can. 89 - Il parroco e gli altri presbiteri o diaconi non possono dispensare validamente da una legge universale e da una particolare, a meno che tale potestà non sia stata loro espressamente concessa.

Can. 90 - § 1. Non si dispensi dalla legge ecclesiastica senza giusta ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo superiore, è anche invalida.

§ 2. Nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è concessa validamente e lecitamente.

Can. 91 - Chi gode della potestà di dispensare la può esercitare validamente anche stando fuori del territorio, verso i sudditi, benché assenti dal territorio, e, se non è stabilito espressamente il contrario, anche verso i forestieri che si trovano attualmente nel territorio, e altresì verso se stesso.

Can. 92 - E' sottoposta a interpretazione stretta non solo la dispensa a norma del can. 36, § 1, ma la stessa potestà di dispensare concessa per un caso determinato.

Can. 93 - La dispensa che ha tratti successivi cessa nei medesimi modi del privilegio, e inoltre per la sicura e totale cessazione della causa motivante.

 

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