Can.
29 - I decreti generali, con i
quali dal legislatore competente vengono date disposizioni comuni per una
comunità capace di ricevere una legge, sono propriamente leggi e sono retti
dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.
Can.
30 - Chi gode soltanto della
potestà esecutiva non può validamente emanare il decreto generale, di cui
al can. 29, a meno che in casi particolari a norma del diritto ciò non gli
sia stato espressamente concesso dal legislatore competente, e adempiute le
condizioni stabilite nell'atto della concessione
Can.
31 - § 1. Possono dare i decreti
generali esecutivi, con cui sono appunto determinati più precisamente i
modi da osservarsi nell'applicare la legge o con cui si urge l'osservanza
delle leggi, coloro che godono della potestà esecutiva, entro i limiti
della loro competenza.
§
2. Per ciò che attiene alla promulgazione e alla vacanza dei decreti di cui
al § 1, si osservino le disposizioni del can. 8.
Can.
32 - I decreti generali esecutivi
obbligano coloro che sono tenuti alle leggi delle quali i decreti stessi
determinano i modi di applicazione o urgono l'osservanza.
Can.
33 - § 1. I decreti generali
esecutivi, anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro
nome, non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie
alle leggi, sono prive di ogni vigore.
§
2. I medesimi decreti cessano d'avere vigore per revoca esplicita fatta
dall'autorità competente, e altresì cessando la legge per la cui
esecuzione furono dati; non cessano però venuto meno il diritto di colui
che li stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente il contrario.
Can.
34 - § 1. Le istruzioni, che
propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e
determinano i procedimenti nell'eseguirle, sono date a uso di quelli il cui
compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano
nell'esecuzione stessa delle leggi; le pubblicano legittimamente, entro i
limiti della loro competenza, coloro che godono della potestà esecutiva.
§
2. I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non
può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore.
§
3. Le istruzioni cessano di avere vigore non soltanto con la revoca
esplicita o implicita dell'autorità competente, che le pubblicò, o del suo
superiore, ma anche cessando la legge per chiarire o per mandare ad
esecuzione la quale furono date.
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