Can.
23 - Ha forza di legge soltanto
quella consuetudine, introdotta dalla comunità dei fedeli, che sia stata
approvata dal legislatore, a norma dei canoni che seguono.
Can.
24 - § 1. nessuna consuetudine,
che sia contraria al diritto divino, può ottenere forza di legge.
§
2. Né può ottenere forza di legge la consuetudine contro o fuori del
diritto canonico, che non sia razionale; ora la consuetudine che è
espressamente riprovata nel diritto, non è razionale.
Can.
25 - Nessuna consuetudine ottiene
forza di legge, se non sarà stata osservata da una comunità capace almeno
di ricevere una legge, con l'intenzione di introdurre un diritto.
Can.
26 - A meno che non sia stata
approvata in modo speciale dal legislatore competente, una consuetudine
contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori della legge
canonica, ottiene forza di legge soltanto, se sarà stata osservata
legittimamente per trenta anni continui e completi; ma contro una legge
canonica che contenga la clausola che proibisce le consuetudini future, può
prevalere la sola consuetudine centenaria o immemorabile.
Can.
27 - La consuetudine è ottima
interprete delle leggi.
Can.
28 - Fermo restando il disposto del
can. 5, la consuetudine, sia contro sia al di fuori della legge, è revocata
per mezzo di una consuetudine o di una legge contraria; ma, se non se ne fa
espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o
immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari.
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