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LE LEGGI ECCLESIASTICHE

Can. 7 - La legge è istituita quando è promulgata.

Can. 8 - § 1. Le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l'edizione nella gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che in casi particolari non sia stato stabilito un modo diverso di promulgare; ed entrano in vigore soltanto compiuti tre mesi dal giorno apposto al numero degli Acta, a meno che non obblighino immediatamente per la natura delle cose oppure nella stessa legge sia stata stabilita in modo speciale ed espressamente una più breve o una più lunga vacanza.

§ 2. Le leggi particolari sono promulgate nel modo determinato dal legislatore e cominciano a obbligare dopo un mese dal giorno della promulgazione, a meno che nella stessa legge non sia stabilito un termine diverso.

Can. 9 - Le leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si disponga nominativamente in esse delle cose passate.

Can. 10 - Sono da ritenersi irritanti o inabilitanti solo quelle leggi, con le quali si stabilisce espressamente che l'atto è nullo o la persona è inabile.

Can. 11 - Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età.

Can. 12 - § 1. Alle leggi universali sono tenuti dovunque tutti coloro per i quali sono state date.

§ 2. Dalle leggi universali invece, che non sono in vigore in un determinato territorio, sono esenti tutti quelli che si trovano attualmente in tale territorio.

§ 3. Alle leggi fatte per un territorio peculiare sono sottoposti coloro per i quali sono state date e che in esso hanno il domicilio o il quasi-domicilio e insieme attualmente vi dimorano, fermo restando il disposto del can. 13.

Can. 13 - § 1. Le leggi particolari non si presumono personali, ma territoriali, se non consta altrimenti.

§ 2. I forestieri non sono obbligati:

1° alle leggi particolari del loro territorio fino a quando ne sono assenti, a meno che o la loro trasgressione rechi danno nel proprio territorio, o le leggi siano personali;

2° e neppure alle leggi del territorio in cui si trovano, eccetto quelle che provvedono all'ordine pubblico, o determinano le formalità degli atti, o riguardano gli immobili situati nel territorio.

§ 3. I girovaghi sono obbligati alle leggi, sia universali sia particolari, che sono in vigore nel luogo in cui si trovano.

Can. 14 - Le leggi, anche irritanti o inabilitanti, nel dubbio di diritto non urgono; nel dubbio di fatto invece gli Ordinari possono dispensare da esse, purché, se si tratta di dispensa riservata, venga solitamente concessa dall'autorità cui è riservata.

Can. 15 - § 1. L'ignoranza o l'errore circa le leggi irritanti e inabilitanti non impediscono l'effetto delle medesime, a meno che non sia stabilito espressamente altro.

§ 2. L'ignoranza o l'errore circa la legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno a un fatto notorio di altri non si presumono; circa un fatto non notorio di altri si presumono, finché non si provi il contrario.

Can. 16 - § 1. Interpreta autenticamente le leggi il legislatore e colui al quale egli abbia concesso la potestà d'interpretarle autenticamente.

§ 2. l'interpretazione autentica presentata a modo di legge ha la medesima forza della legge e deve essere promulgata; e se soltanto dichiara le parole di per sé certe della legge, ha valore retroattivo; se restringe o estende la legge oppure chiarisce quella dubbia, non è retroattiva.

§ 3. L'interpretazione invece a modo di sentenza giudiziale o di atto amministrativo in cosa peculiare, non ha forza di legge e obbliga soltanto le persone e dispone delle cose per cui è stata data.

Can. 17 - Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all'intendimento del legislatore.

Can. 18 - Le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un'eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta.

Can. 19 - Se una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi.

Can. 20 - La legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella , oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto.

Can. 21 - Nel dubbio la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile.

Can. 22 - Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengono osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti.

 

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