Can.
7 - La legge è istituita quando è
promulgata.
Can.
8 - § 1. Le leggi ecclesiastiche
universali sono promulgate con l'edizione nella gazzetta ufficiale degli
Acta Apostolicae Sedis, a meno che in casi particolari non sia stato
stabilito un modo diverso di promulgare; ed entrano in vigore soltanto
compiuti tre mesi dal giorno apposto al numero degli Acta, a meno che non
obblighino immediatamente per la natura delle cose oppure nella stessa legge
sia stata stabilita in modo speciale ed espressamente una più breve o una
più lunga vacanza.
§
2. Le leggi particolari sono promulgate nel modo determinato dal legislatore
e cominciano a obbligare dopo un mese dal giorno della promulgazione, a meno
che nella stessa legge non sia stabilito un termine diverso.
Can.
9 - Le leggi riguardano le cose
future, non le cose passate, a meno che non si disponga nominativamente in
esse delle cose passate.
Can.
10 - Sono da ritenersi irritanti o
inabilitanti solo quelle leggi, con le quali si stabilisce espressamente che
l'atto è nullo o la persona è inabile.
Can.
11 - Alle leggi puramente
ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa
accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia
disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di
età.
Can.
12 - § 1. Alle leggi universali
sono tenuti dovunque tutti coloro per i quali sono state date.
§
2. Dalle leggi universali invece, che non sono in vigore in un determinato
territorio, sono esenti tutti quelli che si trovano attualmente in tale
territorio.
§
3. Alle leggi fatte per un territorio peculiare sono sottoposti coloro per i
quali sono state date e che in esso hanno il domicilio o il quasi-domicilio
e insieme attualmente vi dimorano, fermo restando il disposto del can. 13.
Can.
13 - § 1. Le leggi particolari non
si presumono personali, ma territoriali, se non consta altrimenti.
§
2. I forestieri non sono obbligati:
1°
alle leggi particolari del loro territorio fino a quando ne sono assenti, a
meno che o la loro trasgressione rechi danno nel proprio territorio, o le
leggi siano personali;
2°
e neppure alle leggi del territorio in cui si trovano, eccetto quelle che
provvedono all'ordine pubblico, o determinano le formalità degli atti, o
riguardano gli immobili situati nel territorio.
§
3. I girovaghi sono obbligati alle leggi, sia universali sia particolari,
che sono in vigore nel luogo in cui si trovano.
Can.
14 - Le leggi, anche irritanti o
inabilitanti, nel dubbio di diritto non urgono; nel dubbio di fatto invece
gli Ordinari possono dispensare da esse, purché, se si tratta di dispensa
riservata, venga solitamente concessa dall'autorità cui è riservata.
Can.
15 - § 1. L'ignoranza o l'errore
circa le leggi irritanti e inabilitanti non impediscono l'effetto delle
medesime, a meno che non sia stabilito espressamente altro.
§
2. L'ignoranza o l'errore circa la legge o la pena oppure su un fatto
personale o intorno a un fatto notorio di altri non si presumono; circa un
fatto non notorio di altri si presumono, finché non si provi il contrario.
Can.
16 - § 1. Interpreta
autenticamente le leggi il legislatore e colui al quale egli abbia concesso
la potestà d'interpretarle autenticamente.
§
2. l'interpretazione autentica presentata a modo di legge ha la medesima
forza della legge e deve essere promulgata; e se soltanto dichiara le parole
di per sé certe della legge, ha valore retroattivo; se restringe o estende
la legge oppure chiarisce quella dubbia, non è retroattiva.
§
3. L'interpretazione invece a modo di sentenza giudiziale o di atto
amministrativo in cosa peculiare, non ha forza di legge e obbliga soltanto
le persone e dispone delle cose per cui è stata data.
Can.
17 - Le leggi ecclesiastiche sono
da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel
testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere
ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e
all'intendimento del legislatore.
Can.
18 - Le leggi che stabiliscono una
pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono
un'eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta.
Can.
19 - Se una determinata materia
manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o
una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute
presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto
applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia
Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi.
Can.
20 - La legge posteriore abroga la
precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è
direttamente contraria a quella , oppure riordina integralmente tutta quanta
la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga
affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto
espressamente altro dal diritto.
Can.
21 - Nel dubbio la revoca della
legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere
ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile.
Can.
22 - Le leggi civili alle quali il
diritto della Chiesa rimanda, vengono osservate nel diritto canonico con i
medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il
diritto canonico non dispone altrimenti.
|