Can.
1 - I canoni di questo Codice
riguardano la sola Chiesa latina.
Can.
2 - Il Codice il più delle volte
non definisce i riti, che sono da osservare nel celebrare le azioni
liturgiche; di conseguenza le leggi liturgiche finora vigenti mantengono il
loro vigore, a meno che qualcuna di esse non sia contraria ai canoni del
Codice.
Can.
3 - I canoni del Codice non
abrogano le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con nazioni o con le
altre società politiche né ad esse derogano; le medesime perciò
continuano ad essere in vigore come al presente, non opponendosi in alcun
modo le disposizioni contrarie di questo Codice.
Can.
4 - I diritti acquisiti, e
parimenti i privilegi che, concessi dalla Sede Apostolica fino al presente
alle persone sia fisiche sia giuridiche, sono in uso e non revocati,
permangono integri, a meno che siano espressamente revocati dai canoni di
questo Codice.
Can.
5 - § 1. Le consuetudini sia
universali sia particolari vigenti al presente contro le disposizioni di
questi canoni, che sono riprovate dagli stessi canoni di questo Codice, sono
soppresse del tutto, né siano lasciate rivivere in futuro; anche le
rimanenti si ritengano soppresse, a meno che non sia disposto espressamente
altro dal Codice oppure siano centenarie o immemorabili; queste appunto, se
a giudizio dell'Ordinario non possono essere rimosse a causa di circostanze
di luoghi e di persone, possono essere tollerate.
§
2. Le consuetudini fuori del diritto finora vigenti, sia universali sia
particolari, sono conservate.
Can.
6 - § 1. Entrando in vigore questo
Codice, sono abrogati:
1°
il Codice di Diritto Canonico promulgato nell'anno 1917;
2°
anche le altre leggi, sia universali sia particolari, contrarie alle
disposizioni di questo Codice, a meno che non sia disposto espressamente
altro circa quelle particolari;
3°
qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla Sede
Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice;
4°
così pure tutte le altre leggi disciplinari universali riguardanti materia,
che viene ordinata integralmente da questo Codice;
§
2. I canoni di questo Codice, nella misura in cui riportano il diritto
antico, sono da valutarsi tenuto conto della tradizione canonica.
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