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CODICE CIVILE

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NORME GENERALI

Can. 1 - I canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina.

Can. 2 - Il Codice il più delle volte non definisce i riti, che sono da osservare nel celebrare le azioni liturgiche; di conseguenza le leggi liturgiche finora vigenti mantengono il loro vigore, a meno che qualcuna di esse non sia contraria ai canoni del Codice.

Can. 3 - I canoni del Codice non abrogano le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con nazioni o con le altre società politiche né ad esse derogano; le medesime perciò continuano ad essere in vigore come al presente, non opponendosi in alcun modo le disposizioni contrarie di questo Codice.

Can. 4 - I diritti acquisiti, e parimenti i privilegi che, concessi dalla Sede Apostolica fino al presente alle persone sia fisiche sia giuridiche, sono in uso e non revocati, permangono integri, a meno che siano espressamente revocati dai canoni di questo Codice.

Can. 5 - § 1. Le consuetudini sia universali sia particolari vigenti al presente contro le disposizioni di questi canoni, che sono riprovate dagli stessi canoni di questo Codice, sono soppresse del tutto, né siano lasciate rivivere in futuro; anche le rimanenti si ritengano soppresse, a meno che non sia disposto espressamente altro dal Codice oppure siano centenarie o immemorabili; queste appunto, se a giudizio dell'Ordinario non possono essere rimosse a causa di circostanze di luoghi e di persone, possono essere tollerate.

§ 2. Le consuetudini fuori del diritto finora vigenti, sia universali sia particolari, sono conservate.

Can. 6 - § 1. Entrando in vigore questo Codice, sono abrogati:

1° il Codice di Diritto Canonico promulgato nell'anno 1917;

2° anche le altre leggi, sia universali sia particolari, contrarie alle disposizioni di questo Codice, a meno che non sia disposto espressamente altro circa quelle particolari;

3° qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice;

4° così pure tutte le altre leggi disciplinari universali riguardanti materia, che viene ordinata integralmente da questo Codice;

§ 2. I canoni di questo Codice, nella misura in cui riportano il diritto antico, sono da valutarsi tenuto conto della tradizione canonica.

 

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