1. Ai fini della
sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti
allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi
mutamenti, sono istituiti:
a) presso il
Ministero dei lavori pubblici un Archivio nazionale delle strade;
b) presso la
Direzione generale della M.C.T.C. un Archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la
Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
Art.226
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il
Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato
nell'articolo 2.
2. Nell'archivio
nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo
stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli
classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n),
che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e nel rispetto dei
limiti di massa stabiliti nell'articolo 10, comma 8.
3. La raccolta dei
dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a
trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole
strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati
mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n), nonché i dati
risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione
generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della
attivazione dell'Archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi
d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 potrà
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi
delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del
Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati
trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la
rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per
la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso la
Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei
veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 47, comma
1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio
nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle
caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive
vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo
sia stato coinvolto; nell'archivio deve essere altresì annotato il colore
originale del veicolo ed ogni successiva modificazione del colore stesso.
7. L'archivio è
completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti
dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo , dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le
modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione
generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento
sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di
accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso la
Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe
nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al
procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca,
nonché i dati relativi alle infrazioni commesse alla guida di un
determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la
circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe
nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i
dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle prefetture,
dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'articolo , dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a
trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al
C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento
per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i
contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.
Art.227 Servizio e
dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'ambito
dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di
monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono
destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'Archivio nazionale
delle strade di cui all'articolo 226, comma 1, e per la individuazione dei
punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti
proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al
comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per
tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito
il Ministero dei lavori pubblici.
3. Gli enti
proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del
prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine
assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione
d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
Art.228
Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle
prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
1. Con il
regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3
allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le
applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. La destinazione
degli importi previsti dall’articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n.
870 è integrata dalla seguente lettera d) fino al 10 per cento, per le
spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della
patente di guida di cui all’art.126. Rimane identica la destinazione degli
importi prevista dall’art.19 della medesima legge. Con il regolamento di
cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di
destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei
richiamati articoli 16 e 19.
3. Gli importi
relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di
competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle seguenti
spese:
a) per l'acquisto
delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero dei
lavori pubblici, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle
attrezzature stesse;
b) per la
effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di
specializzazione postlaurea del personale del suindicato Dicastero, in
merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione
del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse
operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura
e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di
tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici,
magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione
e l'aggiornamento periodico dell'Archivio nazionale delle strade e dei
censimenti di traffico di cui all'articolo 226.
4. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del
Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il
regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per
le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di
concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti
proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di
strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di
cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto
delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la
effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di
specializzazione postlaurea, in merito all'applicazione del presente codice,
nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione
e l'aggiornamento periodico dell'Archivio nazionale delle strade di propria
competenza e dei censimenti della circolazione.
Art.229 Attuazione
di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di
attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'articolo 4 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie
disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri
della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i
termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
Art.230 Educazione
stradale.
1. Allo scopo di
promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e
della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno
e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club
d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro un anno dall'entrata
in vigore del presente codice, appositi programmi, corredati dal relativo
piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di
ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le
scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza
stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme
generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli
utenti.
2. Il Ministro della
pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di
svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli
appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto
appartenente alle
predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere
l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione
dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
medesime.
Art.231 Abrogazione
di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate
dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto
diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le
seguenti disposizioni:
- il regio decreto
legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n.
1583, articolo 3;
- regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'articolo
145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- legge 12 febbraio
1958, n. 126;
- decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio
1961, n. 59, articolo 25, lettera n);
- legge 24 luglio
1961, n. 729, articolo 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre
1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio
1963, n. 74;
- legge 11 febbraio
1963, n. 142;
- legge 26 giugno
1964, n. 434;
- legge 15 febbraio
1965, n. 106;
- legge 14 maggio
1965, n. 576;
- legge 4 maggio
1966, n. 263;
- legge 1 giugno
1966, n. 416;
- legge 20 giugno
1966, n. 599;
- legge 13 luglio
1966, n. 615;
- decreto-legge 21
dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio
1967, n. 572;
- legge 4 gennaio
1968, n. 14;
- legge 13 agosto
1969, n. 613;
- legge 24 dicembre
1969, n. 990, articolo 32;
- legge 10 luglio
1970, n. 579;
- decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
- legge 31 marzo
1971, n. 201;
- legge 3 giugno
1971, n. 437;
- legge 22 febbraio
1973, n. 59;
- decreto-legge 23
novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre
1973, n. 942;
- legge 14 febbraio
1974, n. 62;
- legge 15 febbraio
1974, n. 38;
- legge 14 agosto
1974, n. 394;
- decreto-legge 11
agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre
1975, n. 486;
- legge 25 novembre
1975, n. 707;
- legge 7 aprile
1976, n. 125;
- legge 5 maggio
1976, n. 313;
- legge 8 agosto
1977, n. 631;
- legge 18 ottobre
1978, n. 625, articolo 4, terzo comma;
- legge 24 marzo
1980, n. 85;
- legge 24 novembre
1981 n. 689 articolo 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio
1982, n. 38;
- legge 16 ottobre
1984, n. 719;
- legge 11 gennaio
1986, n. 3;
- decreto-legge 6
febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli
8, 9, 14, 15, 16;
- legge 14 febbraio
1987, n. 37;
- legge 18 marzo
1988, n. 111;
- legge 24 marzo
1988, n. 112;
- legge 24 marzo
1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile
1989, n. 143;
- decreto-legge 24
giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo
1990, n. 67;
- legge 2 agosto
1990, n. 229;
- legge 15 dicembre
1990, n. 399;
- legge 8 agosto
1991, n. 264, articolo 7, comma 3;
- legge 14 ottobre
1991, n. 336;
- legge 8 novembre
1991, n. 376;
- legge 5 febbraio
1992, n. 122, articolo 12.
2. Sono inoltre
abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le
norme del presente codice.
3. In deroga a
quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla
legge 24 gennaio 1978, n. 27.
Capo II -
Disposizioni transitorie
Art.232 Norme
regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
1. In tutti i casi
in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri
competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione
nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate
nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui
al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 3 della legge delega 13
giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro emanazione.
3. Fino alla
scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole
materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente
stabilito dagli articoli da 233 a 239.
Art.233 Norme
transitorie relative al titolo I.
1. La
regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'articolo 7 deve essere
effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente
codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che
avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le
disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le
disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 29 marzo
1993, n. 82, convertito con modificazioni della legge 27 maggio 1993, n.162.
Art.234 Norme
transitorie relative al titolo II.
1. Per gli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22, 23 è
fissato il termine del 31 dicembre 1998. Fino a tale data sono consentite le
occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.
2. Le norme relative
al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle
relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi
dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni
tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente
al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un
anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi
termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di
autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le
direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di
tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1,
2 e 3 dello stesso articolo da adottare l'anno successivo.
4. Entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di
prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice
e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre
anni. In caso di sostituzione i nuovi segnali devono essere conformi alle
norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito
il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso
termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei
passaggi a livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui
agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione
dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle
strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione si applicano
le previgenti disposizioni in materia.
Art.235 Norme
transitorie relative al titolo III.
1. Le disposizioni
concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle
relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1
ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed
entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando la facoltà di
applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni
del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e
velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei
mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più
essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni
stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni
della sezione I del capo III del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993,
salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore
dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di
applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal
1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i
trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o
caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di
quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di
tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni
della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei
veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la
destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate
dalle norme gi in vigore.
6. Le norme del
presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro
caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al
trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta
provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a
tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e
103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione
sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della
pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso,
secondo le norme gi vigenti, continuano e la carta di circolazione
rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena
validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima
annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei
suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme
del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di
proprietà, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi
decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano
in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le
annotazioni in corso, secondo le norme gi vigenti, continuano e la carta di
circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti
conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino
alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di
decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere
adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al
certificato di proprietà.
7. Le disposizioni
sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal
1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro
disciplina sono regolate dalle norme gi in vigore.
8. Alle macchine
agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo III
(Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro
costruzione ed omologazione, alla carta di circolazione, alla revisione ed
alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti
disposizioni in materia che possono essere immesse in circolazione senza
necessità di successivi adeguamenti con la classificazione prevista dalle
disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo
già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi
costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo
104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in
vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.
Art.236 Norme
transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni
del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti
relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al
30 settembre 1993. Le disposizioni di cui all’art.117 si applicano alle
patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30
settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le
patenti rilasciate secondo le norme gi vigenti conservano la loro validità.
Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta
data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione
che si effettua, ai sensi dell'articolo 126 o 128, dopo la detta scadenza;
in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione, a
conformare la patente alle nuove norme; le disposizioni dell'articolo 117 si
applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato
successivamente al 30 settembre 1993. Sono fatti salvi i diritti acquisiti
dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente
al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.
2. Le autoscuole
attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente
codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le
autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
Art.237 Norme
transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della
strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice
dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine
agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui
all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato
l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di
assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione
delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva
circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali,
non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni
commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le
disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione,
rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
Art.238 Norme
transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni
del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio 1993.
2. Le sanzioni
amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente
codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal
pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a
tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n.
374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di
pace.
Art.239 Norme
transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e
l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a
partire da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Da tale data
inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni
interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere
completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i
dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 227 sono installati a
partire dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice e devono essere completati nel triennio successivo.
Art.240 Entrata in
vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del
presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.