1. In tutte le
ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione
consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689 , salve le modifiche e le deroghe previste dalle
norme del presente capo.
Art.195 Applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra
un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre
entro il limite minimo generale di lire 30.000 ed il limite massimo generale
di lire 4.000.000. Tale limite massimo generale può essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai
sensi dell'articolo 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al
comma 3.
2. Nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente
codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità
del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle
sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura
pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi
nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei
lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno
successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
Art.196 Principio di
solidarietà.
1. Per le violazioni
punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del
veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di
riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma
da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde
solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del
contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione
è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata,
in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione
è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o
di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un
imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido
con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui
ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione
stessa.
Art.197 Concorso di
persone nella violazione.
1. Quando più
persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione
amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione
prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Art.198 Più
violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a
quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle
zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri
singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per
ogni singola violazione.
Art.199 Non
trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di
pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette
agli eredi.
Art.200
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione,
quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta
contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni
che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è
indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale
deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona
obbligata in solido.
4. Copia del verbale
è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore.
Art.201
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la
violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli
estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa
di riconoscimento, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di
ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del
contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro
dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione
può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni
dall'identificazione.
2. Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica
stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli
altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla
notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'articolo 12,
dai messi comunali o da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile,
ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del
servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'Archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente.
4. Le spese di
accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di
pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
Art.202 Pagamento in
misura ridotta.
1. Per le violazioni
per le quali il presente codice stabilisce una sola sanzione amministrativa
pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo
fissato dalle
singole norme.
2. Il trasgressore
può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende
l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale,
oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.
All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le
modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in
misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di
veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione,
la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti
norme, deve avere con sé. In tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni
dall'identificazione.
Art.203 Ricorso al
prefetto.
1. Il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di giorni
sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero
da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il
ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere
richiesta l'audizione personale. Con le stesse modalità è proposto il
ricorso di cui all'articolo 214, comma 4.
2. Il responsabile
dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a trasmettere gli
atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché
con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal
ricorrente.
3. Qualora nei
termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Art.204
Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto,
esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore,
nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne
abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro
sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di
una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195,
comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore
della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi
del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il
prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
2.
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201. Il
pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere
effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione,
all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa
ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro
trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e
all'ufficio o comando accertatore.
3.
L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per
l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Art.205 Opposizione
innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni
dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Nei casi indicati
dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile, nel testo
sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della
commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, con la
sanzione pecuniaria, sia stata anche applicata una sanzione amministrativa
accessoria.
3. Il giudizio di
opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.206 Riscossione
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento
non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo
quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della stessa legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i
titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal
prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi
spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da
cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al
comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza
competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione
in unica soluzione.
Art.207 Veicoli
immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un
veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il
verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore
medesimo.
2. Qualora il
trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista
del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione
pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della
cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento
fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento
della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati
al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
3. In mancanza del
versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al
comma 2, viene disposto in via cautelare l’immediato ritiro della patente
da parte dell’agente accertatore. In mancanza della patente si applica il
fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno
degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a
sessanta giorni.
4. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei
cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
Art.208 Proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente
codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti
dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui
al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2 lettera x), della legge 13 giugno 1991 n. 190, per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale attuata anche
attraverso il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con la legge 30
dicembre 1988 n. 556 per la redazione dei piani urbani di traffico e per
finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza;
b) alla Direzione
generale della M.C.T.C. nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra
richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.
3. Il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti,
determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate
finalità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote
come annualmente
determinate.
4. I proventi
spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità
di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade,
al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione
dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari
per i servizi di polizia stradale di loro competenza. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi
alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei
lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con
popolazione superiore a cinquemila abitanti.
5. Il Ministro del
tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti
variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art.209
Prescrizione.
1. La prescrizione
del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata
dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.210 Sanzioni
amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.
1. Quando le norme
del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria
consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di
diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni
amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si
distinguono in:
a) sanzioni relative
ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare
una determinata attività;
b) sanzioni
concernenti il veicolo;
c) sanzioni
concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui
è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del
veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione
amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di
contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo
della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla
intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria consegue anche intrasmissibilità di qualsiasi
obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si
estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato
sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente,
l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza
degli eredi.
Art.211 Sanzione
accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione
di opere abusive.
1. Nel caso in cui
le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la
sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo
di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel
verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'articolo 200 o, in
mancanza, nella notificazione prescritta dall'articolo 201. Il verbale così
redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione
accessoria.
2. Il ricorso al
prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla
sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2
dell'articolo 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui
dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per
l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto,
nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli
ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione
delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle
opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo
esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal
prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si
effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della
strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte
immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del
procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è
comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il
trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto,
su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, d
facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al
compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed
il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in
cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di
archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di
immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a
provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza
indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto
può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente
proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di
cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
Art.212 Sanzione
accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
1. Nell'ipotesi in
cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua
la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una
determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di
contestazione da redigere ai sensi dell'articolo 200 o nella notificazione
da effettuare secondo l'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce
titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le
circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti
l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla
sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al
prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla
sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'articolo 203,commi 1
e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione d
atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga
infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla
sanzione accessoria.
3. L'opposizione
prevista dall'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il
trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui
al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del
trasgressore per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale e,
previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od
organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene
redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore.
Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico
del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di
attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate
condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le
condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando
di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti,
consente a che attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data
comunicazione al prefetto.
Art.213 Misura
cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.
1. Nell'ipotesi in
cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca
amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al
sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
2. L'organo di
polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in
un apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal regolamento.
Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul
veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le
modalità stabilite dal regolamento.
3. Avverso il
provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi
dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è
confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante
il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola
abusivamente con il veicolo stesso è punito con l'arresto da uno a otto
mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano
trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al
comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando
questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata
del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il
veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento.
Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se
questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di
custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto.
Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta
la distruzione.
6. La sanzione
stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone
estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito
mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento
con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal
prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
Art.214 Fermo
amministrativo del veicolo
1. Nelle ipotesi in
cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il
veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il
certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di
contestazione.
2. Il veicolo è
restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da
minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
3. Della
restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il
provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al
prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Quando il ricorso
sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione,
l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del
veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata
presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può
avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. È sempre
disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in
cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di
polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le
modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola
con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito
autorizzato.
Art.215 Sanzione
accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi
del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della
rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che
accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le
norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in
luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel
verbale di contestazione notificato a termine dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi
ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso
delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste
dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3
dell'articolo 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in
cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di
polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal
regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di
contestazione notificato ai sensi dell'articolo ä201. La rimozione del
blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle
spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità
stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3
dell'articolo 2756 del codice civile.
4. Trascorsi
centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la
contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o
blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di
circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende
l'organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo può essere
alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di
custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente
diritto.
5. Avverso la
sanzione amministrativa della rimozione o blocco del veicolo è ammesso
ricorso al prefetto, a norma dell’art.203.
Art.216 Sanzione
accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della
patente di guida.
1. Nell'ipotesi in
cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e del certificato d’idoneità
tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze nei casi in
cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il
documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi,
all'ufficio del P.R.A. se si tratta del certificato di proprietà, al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta
della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica delle
macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla
prefettura che l'ha emessa se si tratta della patente; la competenza
territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della
commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e
dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza
del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire
il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si
procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione
del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha
adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli
enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle
prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la
successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel
certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al
prefetto presentato ai sensi dell'articolo 203 si estende anche alla
sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria
è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere
immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di
cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante
il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola
abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro di riferisce ovvero guida
un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con l'arresto
da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
Art.217 Sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1. Nell'ipotesi in
cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione
della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente
od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione
nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha
ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale,
nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è
determinato in relazione alla gravità della violazione commessa,
all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata
al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento
è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la
restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno
stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale
per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla
circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha
rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del
periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione è
data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione
nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli
stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso
l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al
prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la
sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata
restituzione.
5. L'opposizione di
cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante
il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente
con lo stesso veicolo è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi e con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici
mesi.
Art.218 Sanzione
accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in
cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del
ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha
ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro
cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura del luogo della commessa
violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è
determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla
entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente
all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato
decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può
ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme
del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente
di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e
che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti
violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la
disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente
disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle
precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne
viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma
del comma 2.
4. Al termine del
periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto.
L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante
il periodo di sospensione della validità della patente, circola
abusivamente è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da
lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente.
Art.219 Revoca della
patente di guida.
1. Quando, ai sensi
del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il
provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. nei casi previsti dall’art.130, comma 1, e dal
prefetto della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce
sanzione amministrativa accessoria nonché nei casi previsti dall’art.
120, comma 1.
2. L'organo,
l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le
quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà, entro
i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell’ipotesi
indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette,
emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione
all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica
dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le
modalità di cui all’art. 129, comma 3.
3. Avverso il
provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro
venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il
Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il
provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita all'interessato;
la restituzione è comunicata al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
Degli
Illeciti penali
Disposizioni
generali in tema di reati e relative sanzioni
Art.220 Accertamento
e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1. Per le violazioni
che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza
ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi
dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il
decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto e all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. La sentenza o il decreto definitivi
di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del
trasgressore.
3. Quando da una
violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona,
l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai
sensi del comma 1.
4. L'autorità
giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione
amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la
notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle
disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi
previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte
dell'ufficio o comando suddetti.
Art.221 Connessione
obiettiva con un reato.
1. Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non
costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche
competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la
sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa.
2. La competenza del
giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il
procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una
condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'articolo 220.
Sez. II - Sanzioni
amministrative accessorie a sanzioni penali
Art.222 Sanzioni
amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una
violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle
persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto
derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da
quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei
mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può
applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo
di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima
violazione.
Art.223 Ritiro della
patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di
reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo
222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del
sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale
della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al
prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è
trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Il prefetto,
appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici giorni
dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di
una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità
della patente fino al massimo di un anno ed ordina all'intestatario di
consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto
sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. Nelle altre
ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente
o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e
la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio
comando o ufficio, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della
validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il
provvedimento è iscritto nella patente e comunicato all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro immediato non è possibile,
per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza
indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la
patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il
proprio ufficio.
4. Il cancelliere
del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto
indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso
ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque
giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3, è
ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
Art.224 Procedimento
di applicazione della sanzioni amministrative accessorie della sospensione e
della revoca della patente.
1. Quando la
sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono
irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è
previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento
per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne d comunicazione al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Quando la
sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente,
il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del
decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca
comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. La declaratoria
di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della
sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno
delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e articolo 219 nelle parti
compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile
di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa
accessoria.
4. Salvo quanto
previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento,
il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la
restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è
comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.