1. Gli utenti della
strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per
la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza
stradale.
2. I singoli
comportamenti, oltre quanto gi previsto nei precedenti titoli, sono fissati
dalle norme che seguono.
Art.141 Velocità.
1. È obbligo del
conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo
alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni
altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la
sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la
circolazione.
2. Il conducente
deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado
di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza,
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo
di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare,
il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilit
limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di
altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle
forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei
casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre
cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente
deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando
riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli
attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul
percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo
avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di
spavento.
5. Il conducente non
deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non
deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o
pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza
delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di
animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le
disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
9. Chiunque viola la
disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
10. Se si tratta di
violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire 36.360a lire 145.440.
11. Chiunque viola
le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600a lire 242.400.
Art.142 Limiti di
velocità.
1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità
massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le
strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane
secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade
nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un
massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione
degli appositi segnali.
2. Entro i limiti
massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e
limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in
determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto
dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori
pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno
indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando
siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri
di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato
adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti
dell'ente proprietario.
3. Le seguenti
categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45
km/h;
b) autoveicoli o
motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti
nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168,
comma 1, quando viaggiano carichi:
50 km/h fuori dei
centri abitati;
30 km/h nei centri
abitati;
c) macchine agricole
e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi
equipollenti;
15 km/h in tutti gli
altri casi,;
d) quadricicli: 80
km/h fuori dei centri abitati e 50 km/h nei centri abitati;
e) treni costituiti
da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l)
dell'articolo 54, comma 1:
70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus
di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t:
80 km/h fuori dei
centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:
80 km/h fuori dei
centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno
carico superiore a 12 t:
70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di
massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il
trasporto di persone ai sensi dell'articolo 82, comma 6:
70 km/h fuori dei
centri abitati;
80 km/h sulle
autostrade;
l) mezzi d'opera
quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori
dei centri abitati.
4. Nella parte
posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite.
Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va
riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da
tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze Armate, ovvero ai Corpi
ed Organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi
nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi
stabiliti dall'articolo 141.
6. Per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,
nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non
osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di
velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
8. Chiunque supera
di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
242.400 a lire 969.600.
9. Chiunque supera
di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da
un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola
le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
11. Se le violazioni
di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli
indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi
previste sono raddoppiate.
12. Quando il
titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria
è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da
un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.
Art.143 Posizione
dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono
circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine
destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli
sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione
del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero
percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade
a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per
ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada
è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra;
quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di
destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa
segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di
marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le
corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. Sulle strade di
tipo A) e B) di cui all'articolo 2, comma 2, a tre o più corsie per senso
di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.
7. All'interno dei
centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due
o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più
a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono
impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi
intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non
possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra
o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste
manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è
consentita anche a destra.
8. Nelle strade con
binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi
purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino
o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con
doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i
veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari,
purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro
senso di circolazione.
10. Ove la fermata
dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a
destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che
imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano
entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e
purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola
contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800.
12. Chiunque circola
contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni
altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata
contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
242.400 a lire 969.600. Dalla violazione prevista dal presente comma
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola
le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.144 Circolazione
dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione
per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per
ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli
occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia
e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che
precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la
autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al
segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra
dell'intersezione stessa.
2. Nella
circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli,
esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il
margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia
prescelta.
3. Il passaggio da
una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione,
soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare
a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per
effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della
marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I
conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre,
spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.145 Precedenza.
1. I conducenti,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al
fine di evitare incidenti.
2. Quando due
veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro
traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la
precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli
attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo
diversa segnalazione.
4. I conducenti
devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali
sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono
tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di
immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con
apposito segnale.
6. Negli sbocchi su
strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno
l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
7. È vietato
impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o
tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e
sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito
dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su
strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo
al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano
nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di
veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.
10. Chiunque viola
le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
11. Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.146 Violazione
della segnaletica stradale.
1. L'utente della
strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica
stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e
delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non
osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative
norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6
e 7, nonché dell'articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del
veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo
o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
Art.147
Comportamento ai passaggi a livello.
1. Gli utenti della
strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni
indicate nell'articolo 44.
2. Prima di
impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti
della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste
nel regolamento di cui all'articolo 44, comma 3, che nessun treno sia in
vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso
contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della
strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o
stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in
movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione
i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44,
comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione
i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo
articolo.
4. Gli utenti della
strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di
arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei
binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è
possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che
i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile
dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola la
disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
6. Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al
comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.148 Sorpasso.
1. Il sorpasso è la
manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un
pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata
destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che
intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la
visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa
compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente
che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere
analoga manovra;
c) che nessun
conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero
sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o
semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia
libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del
sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e
quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che
sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da
sorpassare.
3. Il conducente che
sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa
corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla
sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una
adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza
creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono
suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che
viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad
una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la
larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della
densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare
facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a
rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo
deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per
lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in
servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver
eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale,
può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che
la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da
tergo.
7. Il sorpasso deve
essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole
sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una
carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia
iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei
tram, qualora gli stessi non circolino in ¡sede stradale riservata, deve
effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del
binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di
circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati. Qualora i tram
siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei
viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
9. Qualora il tram o
il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa
dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
10. È vietato il
sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in
ogni altro caso di scarsa visibilit; in tali casi il sorpasso è consentito
solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso
unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia
tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. È vietato il
sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il
superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai
semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal
fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al
senso opposto di marcia.
12. È vietato il
sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso ,
però, consentito:
a) quando il
conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende
svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su
strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad
almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate
dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo
che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario
spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di
marcia;
d) quando la
circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. È vietato il
sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza
barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori,
nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in
corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di
attraversare la carreggiata.
14. È vietato il
sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t,
oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in
cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque
sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia
un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a
lire 242.400. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui
ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non
osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a
lire 484.800. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma
14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 242.400
a lire 969.600. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia
incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a
sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.
Art.149 Distanza di
sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia
i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di
sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano
evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri
abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune
categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza
non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di
strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in
azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la
massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve
essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto
sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il
lavoro.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
5. Quando
dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una
collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione
della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Ove il
medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due
volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.
6. Se dalla
collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a
lire 2.424.000, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di
lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo
II, sezione I e II, del titolo VI.
Art.150 Incrocio tra
veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.
1. Quando l'incrocio
non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il
conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino
al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i
veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di
montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è
malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve
arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della
carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il
conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su
di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la
manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra
di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la
precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a
pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta
di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle
suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che
procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il
conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo
si trovi in prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
5. Alla violazione
delle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 149, commi 5
e 6.
Art.151 Definizioni
relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi.
1. Ai fini del
presente titolo si intende per:
a) proiettore di
profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada
antistante il veicolo;
b) proiettore
anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante
il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore
fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione
della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di
retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al
veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua
o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore
luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a
segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare
direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione
luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori
luminosi di direzione;
g) dispositivo
d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il dispositivo
che serve ad illuminare la targa di immatricolazione posteriore;
h) luci di posizione
anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare
contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte
anteriore e posteriore;
i) luce posteriore
per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più
visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di
pioggia intensa o di forte nevicata in atto;
l) luce di sosta: il
dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un
centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro:
il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per
segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto:
il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente
aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il
dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello
riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure
fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli.
Art.152 Segnalazione
visiva e illuminazione dei veicoli.
1. L'uso dei
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è
obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di
neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
2. Ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei
dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata
o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica e venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.153 Uso dei
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi.
1. Nelle ore e nei
casi indicati nell'articolo 152, comma 1, durante la marcia dei veicoli a
motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione,
le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a
tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi:
a) i proiettori
anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione pubblica manchi o
sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se l'illuminazione
pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno,
in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei
centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche quando la
illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce
possano pregiudicare sia la visibilit per il conducente, sia quella del
veicolo da parte di altri;
b) i proiettori di
profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o
sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia
connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e
quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia
anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si
devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e
nelle ore e nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1, nei centri abitati
anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti
devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti
nei seguenti casi:
a) quando stanno per
incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla
distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano
continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono
altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di
profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi
altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della
strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi
d'acqua o su altre strade contigue.
4. È consentito
l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti
utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede
l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione
notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche all'interno dei
centri abitati.
5. Nelle ore e nei
casi indicati nell'articolo 152, durante la fermata e la sosta si devono
tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
luci di ingombro.
6. Nei centri
abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, durante
la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi
se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non
superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle
luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei
veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di
ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo
necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo
sia necessario;
c) quando per avaria
il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si
verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi
in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli
altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia
con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata
in atto, deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo
ne sia dotato.
9. È vietato l'uso
di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati
nell'articolo 151, qualora il veicolo ne sia dotato.
10. Chiunque viola
la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
11. Chiunque viola
le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i
dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.154 Cambiamento
di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I conducenti che
intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione,
per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare
retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra
strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio,
ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di
poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri
utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di
essi;
b) segnalare con
sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni
delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori
luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la
durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata.
Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di
rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente
deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio
qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o
quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti
devono, altresì:
a) per voltare a
destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della
carreggiata;
b) per voltare a
sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti
di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della
intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero
quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi
il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi
i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare
la massima prudenza;
c) nelle manovre di
retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la
precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. È vietato usare
impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione
delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare
improvvisamente.
6. L'inversione del
senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle
intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la
disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
8. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.155 Limitazione
dei rumori.
1. Durante la
circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di
guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è
sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo
silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di
efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare
apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si
devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal
regolamento.
4. I dispositivi di
allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare
l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni
caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.156 Uso dei
dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di
segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e
solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la
più breve possibile.
2. Fuori dei centri
abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni
qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di
evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le
ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale
acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza
mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri
abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e
immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni
acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve
intermittenza.
4. In caso di
necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi
sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei
dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.157 Arresto,
fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti
delle presenti norme:
a) per arresto si
intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della
circolazione;
b) per fermata si
intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia
ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone,
ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non
deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si
intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con
possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di
emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo
è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del
conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa
segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di
sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno
spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro.
3. Fuori dei centri
abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della
carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi n, salvo che sia
appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la
fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso
di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è
vietata.
4. Nelle strade
urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine
sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito
almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di
larghezza.
5. Nelle zone di
sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo
prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la
sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di
segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto
inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è
fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto
a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso,
nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non
costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.158 Divieto di
fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la
sosta sono vietate:
a) in corrispondenza
o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o
tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie,
nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo
diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle
curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento,
anche in loro prossimità;
d) in prossimità e
in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da
occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri
abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri
abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità
delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della
carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e
attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste
ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi,
salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un
veicolo sulla carreggiata è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei
passi carrabili;
b) dovunque venga
impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo
spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila,
salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi
riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei
veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi
riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree
destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose,
nelle ore stabilite;
f) sulle banchine,
salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi
riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui
all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli
stessi veicoli;
h) nelle corsie o
carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree
pedonali urbane;
l) nelle zone a
traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi
asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di
igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai
cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente
alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante
ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo
le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri
abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo
trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta
e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare
incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le
disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
6. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
7. Le sanzioni di
cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per
il quale si protrae la violazione.
Art.159 Rimozione e
blocco dei veicoli.
1. Gli organi di
polizia, di cui all'articolo 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e
nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada
sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o
pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia
integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui
agli articolo 157, comma 4, e articolo 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli
altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave
intralcio alla circolazione
d) quando il veicolo
sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente
proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade
e del relativo arredo.
2. Gli enti
proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della
rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto alle norme
regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le
caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei
trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei
veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa
alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il
blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere
di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione
saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è
consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca
intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei
veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa
accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la
violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di
polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta,
ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano
stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario
della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in
tal caso l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915.
Art.160 Sosta degli
animali.
1. Salvo quanto
disposto nell'articolo 672 del codice penale, nei centri urbani il
conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza
attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante
appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare
intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le
ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi
sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta
degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art.161 Ingombro
della carreggiata.
1. Nel caso di
ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o
per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo
per il articolo traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero
per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a
spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a
collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di
essa.
2. Chiunque non
abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide,
infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione
deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere
sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti
dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o
l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'articolo 162 o in
mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della
strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.162 Segnalazione
di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli
obblighi di cui all'articolo 152, fuori dei centri abitati i veicoli,
esclusi quelli a trazione animale, i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e
i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di
notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o
di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere
scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono
essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli
devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza
prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile
di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente
e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano
stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la
visibilità.
3. Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del
segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare
gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il
veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il
conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente
l'ostacolo.
5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.163 Convogli
militari, cortei e simili.
1. È vietato
interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi
di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli
che compongono tali convogli.
2. È vietato
interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.164 Sistemazione
del carico sui veicoli.
1. Il carico dei
veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione
dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli
la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità
del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col
braccio.
2. Il carico non
deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 e non può
sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere
longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose
indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei
limiti stabiliti dall'articolo 61.
3. Fermi restando i
limiti massimi di sagoma di cui all'articolo 61, comma 1, possono essere
trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo,
purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza
dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o
carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non
possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori
mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma
propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato
trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte
sostenute da ruote.
6. Se il carico
sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le
cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni
caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due
speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale fluorescente e
retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare
costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei
pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le
disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
9. Il veicolo non
può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare
il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò
l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre
all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo
con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente
diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle
presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal
regolamento.
Art.165 Traino di
veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei
casi previsti dall'articolo 63, il traino, per incombente situazione di
emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un
solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio
con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché
idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare
chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le
operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il
dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'articolo 151, lettera
f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato
rivolto alla circolazione il pannello di cui all'articolo 164, comma 6,
ovvero il segnale mobile di cui all'articolo 162. Il veicolo trainante, ove
ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla
prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.166 Trasporto di
cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a
trazione il trasporto di cose non può superare il peso complessivo a pieno
carico indicato nella targa.
2. Chiunque circola
con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella
targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui
all'articolo 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art.167 Trasporti di
cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici.
1. I veicoli a
motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare la massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola
con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere
superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di
circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire 60.600 a
lire 242.400, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da lire 121.200 a
lire 484.800, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da lire 242.400 a
lire 969.600, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da lire 606.000 a
lire 2.424.000, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni
amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza,
superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti,
trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli
adibiti al trasporto di veicoli di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d),
possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle
strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso
delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli adibiti al trasporto di
container di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e) e g), possono
circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso
delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola
con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno
carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata
nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa
uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di
cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa
di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel
complesso.
7. Chiunque circola
in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600,
ferma restando la responsabilità civile di cui all'articolo 2054 del codice
civile.
8. Agli effetti
delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse
complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i
valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale,
si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente
che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di
circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari
delle strade percorse l'indennizzo di cui all'articolo 10, comma 10,
commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'articolo
62.
10. Quando è
accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa
complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la
continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i
limiti consentiti.
11. Le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai
trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non
sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero venga comunque superata la
massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo
caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel
veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è
subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono
fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di
pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli
organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da
disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei
soggetti di cui al comma 10 in solido.
13. Ai veicoli
immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente
articolo.
Art.168 Disciplina
del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1. Ai fini del
trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli
appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui
alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le prescrizioni
relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo
stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci
pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al
comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro
dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari
attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il
trasporto di singole merci o classi di merci o classi di merci pericolose di
cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di
incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci
pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di
rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il
Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure
applicative.
3. Le merci
pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli
accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno
dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i
gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle
licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti
disposizioni.
4. Con decreti del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono
essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada,
materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad
essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al
trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può
altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo
trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le
modalità da seguire.
5. Per il trasporto
delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'articolo 5
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e
successive modifiche.
6. Il Ministro dei
trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive
comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci
pericolose.
7. Chiunque circola
con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a
quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni
amministrative previste nell'articolo 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque
trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia
prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della
sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con
l'arresto sino a 8 mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
All'accertamento del reato conseguono le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della
patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma rispettivamente
del capo I, sezione II, del titolo VI, e del capo II, sezione II, del titolo
VI.
9. Parimenti,
chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero
non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a
lire 2.424.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di
circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del
titolo VI.
10. Alle violazioni
di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'articolo 167,
comma 9.
Art.169 Trasporto di
persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i
veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per
effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle
persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al
comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare
quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle
persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e
filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,
nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali
valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle
caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i
passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non
limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori
a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze
dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture
e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è
consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi
di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di et non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli
diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto
di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da
costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto
di soli animali domestici di piccola taglia, anche in numero superiore,
purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al
posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo
che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida
veicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero
trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
8. Qualora le
violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo
ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da
uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le
violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura,
il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 60.600 a lire 242.400.
10. Chiunque viola
le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.170 Trasporto di
persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e
sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle
braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e
deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di
necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori
è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
3. Sui motocicli
l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato,
nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai
conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da
altri veicoli.
5. Sui veicoli di
cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente
assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o
longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti
limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
7. Se le violazioni
di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente di ciclomotore minorenne,
alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del
veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.171 Uso del
casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. È fatto obbligo
durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco
protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal
Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti
minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli;
b) ai conducenti di
motocicli di qualsiasi cilindrata, o di motocarrozzette, nonché agli
eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.
2. Chiunque viola le
presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso del casco
riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione
è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si
applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa
o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o
ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
5. I caschi di cui
al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla
relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.172 Uso delle
cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
1. Il conducente ed
i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione
degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di
massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di
posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi;
c) N1, ad eccezione
degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'articolo 47, comma 2,
muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno
l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente è
tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di
ritenuta.
3. Sono esentati
dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti
alle forze di Polizia e ai corpi di Polizia Municipale nell'espletamento di
un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed
addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di
interventi di emergenza;
c) gli appartenenti
a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano
scorte;
d) i conducenti di
autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza,
ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri
abitati;
e) gli istruttori di
guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
f) le persone che
risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla Unità sanitaria
locale o delle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle
Comunità Europee, affette da patologie particolari che costituiscono
controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale
certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo
previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/6712/CEE e deve essere esibito
su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
g) le donne in stato
di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo
curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso
delle cinture di sicurezza;
4. I passeggeri di
età inferiore a dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m
devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro
statura ed al loro peso.
5. I bambini di età
inferiore a tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere
trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in
cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno
un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui
al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili
posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il
servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per
stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di
ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età devono essere conformi
ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei
trasporti.
8. Chiunque non fa
uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso riguarda il minore, della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento
del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
9. Chiunque, pur
facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, o
la sostituisce con un tipo non omologato per il veicolo nel quale è
installata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 36.360 a lire 145.440.
10. Chiunque importa
o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
11. Le cinture o
sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.173 Uso di lenti
o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di
patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente
stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e
minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati
apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al
conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero
di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle
Forze Armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11 e di polizia,
nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle autostrade ed
al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a
viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.174 Durata della
guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
1. La durata della
guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i
relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento
CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del
registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'articolo 14 del
regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al
personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'articolo del presente codice.
3. I registri di
servizio di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento, conservati
dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della
Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che
supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i
limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Il conducente che
non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio
di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
6. Gli altri membri
dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
36.360 a lire 145.440.
7. Chiunque non ha
con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di
servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440,
salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il
fatto costituisca reato.
8. Per le violazioni
delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il
lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che,
nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel
regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene
scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800 per ciascun dipendente
cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di
ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza,
l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di
cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo
abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
11. Qualora
l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo
carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al
trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12. Per le
inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori
in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti in materia.
13. La sospensione,
la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte
dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i
provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso
gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide
entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono
definitivi.
Art.175 Condizioni e
limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali.
1. Le norme del
presente articolo e dell'articolo 176 si applicano ai veicoli ammessi a
circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre
strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su
proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica
d'inizio e fine.
2. È vietata la
circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al
comma 1:
a) velocipedi,
ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a
motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri
cubici se a motore termico;
b) altri motoveicoli
di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non
muniti di pneumatici;
d) macchine agricole
e macchine operatrici;
e) veicoli con
carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti
consentiti;
f) veicoli a tenuta
non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di
dispersione;
g) veicoli il cui
carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 10;
h) veicoli le cui
condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo
per la circolazione;
i) veicoli con
carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di
cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti
proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine
operatrici-gru, come individuate nella carta di circolazione, non si applica
sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento
sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate
categorie di veicoli.
5. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti
proprietari di cui all'articolo 6, possono essere escluse dal transito su
talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di
veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano.
Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il
provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre
per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il
Ministro della difesa.
6. È vietata la
circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e
le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se
debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il
transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di
soccorso.
7. Sulle
carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di
parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli
che non siano rimorchi;
b) richiedere o
concedere passaggi;
c) svolgere
attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono
consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente
proprietario;
d) campeggiare,
salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente
proprietario o concessionario.
8. Nelle zone
attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia
munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda
sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita
agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di
servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è
vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle
ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi
esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il
termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente;
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159.
11. Gli organi di
polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il
loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché
al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono
incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso
stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle
imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono
esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola
le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
14. Chiunque viola
le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400,
salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola
le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le
disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola
le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Se
la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da
lire 36.360 a lire 145.440.
17. Accertate le
violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai
conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la
necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma
2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia
possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti
norme.
Art.176
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
1. Sulle
carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'articolo
175, comma 1, è vietato:
a) invertire il
senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei
varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di
marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la
retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione
per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle
corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la
marcia;
d) circolare sulle
corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla
carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la
corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di
dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare
tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra,
immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo
inizio;
c) di segnalare
tempestivamente nei modi indicati nell'articolo 154 il cambiamento di
corsia.
3. In occasione di
arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code,
qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli
in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di
polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra
devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di
ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al
solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di
uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle
carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo
fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli
occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi,
il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia
per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso
di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta
d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare
l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso
tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 175, comma 10.
7. Fermo restando il
disposto dell'articolo 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso
di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di
posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'articolo 153, comma
5.
8. Qualora la natura
del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta
di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia
costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere
collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo
stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente
durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso
di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade
con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato
ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno
carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di
lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori
delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando
quando disposto dall'articolo 144 per la marcia
per file parallele
è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade
per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove
previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite
barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle
segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio
secondo le modalità e le tariffe vigenti.
12. I conducenti dei
veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica
autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano
effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente
articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di
inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la
retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei
veicoli in avaria.
13. I conducenti di
cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con
la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati
dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12
anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di
polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in
servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di
effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele,
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di
autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli
impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo
possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana
stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la
facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque
transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo
per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva,
ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte
il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000.
18. Parimenti il
conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la
revisione prevista dall'articolo 80, ovvero che non l'abbia superata con
esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 242.400 a lire 969.600. È sempre disposto il fermo
amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario
o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo
la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme
dell'articolo 214.
19. Chiunque viola
le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle
carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con l'arresto da due a
sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.
20. Chiunque viola
le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000.
21. Chiunque viola
le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
22.
Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto di cui al comma 1,
lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, secondo le
disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti
di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
Art.177 Circolazione
degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio e delle autoambulanze.
1. L'uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano
muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e
veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte
della Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti
del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti.
2. I conducenti dei
veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto,
qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di
allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono
tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del
traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e
diligenza.
3. Chiunque si trovi
sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade
adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale
acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo
e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli
avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di
fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi
indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Chiunque viola le
disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.178 Documenti di
viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di
cronotachigrafo.
1. I libretti
individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di
servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli
organi di polizia stradale di cui all'articolo .
2. I libretti
individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al
regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della
Direzione generale della M.C.T.C. e dell'ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che
supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro
i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio
di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. La stessa sanzione si applica
agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha
con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di
controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di
servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 60.600 a lire 242.400, salvo che il fatto costituisca reato.
5. Per le violazioni
alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il
lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che,
nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel
regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti,
incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di
ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza,
l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di
cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a
regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
8. Qualora
l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia
recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse
sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in
servizio di linea.
10. Le sanzioni
della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate
dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i
provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al
Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.
Art.179
Cronotachigrafo.
1. I veicoli devono
circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi
previsti dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola
con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è
previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non
funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a
lire 4.848.000. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel
caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione
del cronotachigrafo.
3. Il titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione
un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.212.000 a lire 4.848.000.
4. Qualora siano
accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la
sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione,
relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la
durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie
previste.
5. Se il conducente
del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona,
le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita
per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni
di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il
quale il veicolo risulta immatricolato.
7. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario
o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione
sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci
giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione
non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di
ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7,
durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n.
3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alla violazione
di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Gli articoli 15,
16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti
norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di
violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere
inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del
ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio
cronotachigrafo.
Art.180 Possesso dei
documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter
circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti
documenti:
a) la carta di
circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del
veicolo;
b) la patente di
guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione
per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo
in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento
personale di riconoscimento;
d) il certificato di
assicurazione obbligatoria.
2. La persona che
funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la
patente di guida prescritta;
se trattasi di
istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'articolo 123, comma 7.
3. Il conducente
deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il
veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'articolo 82.
4. Quando
l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di
circolazione e quando trattasi di un veicolo eccezionale o di trasporto
eccezionale, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.
5. Il conducente
deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il
certificato di idoneità, quando prescritto.
6. Il conducente di
ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del
veicolo e un documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando si tratta
di ciclomotori la sanzione è da lire 36.360 a lire 145.440.
8. Chiunque senza
giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi,
entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle
violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
Art.181 Esposizione
dei contrassegni per la circolazione.
1.È fatto obbligo
di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte
anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento
della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione
obbligatoria.
2. I conducenti di
motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1
purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440. Si applica la
disposizione del comma 8 dell'articolo 180.
Art.182 Circolazione
dei velocipedi.
1. I ciclisti devono
procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a
due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su
unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla
destra dell'altro.
2. I ciclisti devono
avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno
con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere
liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà,
prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è
vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme,
condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono
condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione,
siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati
ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato
trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia
appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età,
opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all’articolo 68 comma
5.
6. I velocipedi
appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre
al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche,
solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di
cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte
compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due
bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto
di oggetti e di animali si applica l'articolo 170.
9. I velocipedi
devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il
divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel
regolamento.
10. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440. La
sanzione è da lire 60.600 a lire 242.400 quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.
Art.183 Circolazione
dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni veicolo a
trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai
abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il
controllo degli animali.
2. Un veicolo
adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più
di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno
eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti
al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre
comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali
superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata
in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli
trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art.184 Circolazione
degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni due
animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da
sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un
conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e
condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione
del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi,
a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con
gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei
casi previsti dall'articolo 152, ad eccezione per le strade sufficientemente
illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un
dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in
tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte
anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei
veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali
senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei
casi previsti dall'articolo 152 tali animali non dovranno ostacolare la
visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le
greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada
devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non
meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani
devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla
sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a
frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di
assicurare la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di
animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte,
devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue
devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che
risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.185 Circolazione
e sosta delle autocaravan.
1. I veicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in
genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e
7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle
autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio,
attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le
ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e
non occupa comunque la ¡sede stradale in misura eccedente l'ingombro
proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta
o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate
del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi
della zona.
4. È vietato lo
scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree
pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui
al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi
impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le
disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
7. Nel regolamento
sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade,
nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan
e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui
organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti
interni di detti veicoli le tariffe per l'uso degli impianti
igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni
di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e
l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono
determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche
impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride
fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
Art.186 Guida sotto
l'influenza dell'alcool.
1. È vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in
stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato,
con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 500.000 a lire
2.000.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi,
ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più
violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI.
3. Il veicolo,
qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto
trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con
le normali garanzie
per la custodia.
4. In caso di
incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo hanno la
facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal
regolamento.
5. Qualora
dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato
in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2.
6. In caso di
rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e
con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Art.187 Guida sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti.
1. È vietato
guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. In caso di
incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui
all'articolo , fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio
1990, n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di
alterazione fisica e psichica sarà accertato con le modalità stabilite con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno
e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto,
sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2,
ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire,
comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 186.
5. In caso di
rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e
con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Art.188 Circolazione
e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1. Per la
circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli
enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite
strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la
mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti
legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati
dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal
regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al
servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti
all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree
di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque
usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione
prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Chiunque usa
delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando
le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma
2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 60.600 a lire 242.400.
Art.189
Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della
strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha
l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che,
eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone
coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a
salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale
esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e
disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove
dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni
altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare
intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'articolo 161. Gli
agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata
rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione,
con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i
conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le
altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone
danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso
di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
6. Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone,
non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a
quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso
passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare
l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione fino
a dodici mesi e con la multa fino a lire 2.424.000.
8. Il conducente che
si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni
alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto
stabilito per il caso di flagranza di reato.
9. Chiunque non
ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
Art.190
Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono
circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per
essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o
insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al
senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile
alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di
circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate
a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia
dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.
Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai
pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati,
prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per
attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali,
dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano
più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono
attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione
necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai
pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella
indicata nel comma 2.
4. È vietato ai
pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità;
altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o
presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale
degli altri pedoni.
5. I pedoni che si
accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai
pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli
autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per
uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le
limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della
strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione
mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla
carreggiata delle strade.
9. È vietato
effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive
non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole,
pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di
pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art.191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il
traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare
la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che
transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per
inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi,
ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non
sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade
sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al
pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata,
di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti
devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o
su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o
comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano
derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani,
quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.192 Obblighi
verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che
circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari,
ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale
distintivo.
2. I conducenti dei
veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e
agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di
guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in
materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari,
ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad
ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme
relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non
proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o
irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui
sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai
conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi
siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di
specifiche cautele.
4. Gli organi di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari
ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in
tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il
graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato
con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni
e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e
giustizia.
5. I conducenti
devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non
coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma
1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola
gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
7. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire
100.000 a lire 400.000.
Art.193 Obbligo
dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a
motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura
assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola
senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire
4.848.000.
3. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando
l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia
comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui
all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli
articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.