1. Chi guida veicoli
o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver
compiuto:
a) anni quattordici
per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o
da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici
per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per
guidare:
1) motoveicoli di
cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente;
2) macchine agricole
o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per
i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia
consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre
persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per
guidare:
1) motoveicoli;
autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole
diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre
persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri,
autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati,
adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale la cui massa complessiva a
pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui
al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei
rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato
di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per
guidare:
1) i veicoli di cui
al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del
certificato di abilitazione professionale;
2) motocarrozzette
ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus,
autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché
i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli
a motore non può aver superato:
a) anni
sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per
guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti
al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno,
fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico
attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida
veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal
presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a
lire 484.800. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma
1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
4. Il minore degli
anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di
cilindrata non superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su
motoveicoli di cilindrata inferiore a 125 cc è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
5. Chiunque, avendo
la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente
la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da lire 60.600 a lire 242.400 se si tratta di veicolo o alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440 se
si tratta di animali.
6. Le violazioni
alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore,
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.116 Patente e
certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
autoveicoli.
1. Non si possono
guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida
rilasciata dalla prefettura nella cui provincia è compreso il comune di
residenza del richiedente.
2. Per sostenere gli
esami di idoneità per la patente di guida occorre indirizzare al prefetto
apposita domanda da presentare al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici
e psichici prescritti.
3. La patente di
guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può
contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è
tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in
nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La
patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di
massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli,
esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t
e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è
superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio
che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una
massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un
rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente
della categoria D;
D - Autobus ed altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti
un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per
la cui guida è richiesta la patente delle categoria B, C e D, per ciascuna
delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che
non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il
conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta
la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente
sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria C.
4. I rimorchi
leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i
minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la
patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se trainanti un rimorchio
leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli
di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni
in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4.
Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare
quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia
richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o
in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone
oltre il conducente.
6. Possono essere
abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente
delle categorie C e D solo coloro che gi lo siano per autoveicoli e
motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità
della patente può essere estesa dalla prefettura del luogo di residenza,
previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a
categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di
patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in
servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria
C, di et inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al
trasporto di cose di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 3, i
titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata
con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati
adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, i titolari di patente di categoria B
e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle
modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale
certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I
conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio
della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà
definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla
quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.
9. Nei casi previsti
dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di
veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il
relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e
ai minorati fisici.
10. Nel regolamento,
in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale,
saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro
conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le
relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. Il titolare di
patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla
prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il
trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di
abitazione nell'ambito dello stesso comune, esibendo la patente per farvi
annotare il mutamento. Il mutamento stesso vi verrà annotato subito.
12. Chiunque, avendo
la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida
a persona che non abbia conseguito la patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
13. Chiunque guida
autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è
punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a
lire 2.000.000; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza
patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti
dal presente codice.
14. Chiunque, pur
avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'articolo 121,
guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Ove
ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo
120, si applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti
chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di
guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia
stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla
predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
[16. Il titolare di
patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.] (Comma abrogato con DPR
19/4/94 n. 575).
17. Le violazioni
alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta e quelle alle
disposizioni del comma 16 importano la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente di guida; l'una e l'altra secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
18. Con sentenza di
condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la confisca
del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando
non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione
della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata
della pena principale. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di
flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono
procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del codice di
procedura penale.
Art.117 Limitazioni
nella guida.
1. Al titolare di
patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento
della stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di 20 anni, non è
consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza
specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre
anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il
superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per
le strade extraurbane principali.
3. Nel regolamento
saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione
dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i
veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni
alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di
superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di
patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della
patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola
oltrepassando i limiti di guida di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.118 Patente e
certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1. Non si possono
guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per
autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della
guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
su proposta della azienda interessata.
2. La categoria
della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione
professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari
devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti
autoveicoli.
3. Il certificato di
idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo
di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con
la assistenza di un guidatore gi autorizzato e sotto il controllo di un
funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla
funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento
sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il
conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che
hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad
un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di
esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio
competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato
di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se
accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal
certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il
certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso
qualsiasi azienda.
7. La validità nel
tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in
possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene
confermata di validità a norma dell'articolo 126, l'ufficio competente
provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità.
Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di
idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano
sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del
certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano
dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della
idoneità.
9. Le disposizioni
relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli
articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida
dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i
provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla
guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
11. Chiunque, avendo
la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la
guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli,
del certificato di abilitazione professionale quando richiesto, o del
certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
12. Chiunque guida
filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di
abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Chiunque, munito
di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato
di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Alle violazioni
suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.119 Requisiti
fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere
la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui
all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica,
deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da
impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento
dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è
effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un
ispettore medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato o da un medico
militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, o da un ispettore medico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale
accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
3. L'accertamento di
cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La
certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente
dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento
dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali
costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e
minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere
formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una
prova pratica di guida su un veicolo adattato in relazione alle particolari
esigenze;
b) di coloro che
abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
e autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a
pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i
quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei
confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di
laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa
l'idoneità e la sicurezza della guida.
5. Avverso il
giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione
medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale
commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti
demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La
anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto
Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità
psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo
della attività delle commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il
Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di
decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della
patente di guida di cui all'articolo 129, comma 5, nonché in sede di
decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal
competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C..
7. Per esprimersi
sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il
Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti
ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento
di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti
fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di
rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e
le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4,
delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali
della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti
conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi,
dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della
M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua
fiducia;
d) i tipi e le
caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti
speciali di categorie A, B, C, D.
9. I medici di cui
al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4,
possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione
psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è
istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle
Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico
che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e
minorati fisici.
Art.120 Requisiti
morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La patente di
guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423 , come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata e
integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché
alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione
del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura.
2. A tal fine i
competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno
al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per
il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i
sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della
Direzione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.
3. Avverso i
provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministro
dell'interno, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art.121 Esame di
idoneità.
1. L'idoneità
tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue
superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una
prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui
al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive
della Comunit Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari
d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la
patente di guida, per i certificati professionali di cui all'articolo 116 e
per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui
all'articolo 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale
della M.C.T.C.
4. Nel regolamento
sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione
generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di
cui al comma 3.
5. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di
effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione
del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro
che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se
dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da
questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame
sono pubbliche.
8. Le prove d'esame
non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del
rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal
primo gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per
il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su
veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova
d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve
trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami
possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrare non oltre il
quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta
validità è consentito ripetere per una volta soltanto, una delle due prove
d'esame.
12. Contestualmente
al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, il competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida
a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art.116.
Art.122
Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto
domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per
l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è
in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione
consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le
quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della
medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona
di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la
stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla
marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di
necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per
il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere
età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti
autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si
applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli
per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi
contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno è
sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le
caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno
determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni
su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra
persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco
frequentati.
6. L'autorizzazione
è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida
senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione
di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000. La stessa sanzione si applica alla persona che
funge da istruttore.
8. Chiunque,
autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000. Alla violazione consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
9. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.123 Autoscuole.
1. Le scuole per
l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2. Le autoscuole
sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle
province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C.
3. I compiti delle
province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro
dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per
la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle
autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e
alla estensione del territorio.
4. Le persone
fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere
l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve
avere la gestione diretta e personale dello esercizio e dei beni
patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei
confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può
essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della
società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione
è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona
condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di
istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o
istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere
posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante
o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione
non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve
possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di
insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti,
che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più
scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del
Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed
attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione
è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività
dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non
provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano
più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non
ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione
è revocata quando:
a) siano venuti meno
la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno
l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati
adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
10. Il Ministro dei
trasporti stabilisce, con propri decreti i requisiti minimi di capacità
finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori
delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale
svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame
per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli
istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di
guida.
11. Chiunque
gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire
4.848.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa
attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque insegna
teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole,
senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Nel regolamento
saranno stabilite le modalità per il rilascio della autorizzazione di cui
al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo
svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di
consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
Art.124 Guida delle
macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare
macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine
operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere
ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria
A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 115, comma 1,
lettera c);
b) della categoria
B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria
C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere
guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A
e B, previste dall'articolo 116, comma 5.
3. Qualora non sia
necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2
stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che
possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida
macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è
punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13. All'incauto affidamento si
applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.
Art.125 Validità
della patente di guida.
1. Le patenti di
guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida
dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per
quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e
C.
2. La patente di
guida delle categorie A, B, C e D speciali rilasciata a mutilati o minorati
fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche
in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque munito
di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo per il quale è
richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è
in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
4. Parimenti
chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C e D guida un
veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla
sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle
categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o
motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di
categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Dalle violazioni
di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.126 Durata e
conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di
guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano
rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di et sono
valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono
valide per tre anni.
2. La patente
speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati
fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni
a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è
valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più
ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui
sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro
requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba
addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento
dei requisiti previsti dall'articolo 119, comma 1, per la guida dei
motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, comma 8, deve
essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovrà
effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i
sessantacinque anni di et ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
5. La validità
della patente è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione
generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell’art.119,
comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data
di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale
risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le
commissioni di cui all’art.119, comma 4, nonché i competenti uffici del
Ministero dei trasporti nei casi di cui all’art.119, comma 5. Non possono
essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente
postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di
guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in
solido dell’omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare
della patente per il periodo di validità.
6. L'autorità
sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che
siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della
patente, comunica al prefetto del luogo di residenza e al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per
i provvedimenti di cui agli articolo 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida
con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.127 Permesso
provvisorio di guida.
1. In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro
quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano
attestazione di resa denuncia.
2. IL competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di
assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui
alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un
documento provvisorio di guida della validità massima di un mese che può
essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
3. In caso di
accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata
immediatamente.
4. Trascorso un mese
senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o
recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.
Art.128 Revisione
della patente di guida.
1. Gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti
dall’art.187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso
la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, o ad esame di
idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di
idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o
revoca della patente. L'esito della visita medica è comunicato anche ai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Chiunque circoli
senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli
nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario
effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni
suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.129 Sospensione
della patente di guida.
1. La patente di
guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione
alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il
titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di
tali norme indicato.
2. La patente di
guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento
sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi
dell'articolo 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'articolo 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto
che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica
locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
3. Nei casi previsti
dal precedente comma, La patente di guida è sospesa dai competenti uffici
della Direzione generale della M.C.T.C.. Nei restanti casi la patente di
guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le
patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato
commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest’ultimo
segnala il provvedimento all’autorità competente dello Stato che ha
rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida.
Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai
competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e
della amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero
dell’interno.
4. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3 è ammesso
ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla
comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque
giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.
Art.130 Revoca della
patente di guida.
1. La patente di
guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C.:
a) quando il
titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici
e psichici prescritti dall'articolo 119;
b) quando il
titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'articolo 128, risulti non
più idoneo;
c) quando il
titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra
rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano
cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della
patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e
con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una
patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata,
senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo
116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alla data
di rilascio della patente revocata.
Art.131 Agenti
diplomatici esteri.
1. Le violazioni
alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e
consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali
violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle
immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o
comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli
affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le
autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli
agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone
indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero
degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e
prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede
all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi
e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni
commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma
1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei
modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei
confronti del titolare dell'autoveicolo.
4. La validità
delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione
rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status
diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa
restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla
scadenza.
5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli
accordi speciali con le organizzazioni internazionali.
Art.132 Circolazione
dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli,
i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano
già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all’art.53,
comma 2 del D.L. 30/08/1993, n.331 se prescritte, sono ammessi a circolare
in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di
immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione
di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di
Campione d'Italia.
3. Le targhe dei
veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri
latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel
regolamento.
4. Il mancato
rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso
sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.133 Sigla
distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano
in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello
Stato di origine.
2. La sigla deve
essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che
circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato
di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.134 Circolazione
di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti
all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica
acquistati per l'esportazione, che abbiano gi adempiuto alle formalità
doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti
all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di
circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
2. Chiunque circola
con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.135 Circolazione
con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1. I conducenti
muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno
Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro
patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre
un anno.
2. Qualora la
patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano
conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia
abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale
in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto
stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti
muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato
estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto,
altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di
altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati
dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli,
dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità
competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le
disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Chiunque guida
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
6. I conducenti
muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno
Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le
norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si
applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Art.136 Conversioni
di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità
europea.
1. I titolari di
patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della
Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica
in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta
patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida
la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo
121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana
che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che
l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di
abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro
dell'eventuale documento abilitativo a se stante.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai
titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo
quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di
patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo
controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici,
fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il
controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'articolo 126,
comma 5.
4. L'accertamento
dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il
rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della
Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e
fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa
ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada
oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui
è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente
rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente
patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore
a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di
idoneità.
6. A coloro che,
trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in
Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano
le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di
guida o del certificato di abilitazione professionale.
7. A coloro che,
avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con
patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno
dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i
documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni
previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.
Art.137 Certificati
internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi
internazionali di guida.
1. I certificati
internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per
circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali,
tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di
circolazione nazionali.
2. I competenti
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i
permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
Art.138 Veicoli e
conducenti delle Forze armate.
1. Le Forze armate
provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli
accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei
documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle
Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono
essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti
gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma
6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate
provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a)
all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti
necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente
militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in
dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei
certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di
istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera
a).
4. Gli insegnanti,
gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle
disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono
muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di
idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie,
secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di
concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga
presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il
servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal
servizio.
6. Il personale
provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la
conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida
civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei
trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli
alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile
previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le
caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da
essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il
Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei
trasporti.
9. Le Forze armate
provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e
fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le
misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della
pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di
trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono
assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della
Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi dei
Vigili del Fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce
rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.
12. Chiunque munito
di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma
11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle
sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3. La patente è sospesa
dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina
proprie dell'amministrazione di appartenenza
Art.139 Patente di
servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale.
1. Il personale gi
in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale
indicato nell'articolo 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per
tale esclusivo impiego ai sensi dell'articolo 93, comma 11, deve essere
munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalità
dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua
qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende.
2. La patente di
servizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o
dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo,
comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti
e le modalità per il rilascio di tale patente.
3. La patente
rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'articolo 138 è alternativa
a quella prevista dal comma 1.