1. Ai fini delle
norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di
qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non
rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di
invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano
i limiti stabiliti dal regolamento.
Art.47
Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si
classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a
braccia;
b) veicoli a
trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine
agricole;
m) macchine
operatrici;
n) veicoli con
caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a
motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)
sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1:
veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2:
veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3:
veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4:
veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o
la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5:
veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o
la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M:
veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro
ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t;
- categoria M1:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N:
veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro
ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t;
- categoria N1:
veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore
a 3,5 t;
- categoria N2:
veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3:
veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12
t;
d) - categoria O:
rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1:
rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2:
rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3:
rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4:
rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Art.48 Veicoli a
braccia.
1. I veicoli a
braccia sono quelli:
a) spinti o trainati
dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla
forza muscolare dello stesso conducente.
Art.49 Veicoli a
trazione animale.
1. I veicoli a
trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si
distinguono in:
a) veicoli destinati
principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati
principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli
destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a
trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Art.50 Velocipedi.
1. I velocipedi sono
i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente
muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non
possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art.51 Slitte.
1. La circolazione
delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è
ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di
spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola
con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire
145.440.
Art.52 Ciclomotori.
1. I ciclomotori
sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di
cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
b) capacità di
sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
c) sedile monoposto
che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente.
2. I ciclomotori a
tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto merci; la
massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive
comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in
alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa -,
recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto
comunitario.
3. Le
caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle
medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole
manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli,
qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate
nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
Art.53 Motoveicoli.
1. I motoveicoli
sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli:
veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non
superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere
al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di
idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per
trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e
cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente;
d) motocarri:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori:
motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale
classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la
definizione del tipo e dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che
possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per
trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) motoveicoli per
uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature
installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo
delle attrezzature;
h) quadricicli a
motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al
massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti
specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con
esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di
sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli,
qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati
autoveicoli.
2. Sono, altresì,
considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti
da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle
lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento
sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per
trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non
possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di
altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può
eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati
possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di
cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di
posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due,
compreso quello del conducente.
Art.54 Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli
sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si
distinguono in:
a) autovetture:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli
destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti
compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per
trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti
compreso quello del conducente;
d) autocarri:
veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al
trasporto delle cose stesse;
e) trattori
stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi;
f) autoveicoli per
trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per
uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su
tali veicoli consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi
col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni:
complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle
quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'articolo 61, commi 1
e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate
nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di
cui all'articolo 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati:
complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati:
autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione
snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata
permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan:
veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente;
n) mezzi d'opera:
veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il
carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività
edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero
che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici
materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62 e non superiori a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. I
mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento
sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i
tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per uso speciale.
Art.55 Filoveicoli.
1. I filoveicoli
sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una
linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la
installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non
necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente
ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli
possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle
categorie previste dall'articolo 54 per gli autoveicoli.
Art.56 Rimorchi.
1. Ad eccezione di
quanto stabilito dal comma 1 lett. e) e dal comma 2 dell’art.53, i
rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui
al comma 1 dell'articolo 54 e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con
esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si
distinguono in:
a) rimorchi per
trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai
semirimorchi;
b) rimorchi per
trasporto di cose;
c) rimorchi per
trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'articolo
54;
d) rimorchi ad uso
speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'articolo 54;
e) caravan: rimorchi
ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi
speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per
trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due
assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica
attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali
imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi
sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga
unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia
sopportata da detta motrice.
4. I carrelli
appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli,
attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'articolo 54, comma
1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti
integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa
previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
Art.57 Macchine
agricole.
1. Le macchine
agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate
nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare
su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle
aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario
nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature
destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della
circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici
agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due
assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere,
portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare
determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole
operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per
l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole
operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono
essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al
trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t
compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole
operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il
trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione
di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi
agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;
possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni
agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a
1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della
circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o
a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote
metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di
sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con
carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine
agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b),
numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché
muniti di idonea attrezzatura non permanente.
Art.58 Macchine
operatrici.
1. Le macchine
operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente,
con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per
il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo
operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le
modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della
circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine
impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine
sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli
destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine
operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere
attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre,
compreso quello del conducente.
4. Ai fini della
circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Art.59 Veicoli con
caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati
atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o
multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri,
nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei
trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra
quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici
devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti
tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli,
con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle
categorie succitate.
Art.60 Motoveicoli e
autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati
appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i
motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella
categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal
P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici
e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca
sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro
circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della localit
e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la localit sede della
manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente
presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della
stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione
alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento
di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale
della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella
categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o
collezionistico tutti quelli per cui attualmente risulta l'iscrizione nei
registri previsti dall'articolo 5, comma trentaquattresimo, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al
P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter
circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A.,
secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa
quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di
valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di
veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le
caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono
presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della
costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali
esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito
elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di
interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché
posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal
regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola
con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con
veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo
di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800 se si tratta di
autoveicoli, o da lire 60.600 a lire 242.400 se si tratta di motoveicoli.
Art.61 Sagoma
limite.
1. Fatto salvo
quanto disposto nell'articolo 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima
non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le
sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima
non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici
di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è
consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con esclusione dei
semirimorchi, per i veicoli isolati, nel computo della suddetta lunghezza
non sono considerati i retrovisori, purché mobili. "Gli autobus da
noleggio, da gran turismo e di linea, possono essere dotati di strutture
portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla
predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del
Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della
M.C.T.C.";
2. Gli
autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli
altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati
adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a
percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima
di 18,00 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza
massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal
Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Le
caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan
sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza
massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse
le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della
inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il
regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di
controllo.
6. I veicoli che per
specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico,
i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi
alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle
apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola
con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i
limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso
costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a 2.424.000. Per la prosecuzione
del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164,
comma 9.
Art.62 Massa limite.
1. La massa limite
complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto
nell'articolo 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella
del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per
quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione
dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico
unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può
eccedere 6 t se ad un asse con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato,
22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto
diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati
muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medico trasmesso all'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 (decanewton per
centimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si
tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più assi;
26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta di veicoli a 3 o 4 o più assi
quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensione
pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.
Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici
di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve
eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto
delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un
autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di in autoarticolato o
di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno,
di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro
assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il
tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere
12 t.
6. In corrispondenza
di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la
distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia
pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può eccedere 16
t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2
m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola
con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto
dall'articolo 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo è
soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 10.
Art.63 Traino dei
veicoli.
1. Nessun veicolo
può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò
risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui
all'articolo 10 e salvo quanto disposto dall'articolo 105.
2. Un autoveicolo
può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a
circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi
previsti dall'articolo 159. La solidità dell'attacco, le modalità del
traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di
sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto
indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per
speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati
rimorchi.
4. Nel regolamento
sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite
rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Capo II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art.64 Dispositivi
di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a
trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di
frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione
facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i
dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 69 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
Art.65 Dispositivi
di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei
casi previsti dall'articolo 152, comma 1, veicoli a trazione animale e le
slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti
luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa,
disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due
catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di
un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui
al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola
con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di
dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è
prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite
nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.66 Cerchioni
alle ruote.
1. I veicoli a
trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono
essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15
volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri.
In ogni altro caso i
veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di
ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del
cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non
inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della
larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per
parte.
3. La superficie di
rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o
discontinuità.
4. I comuni
accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a
pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a
trasporto di cose.
5. Chiunque circola
con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal
presente articolo e dall'articolo 69 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.67 Targhe dei
veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a
trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le
indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di
appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto
di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei
cerchioni.
2. La targa deve
essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni
prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente
leggibili.
3. La fornitura
delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati
complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è
indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al
comune è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli a
trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del
comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola
con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa
prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
6. Chiunque
abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o
slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800.
7. Alle violazioni
di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente
fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.68 Dispositivi
di frenatura e di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi.
1. I velocipedi
devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura:
di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta
ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le
segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le
segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente
di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere
applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati
sui lati.
2. I dispositivi di
segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e
funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1.
3. Le disposizioni
previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi
quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive,
funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote
simmetriche che consentano il trasporto di altre persone oltre il
conducente.
5. I velocipedi
possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee
attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola
con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di
frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle
disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da lire 36.360 a
lire 145.440.
7. Chiunque circola
con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
8. Chiunque procede
o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento
non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è
soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.69
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a
trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento
sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero,
il codice, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi
di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione
dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei
velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei
dispositivi di segnalazione acustica.
Art.70 Servizio di
piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni sono
autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a
trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni
possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti
per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati
a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'articolo 67, devono
essere muniti di altra targa con l'indicazione servizio di piazza. I comuni
possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo
stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di
esecuzione determina:
a) i tipi di vettura
a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di
piazza;
b) le condizioni ed
i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a
trazione animale;
c) le modalità per
la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per
il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e
nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere
destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili
le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina
vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza
avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Se la licenza è
stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del
pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. In tal caso consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione
prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sez. I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertanìmenti tecnici per la
circolazione
Art.71
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
1. Le
caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della
circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento,
compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono
indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per
gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e
funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per
trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando
interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro
accertamento.
4. Qualora i decreti
di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a
ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero
dei trasporti.
5. Con provvedimento
del Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. - sono
approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria
competenza.
6. Chiunque circola
con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni
stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800. Se i
veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la
sanzione amministrativa è da lire 242.400 a lire 969.600.
Art.72 Dispositivi
di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i
motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi
silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di
segnalazione acustica;
d) dispositivi
retrovisori;
e) pneumatici o
sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e
i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del
dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di
ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin
dall'origine con gli specifici punti d'attacco aventi le caratteristiche
indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministero dei
trasporti;
b) segnale mobile di
pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri
avente le caratteristiche stabilite nel regolamento;
3. Gli autoveicoli
possono essere equipaggiati con apparecchiature per la riscossione
automatica di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali e
informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere
equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli
devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3,
in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono
essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e).
I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i
rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di
agganciamento.
6. Il Ministro dei
trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i
dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i
veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare
destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di
comportamento.
7. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi
di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi
ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di
cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità
stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto
nell'articolo 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di
cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei
precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche
del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del
presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme
di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa
a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro
dei trasporti.
11. L'omologazione
rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può
essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti
salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del
Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle
e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle
caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di
cui al presente articolo.
13. Chiunque circola
con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei
dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.73 Veicoli su
rotaia in sede promiscua.
1. I veicoli su
rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi
di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli
autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire
al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di
visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da
consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche
del campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola
in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei
dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei
dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme
per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto
stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.74 Dati di
identificazione.
1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per
costruzione:
a) una targhetta di
identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di
identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere
cancellato o alterato.
2. La targhetta e il
numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una
parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione
durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui
il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia
contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a
cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero
distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le
indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le
caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le
modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme
del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per
l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite
dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque
contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la
targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio,
è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire
500.000 a lire 2.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art.75 Accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi
alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del
presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da
un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm cubi, tale accertamento è
limitato al solo motore.
2. L'accertamento di
cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
accertamento.
3. I veicoli
indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in
serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso
decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a
corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo
Omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazza, di cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87,
sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli
accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno
Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocità.
6. L'omologazione
può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo
accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel
comma 2.
7. Sono fatte salve
le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.76 Certificato
di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di
conformità.
1. L'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole
all'accertamento di cui all'articolo 75, comma 2, rilascia al costruttore
del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di
accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo,
rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo
Omologato in uno Stato membro delle Comunità Europee che, a termine
dell'articolo 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla
dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del
certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora
emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso
siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di
approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione
generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul
prototipo di cui all'articolo 75, comma 3, rilascia al costruttore il
certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione
degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun
veicolo costruito conformemente al tipo omologazione, il costruttore
rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione,
redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di
tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il
veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore
assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore
deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità
rilasciate.
7. Nel caso di
veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha
costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria
competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla
dichiarazione di conformità o dal certificato di origine relativi
all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative
certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri
e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal
Ministero dei trasporti con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia
la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non
conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a
lire 4.848.000.
Art.77 Controlli di
conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero dei
trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento
della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei
dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di
conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della
omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione
stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformità al tipo omologazione.
2. Con decreto del
Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i
criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di
veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Chiunque produce
o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto,
se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
4. Sono fatte salve
le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.78 Modifiche
delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a
motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano
apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o
funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli
71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del
P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento
sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i
dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono
stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento
della carta di circolazione.
3. Chiunque circola
con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche
indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di
circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia
sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
4. Le violazioni
suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.79 Efficienza
dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a
motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in
condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e
da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento
sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono
corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e
i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni
inquinanti.
3. Qualora le norme
di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive
stesse.
4. Chiunque circola
con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e
funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo
72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.80 Revisioni.
1. Il Ministro dei
trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità
per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di
veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in
essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che
i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve
essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza
stessa.
2. Le prescrizioni
contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in
armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le
autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli
autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro
quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive
comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli
destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso
quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o
ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i
rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi;
per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per
i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che
siano stati gi sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
commi 5 e 6.
5. Gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di
polizia stradale di cui all'articolo , qualora sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento
prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli
veicoli.
6. I decreti
contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente.
7. In caso di
incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito
gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni
di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne
notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la
adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei
trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti
situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei
veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il
conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può
per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che
svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in
prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con
carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali
imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono altresì essere
affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in
forma cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna
almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui
al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di
verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il
titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere
in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le modalità
tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui
al comma 8.
10. Il Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli
sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli
periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
con le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1
dicembre 1986, n. 870 , da personale della Direzione generale della M.C.T.C.
in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi
a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del
Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui,
nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso
delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state
effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni
relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei
trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle
inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione
effettuati dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di
cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con
disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione,
la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle
operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati,
nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al
fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta
stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a
disposizione presso gli uffici della Direzione generale M.C.T.C. per il
ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente.
Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti
la carta di circolazione.
14. Chiunque circola
con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
242.400 a lire 969.600. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione
omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle
disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo
sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali
violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
15. Le imprese di
cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei
competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il
mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei
trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.00 a lire 2.424.000. Se nell'arco di
due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento
della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione
dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce
agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.81 Competenze
dei funzionari del Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti
tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di
quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli
della Direzione generale della M.C.T.C. muniti di diploma di laurea in
ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito
nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di
cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico,
geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli
accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame
finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti.
3. Il regolamento
determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli
accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del
Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di
effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
Sez. II
Destinazione ed uso dei veicoli
Art.82 Destinazione
ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione
del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche
tecniche.
2. Per uso del
veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono
essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di
terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse
di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli
altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi
comprende:
a) locazione senza
conducente;
b) servizio di
noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di
persone;
c) servizio di linea
per trasporto di persone;
d) servizio di
trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea
per trasporto di cose;
f) servizio di
piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa
autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli
autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il
trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta
del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di
noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via
eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con
decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle
destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le
disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una
destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire
121.200 e lire 484.800.
9. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un
veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
10. Dalla violazione
dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva
la sospensione è da
sei a dodici mesi.
Art.83 Uso proprio.
1. Per gli autobus
adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di
persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può
essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per
il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro
attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale
della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive
emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di
circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in
conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del
trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati
gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto
proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive
modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri
documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose
in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme
speciali in materia.
4. Chiunque adibisce
ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo
prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
5. La violazione di
cui al comma 4 importa la sanzione accessorie della sospensione della carta
di circolazione per un periodo da due a otto mesi e del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce
ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o
viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le
sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art.84 Locazione
senza conducente.
1. Agli effetti del
presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente
quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a
disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. È ammessa
nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra
Stati membri delle Comunità Europee, l'utilizzazione di autocarri,
trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza
conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro
Stato membro delle Comunità Europee, a condizione che i suddetti veicoli
risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla
legislazione dello stato membro.
3. L'impresa
iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare
di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi,
autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in
disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra
impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di
autorizzazioni.
4. Possono, inoltre,
essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso
speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi
al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto
di persone, nonché i veicoli per trasporto promiscuo e le autocaravan, le
caravan, ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e
sportive.
5. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta
licenza.
6. Il Ministro dei
trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è
autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il
rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce
a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a
lire 2.424.000 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire 60.600 a
lire 242.400 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.85 Servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere
destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone:
- le
motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e
gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di
persone;
- i veicoli a
trazione animale.
3. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale
d'esercizio.
4. Chiunque adibisce
a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a
lire 969.600 e, se si tratta di autobus, da lire 606.000 a lire 2.424.000.
La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione
della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.86 Servizio di
piazza con autovetture con conducente o taxi.
1. Il servizio di
piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque guidi un
taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
3. Chiunque, pur
essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in
vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art.87 Servizio di
linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del
presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando
l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione
predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al
pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di
persone.
2. Possono essere
destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli
autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i
filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso
dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti
veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali
l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale,
salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la
linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea
per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la
regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere
accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui
sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i
veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di
autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone
possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive
emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di
servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con
l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le
concessioni.
6. Chiunque utilizza
in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un
veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000.
7. La violazione di
cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta
di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.88 Servizio di
trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del
presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di
cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo,
a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per
effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto
dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte
integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno
1974, n. 298 , non si applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce
al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola
le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di
circolazione è punito con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974,
n. 298 .
Art.89 Servizio di
linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di
linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che
regolano la materia.
Art.90 Trasporto di
cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di
piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t è disciplinato dalle
norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla
base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza
per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non
adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.91 Locazione
senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e
vendita di veicoli
con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli,
gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono
immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta
di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del
relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione
che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente
prescritti
dagli articoli da 82
a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di
circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate
nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del
risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei
veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi
dell'articolo 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di
vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è
immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella
carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento
dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al
P.R.A.
4. Ai fini delle
violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'articolo 196,
comma 1.
Art.92 Estratto dei
documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per
ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il
certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti
previsti dall'articolo 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno
curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni,
questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti
prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti
l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta
rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , sostituisce l'estratto di cui
al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio,
che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul
registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono
porre a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio
della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque
abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. Alla
contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la
revoca dell'autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto
1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a
lire 484.800.
4. Alla violazione
di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Sez. III
Documenti di circolazione e immatricolazione
Art.93 Formalità
necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
1. Gli autoveicoli,
i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta
di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia
la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del
veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o
del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di
riservato dominio, con le specificazioni di cui all'articolo 91.
3. La carta di
circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i
requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni
di legge.
4. Il Ministero dei
trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione
occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione,
prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, d immediata comunicazione
delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 .
5. Per i veicoli
soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è
previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta
giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della
consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale comunicazione sono
definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il
P.R.A. rilascia ricevuta valida ai fini della circolazione ai sensi
dell'articolo 180 e comunque non oltre il termine stabilito in attuazione
dell'articolo 7, comma 3, della citata legge.
6. Per gli
autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, comma 1, è rilasciata
una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale
documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 104, comma 8.
7. Chiunque circola
con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. Alla medesima sanzione è sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario
con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Chiunque circola
con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano
indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
9. Chiunque non
provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di
proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600. La carta di circolazione è ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del
P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme
suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'articolo
138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi
dell'articolo 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni
dell'articolo 138.
11. I veicoli
destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale
indicati nell'articolo ŠÄ11 vanno immatricolati dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando
che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto
corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di
circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di
polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Al fine di
realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , gli adempimenti amministrativi previsti
dal presente articolo e dall'articolo 94 devono essere gestiti dagli uffici
di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del
Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI a mezzo di sistemi
informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio
dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici
suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.
Art.94 Formalità
per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel
caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con
facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta
avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti
indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprietà.
2. L'Ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata
dall'acquirente,
entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento
della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo
comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva
le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
5.000.000.
4. Chiunque circoli
con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito
dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e
del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.500.000.
5. La carta di
circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni
previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti
in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è
consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di
sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell’esonero
dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative
soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti
al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta
cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti
uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l’applicazione della tassa.
8. In tutti i casi
in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente
obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento
delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e
accessori.
Art.95 Carta
provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione.
1. Qualora il
rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al
rilascio dalla targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria
di circolazione della validità massima di novanta giorni.
2. L'estratto della
carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio dalla Direzione
generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'articolo 92.
3. In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione
l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne
denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza che ne prendono formalmente atto
e ne rilasciano ricevuta.
4. L'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e
della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle
forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15 , e 11 maggio 1971, n. 390,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di
trenta giorni.
5. Trascorsi trenta
giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la
carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere
una nuova immatricolazione.
6. Chiunque circola
con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo del veicolo fino al rilascio della carta
di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
7. Chiunque circola
senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire
145.440.
Art.96 Adempimenti
conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
1. Ferme restando le
procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche,
l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno
tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei
motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione
d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne d comunicazione al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro
d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di
polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso al
provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro delle finanze.
Art.97 Formalità
necessarie per la circolazione dei ciclomotori.
1. I ciclomotori,
per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di
idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi,
rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base
della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di
cui all'articolo 76;
b) un contrassegno
di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile
della circolazione.
2. La fabbricazione
e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo stato.
3. Il trasferimento
di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora
non risulti già registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione
dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato,
unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta
giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il
mutamento e ne rilascia ricevuta.
4. Nel regolamento
per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di
criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati, le
caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua
applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione
all'utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.
5. Chiunque
fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una
velocità superiore a quella prevista dall'articolo 52 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.400. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori
modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti
dall'articolo 52.
6. Chiunque circola
con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o
prescrizioni indicate nell'articolo 52 o nel certificato di idoneità
tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo
stesso articolo 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
7. Chiunque circola
con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di
idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
8. Chiunque circola
con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400.
9. Chiunque
abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per
ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto
o alterato è punito con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 12.
10. Chiunque circola
con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati
non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
11. Chiunque circola
con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non
permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800. Alla stessa sanzione è soggetto l'intestatario del
contrassegno.
12. Chiunque omette
di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400.
13. In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione
si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste
dall'articolo 102.
14. Alle violazioni
previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al
rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.98 Circolazione
di prova.
1. Le fabbriche
costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati
di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici,
gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per
proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di
circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano
circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o
costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di
allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una
autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in
circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o
un suo dipendente munito di apposita delega.
2. La validità
dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei
requisiti necessari.
3. Chiunque adibisce
un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. La
stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia
presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di
apposita delega.
4. Se le violazioni
di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600; ne consegue in
quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.99 Foglio di
via.
1. Gli autoveicoli,
i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e
di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per
l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità
militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i
quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di
un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il foglio di via
deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche.
La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per
particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora
immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola
senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 36.360 a lire 145.440.
4. Chiunque circola
senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400.
5. Ove le violazioni
di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 121.200 a
lire 484.800 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.100 Targhe di
immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi.
1. Gli autoveicoli
devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli
devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
3. I rimorchi devono
essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i
carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere
muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione
della motrice stessa.
5. Le targhe
indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in
circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che
è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati
la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Nel Regolamento
sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione,
ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8. Nel Regolamento
è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione
di quelle ripetitrici, devono portare.
9. Il regolamento
stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
- i criteri per la
formazione dei dati di immatricolazione;
- la collocazione e
le modalità di installazione;
- le caratteristiche
costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità,
nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del
veicolo.
11. Chiunque viola
le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
12. Chiunque circola
con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con
l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire
2.000.000.
13. Chiunque viola
le disposizioni dei commi 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
14. Chiunque
falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe
manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni
di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione
di cui al comma 14 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.101 Produzione,
distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
1. La produzione e
la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati
sono riservate allo stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto,
sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il
prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una
quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste
dall'articolo 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto,
di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna
annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero
dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione
generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono
consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del
veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che
l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal
rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di
mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del
P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e
della carta di circolazione.
5. Chiunque
abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
6. La violazione di
cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca
delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.102 Smarrimento,
sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
1. In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'articolo 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro
quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono
formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi
quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o
sottrazione delle targhe, senza che queste siano state rinvenute,
l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. Una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'articolo
93.
3. Durante il
periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa
apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo
bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la
posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione
devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di
immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili.
Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario
della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della
Direzione generale della M.C.T.C. Una nuova immatricolazione del veicolo,
con le procedure indicate nell'articolo 93.
5. Nei casi di
distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100, comma 1,
l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui
al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario
della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa
per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al
comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver
provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
7. Chiunque circola
con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
Capo IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Art.103 Obblighi
conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi.
1. La parte
interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o
l'avente titolo devono comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro
sessanta giorni, la cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione
all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la
carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne d immediata
comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di
circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite
le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione
generale della M.C.T.C.
2. Le targhe ed i
documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli
organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel
caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla
circolazione, ai sensi dell'articolo 159, non sia stata denunciata la sua
sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato
dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga
demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del
P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. I gestori di
centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da
avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono
alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima
adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano gi
fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della
avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici
competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di
uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi
obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di
raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi
dell'articolo 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'articolo
215, comma 4.
5. Chiunque viola le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. La sanzione è da
lire 606.000 a lire 2.424.000 se la violazione è commessa ai sensi dei
commi 3 e 4.
Art.104 Sagome e
masse limite delle macchine agricole.
1. Alle macchine
agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano
per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 61 rispettivamente per
i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto
diversamente disposto dall'articolo 57, la massa complessiva a pieno carico
delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se
a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine
agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il
carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse
complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t
e 20 t.
4. La massa massima
sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui
a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non
inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la
condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa
alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere
inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale
valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità
inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa
complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici
agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o
semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo
anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza
della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo
posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza
della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza
complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della
trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice
non zavorrata;
d) la sporgenza
laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale
longitudinale della trattrice;
e) la massa del
complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa
ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento,
nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio
tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire,
durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla
trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote
liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di
appoggio.
8. Le macchine
agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle
previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature
di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel
comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere
munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade
statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento
sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva,
atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei
commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da
osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000.
11. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme
sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione
visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
12. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire solo
dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni
di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria
prevista dai commi 24 e 25 dell'articolo 10.
Art.105 Traino di
macchine agricole.
1. I convogli
formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non
possono superare la lunghezza di 15,50 m.
2. Nel limite di cui
al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo
o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di
frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici
agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di
macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche
se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
Art.106 Norme
costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.
1. Le macchine
agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono essere costruite in modo
che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente
stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il
traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi
portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio
tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre
costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando
sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione
del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del
conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi
adeguatamente agibili.
2. Le macchine
agricole semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), escluse
quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per
la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per
la frenatura;
c) dispositivo di
sterzo;
d) dispositivo
silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per
la segnalazione acustica;
f) dispositivo
retrovisore;
g) ruote con cingoli
idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi
amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di
agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici
trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine
agricole semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 3),
devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei
dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere
munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel
limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui
alla lettera b).
4. Le macchine
agricole trainate indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera b), devono
essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed
i);le macchine agricole trainate di cui all'articolo 57, comma 2, lettera
b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella
rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine
operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei
dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole
trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di
cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e
ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non
espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di
emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere
stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei
dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine
agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle
disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative
per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione
dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti
di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del
Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione
si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite -
Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per
la materia.
8. Con gli stessi
decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione
attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Art.107 Accertamento
dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le macchine
agricole di cui all'articolo 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei
dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a
norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole
operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di
cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto
del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e
di rumore.
3. Per le macchine
agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in
serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione
del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole
(C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia
di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno stato estero può essere
riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.
Art.108 Rilascio del
certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di
circolazione delle macchine agricole.
1. Per essere
immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste
dall'articolo 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di
idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione ovvero il
certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole
dell'accertamento di cui all'articolo 107, comma 1, sulla base di
documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel
regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato
di idoneità tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le macchine
agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di
origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato
dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del
medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole
costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine
agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale
rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su
modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la macchina
agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologazione. Di tale
dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli
effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il
rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine
agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione ovvero la carta di certificazione vengono rilasciati sulla base
della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia
la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
7. Il rilascio del
certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso
qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della
sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.
Art.109 Controlli di
conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
1. Le macchine
agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai
sensi dell'articolo 74.
2. Il Ministero dei
trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad
accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine
agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al
mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del
Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e
di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e
gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione
dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa,
qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato
rispetto della conformità della serie al tipo omologazione.
4. Chiunque produce
o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi
omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
5. Chiunque produce
o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa
dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma
del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.110
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica
alla circolazione delle macchine agricole.
1. Le macchine
agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto
2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva
non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso
comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni
previste all'articolo 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate
dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un
certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di
circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione
sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla
immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2,
lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento a nome di colui che dichiari
di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che
effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole,
nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento
di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché
il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare
devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta
documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e
dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le
relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il
titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà
consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la
dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla
comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'articolo
95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del
trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo
titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento
stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e
del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli
adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la
carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
7. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute
nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
8. Chiunque omette
di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed
abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.111 Revisione
delle macchine agricole in circolazione.
1. Il Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale
delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo
110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità
per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2. Gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento
sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui
al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento
dei requisiti minimi idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole
in circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei
trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, può modificare la normativa prevista dal presente articolo
in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità
economica europea.
5. Alle macchine
agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 80,
comma 7.
6. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla
revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800. Da tale violazione discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o
del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.112 Modifiche
dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e
aggiornamento del documento di circolazione.
1. Le macchine
agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'articolo 107
non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate
nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta
dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista
dall'articolo 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state
modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati
nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole
dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del
documento stesso.
3. Alle macchine
agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di
circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94,
95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate
nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge,
alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800, salvo che il
fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.113 Targhe delle
macchine agricole.
1. Le macchine
agricole semoventi di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punti 1) e
2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa
di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento
del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa
ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la
visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi
agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono
essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione
del rimorchio stesso.
4. La targatura è
disciplinata dalle disposizioni degli articoli 100 e 102, in quanto
applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si
applica l'articolo 101.
5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni stabilite dagli
articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei
trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione
di quanto previsto al comma 4.
Art.114 Circolazione
su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine
operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse
le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i
dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'articolo 106.
2. Le macchine
operatrici per circolare su strada sono soggette a immatricolazione presso
gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta
di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine
operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina
prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici
che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste
dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad
esse si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8.
4. Le macchine
operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una
targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate
devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. La modalità per
gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le
modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per
l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni
previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.