1. Il Ministro dei
lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il
Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in
vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui
all'articolo 2, le
norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il
collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di
quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia
degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente
e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che
riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono
emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero
dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti
dalla legge.
2. La deroga alle
norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti
allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia
assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui
al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei
lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice,
emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la
classificazione funzionale delle strade esistenti in base alle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2,
comma 2.
5. Gli enti
proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno
dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari
provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le
stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti
proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la
cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le
modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici
emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio
nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli
impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione
stradale.
7. Gli enti
proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico
per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno
nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede
internazionale.
8. Ai fini
dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'articolo
35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio
nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli
organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti
ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e
nei relativi decreti.
Art.14 Poteri e
compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla
manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo
tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione
e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti
proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione
agli organi di Polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente
titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le strade in
concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada
previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che
sia diversamente stabilito.
4. Per le strade
vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario
previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Art.15 Atti vietati.
1. Su tutte le
strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in
qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse
appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le
pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare,
spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro
manufatto ad essa attinente;
c) impedire il
libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di
raccolta e di scarico;
d) impedire il
libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare
bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme
previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o
depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare
comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o
spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti
da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza
regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di
qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai
veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola
uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
3. Chiunque viola
uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d) , e), f), h) ed i), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
36.360 a lire 145.440.
4. Dalle violazioni
di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi
a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.16 Fasce di
rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei
centri abitati.
1. Ai proprietari o
aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei
centri abitati è vietato:
a) aprire canali,
fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire,
ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi
tipo e materiale;
c) impiantare alberi
lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in
relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui
all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze
dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra,
prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai
centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili
dagli strumenti urbanistici.
Restano comunque
ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza
di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma
1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di
rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione
degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza
e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di
manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe
esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra
quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
5. La violazione
delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi
a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.17 Fasce di
rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei centri
abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà
stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione,
di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate
dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle
curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in
rettilineo.
3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
4. La violazione
delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi
a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.18 Fasce di
rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri
abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di
rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono
avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione
alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza
di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1
devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due
lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia
pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo
di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza
di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di
ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione
che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità
dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe
esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e
le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani
urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a
giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a
salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
6. La violazione
delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi
a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.19 Distanze di
sicurezza dalle strade.
1. La distanza dalle
strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi
di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate
mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino
comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della
circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e,
in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti
proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
3. La violazione
delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi
a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.20 Occupazione
della sede stradale.
1. Sulle strade
statali di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della
¡sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende
e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può
essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario
alternativo per il traffico.
2. L'ubicazione di
chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non
è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste
per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri
abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed
ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi,
edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo
della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non
meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma
2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando esistono
particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni,
limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore
del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle
disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona
adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o
impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa
abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non
ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
5. La violazione di
cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere
abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.21 Opere,
depositi e cantieri stradali.
1. Senza preventiva
autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo
26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche
temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di
rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue
lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla
sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la
sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta
efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile,
sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al
traffico dei veicoli.
3. Il regolamento
stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione
e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia
di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli
accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità
di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire
4.848.000.
5. La violazione
delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore
delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.22 Accessi e
diramazioni.
1. Senza la
preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono
essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o
fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o
privato.
2. Gli accessi o le
diramazioni gi esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere
regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili
devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione
dell'ente proprietario.
4. Sono vietate
trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni
nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario
della strada.
5. Il regolamento
determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di
cui al comma 1.
6. Chiunque ha
ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere
sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le
caratteristiche plano altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento
indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle
diramazioni.
8. Il rilascio
dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo
è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative
vigenti in materia.
9. Nel caso di
proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o
modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di
regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di
forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche
plano altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o
diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la
circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per
l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di
particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e
strade parallele, anche
se le stesse,
interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi
obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei
lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni
tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due
arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella
realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni
tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute
a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a
livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di ¶accelerazione e di
¹decelerazione.
11. Chiunque apre
nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza
l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio
accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a
proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere
regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non
esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola
le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a
lire 242.400.
Art.23 Pubblicità
sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o
in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti
di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni,
forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la
segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o
ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone
invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono
produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle Intersezioni
canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla
prescritta segnaletica.
2. È vietata
l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È
consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti
e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni
rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade,
nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di
bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse
storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari.
4. La collocazione
di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse
è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario
della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri
abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli
e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da
un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili
dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la
loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento
stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei
mezzi pubblicitari lungo le strade, le Fasce di pertinenza e nelle stazioni
di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri
abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di
interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di
concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto
delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata
qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e
relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre
che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti
servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario
delle strade.
8. È parimenti
vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia
un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento
previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è
consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento.
Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento
alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata
in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei
lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive
per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle
attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il
controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a
lire 2.424.000.
12. Chiunque non
osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Dalle violazioni
suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a
carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli,
manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa la necessita di
entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo
quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada
al terzo.
Art.24 Pertinenze
delle strade.
1. Le pertinenze
stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio
o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze
stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si
distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze
di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o
ineriscono permanentemente alla ¡sede stradale.
4. Sono pertinenze
di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il
rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i
fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della
strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate,
secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della
strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze
costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati
destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente
proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a
terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa
o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello
specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e indicato nell'articolo 26, o li trasforma o ne varia
l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire
4.848.000.
7. Chiunque viola le
prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
8. La violazione di
cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione
dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore
della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento
della somma indicata nel comma 7.
Art.25
Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono
essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario,
attraversamenti od uso della sede stradale e relative Pertinenze con corsi
d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia
aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri
impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.
Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in
modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la
circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle
fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni
sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento
tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 26.
3. I cassonetti per
la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono
essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla
circolazione.
4. Il regolamento
stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza
un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne
mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire
4.848.000.
6. Chiunque non
osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
7. La violazione
prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della
rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.26 Competenza
per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni
di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della
strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario
della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è
comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di
ente locale.
2. Le autorizzazioni
e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente
proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in
conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di
strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri
abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di
concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su
strade e sulle relative Pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di
speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico,
o anche il solo attraversamento di strade o relative Pertinenze con uno
qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dei trasporti, se
trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se
trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
Art.27 Formalità
per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1. Le domande
dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente
titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al
competente ufficio dell'A.N.A.S e, in caso di strade in concessione,
all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al
competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non
consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande
rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade
non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono
corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del
richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria,
previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti
di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni
caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del
titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle
occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti
di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono
rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di
carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la
somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che
non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può
revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta
a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata
dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è
fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per
l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta
per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro Pertinenze può essere
stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica
soluzione.
8. Nel determinare
la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla
strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale
dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di
autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità
competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente
titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque
intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le
strade o autostrade e le relative Pertinenze per le quali siano prescritti
provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori,
dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia
conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari,
ufficiali o agenti indicati nell'articolo .
11. Per la mancata
presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
12. La violazione
del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni
caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello
stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione definitiva e ne consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore
della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.28 Obblighi dei
concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari
di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee
elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di
oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas,
nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano
comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le
prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della
strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti
inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono
indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
2. Qualora per
comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o
spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della
strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1,
l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del
pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono
previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi
pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del
pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le
eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
Art.29 Piantagioni e
siepi.
1. I proprietari
confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere
o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che
si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o
che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla
angolazione necessarie.
2. Qualora per
effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano
stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie
e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve
tempo possibile.
3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
4. Alla violazione
delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei
luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.30 Fabbricati,
muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i
muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in
modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno
alle strade ed alle relative Pertinenze.
2. Salvi i
provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati
dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente
proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il
consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri
che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia
provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di
inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma
2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le
spese al proprietario.
4. La costruzione e
la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade,
qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per
scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la
costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si
divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il
riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed
autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su
proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di
opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi
adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico
dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari
dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o
ricostruzione di tali opere.
7. In caso di
mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei
confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non
osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.31 Manutenzione
delle ripe.
1. I proprietari
devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a
monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del
corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo
scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della ¡sede
stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla
strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i
predetti eventi.
2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
3. La violazione
suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione
amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei
luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.32 Condotta
delle acque.
1. Coloro che hanno
diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere
alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente
proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso
e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è
stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare le
strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di
mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta
delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte,
anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per
l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima
possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite
secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato
all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e
sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei
terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla
¡sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al
fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la
circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui
terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente
proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non
provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle
opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti
commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai
soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede
il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano
ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le
norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
Art.33 Canali
artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I proprietari e
gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno
l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad
impedire l'afflusso delle acque sulla ¡sede stradale e ogni conseguente
danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di
manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali
artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno
che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in
contrario.
3. I manufatti a
struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che
attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti
con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le
indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada
in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono
comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a
servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere
diversamente.
4. La ricostruzione
dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra
indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è
a loro spese:
a) quando occorre
spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
b) quando, a
giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di
insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a
carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di
ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento
della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario
della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti
delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
Art.34 Oneri
supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle
infrastrutture stradali.
1. I mezzi d'opera
di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini
della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto
pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di
possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa
durata.
2. Per la
circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle
concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura.
Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in
condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata
insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi
dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento
determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al
comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese
per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle
infrastrutture.
5. Se il mezzo
d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura
previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 , e
successive modificazioni, a carico del proprietario.
Capo II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Art.35 Competenze.
1. Il Ministero dei
lavori pubblici è competente ad impartire direttive per l'organizzazione
della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il
Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le
strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è
competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri
per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal
regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei
lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del
regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie
ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei
trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme
regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'articolo 44.
3. L'Ispettorato
circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la
denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro dei lavori
pubblici. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e
2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori
pubblici di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia
funzionale ed operativa.
Art.36 Piani urbani
del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.
1. Ai comuni, con
popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo
dell'adozione del piano urbano del traffico veicolare entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
2. All'obbligo di
cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente
inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi
dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da
elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre
particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati
viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei
lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province
provvedono, entro il termine di cui al comma 1, all'adozione di piani del
traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti
proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione
del piano urbano del traffico veicolare delle aree, indicate all'articolo 17
della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani del
traffico veicolare urbano sono finalizzati ad ottenere il miglioramento
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione
degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in
accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e
nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di
attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede
il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di
regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del
rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di
consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano
del traffico veicolare viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il
sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per
l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'articolo 226, comma 2.
Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia
data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei
piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive
emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni
formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli
obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale,
fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
7. Per il
perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la
integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate
dall'articolo 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , convocano una
conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali,
interessate.
8. È istituito,
presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di
piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando
di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
9. A partire dalla
data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto
obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre
che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del
traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli
enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero
dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il
quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua
realizzazione.
Art.37 Apposizione e
manutenzione della segnaletica stradale.
1. L'apposizione e
la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel
regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti
proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei
centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato,
anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle
strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di
strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con
popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle
singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche
strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di
competenza del comune.
2. Gli enti di cui
al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di
servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso
che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti
segnali fanno carico agli esercenti.
3. Contro i
provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione
della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le
formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che
decide in merito.
Art.38 Segnaletica
stradale.
1. La segnaletica
stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali
verticali;
b) segnali
orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed
attrezzature complementari.
2. Gli utenti della
strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica
stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le
prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di
pericolo di cui all'articolo 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei
segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni
dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni
caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'articolo 43.
3. È ammessa la
collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso
di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7.
Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo
di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della
circolazione.
4. Quanto stabilito
dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori
dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle
quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento
sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i
mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le
caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,
illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione
(distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di
obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e
le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai
fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque,
collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione
delle persone invalide.
6. La collocazione
della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio
nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto
della normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica
stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli
enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o
reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia
più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato
apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e
sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento
stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi
segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni
stradali.
10. Il campo di
applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di
uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso
pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la
posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a
quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze
esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa
l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari
di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti
proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione
provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità
militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei
veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare
la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti
norme.
13. I soggetti
diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi
7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Nei confronti
degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui
al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle
segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di
adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici
giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a
carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da
parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo
sono regolate dall'articolo 146.
Art.39 Segnali
verticali.
1. I segnali
verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di
pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e
impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di
prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti
della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di
precedenza;
b) segnali di
divieto;
c) segnali di
obbligo;
C) segnali di
indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di
località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di
preavviso;
b) segnali di
direzione;
c) segnali di
conferma;
d) segnali di
identificazione strade;
e) segnali di
itinerario;
f) segnali di
località e centro abitato;
g) segnali di nome
strada;
h) segnali turistici
e di territorio;
i) altri segnali che
danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che
indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento
stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali
verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti
diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le
disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13
dell'articolo 38.
Art.40 Segnali
orizzontali.
1. I segnali
orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione,
per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per
particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali
orizzontali si dividono in:
- strisce
longitudinali;
- strisce
trasversali;
- attraversamenti
pedonali o ciclabili;
- frecce
direzionali;
- iscrizioni e
simboli;
- strisce di
delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
- isole di traffico
o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- strisce di
delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di
linea;
- altri segnali
stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce
longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad
eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il
limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le
discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia
longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso
esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la
possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia
trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha
l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche
o il segnale di fermarsi e dare precedenza o il segnale di passaggio a
livello ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di
polizia stradale.
6. Una striscia
trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha
l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale
dare precedenza.
7. Nel regolamento
sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le
caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità
di applicazione.
8. Le strisce
longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue
possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme
di circolazione. E' vietato valicare le strisce longitudinali continue,
tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di
margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività
di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una
sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle
carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
b) la circolazione
sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
c) la circolazione
dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In
corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli
devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;
analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti
dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli
attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone
non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere
collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità
degli attraversamenti stessi.
Art.41 Segnali
luminosi.
1. I segnali
luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi
di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi
di indicazione;
c) lanterne
semaforiche veicolari normali;
d) lanterne
semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne
semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne
semaforiche pedonali;
g) lanterne
semaforiche per velocipedi;
h) lanterne
semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna
semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne
semaforiche speciali;
m) segnali luminosi
particolari.
2. Le luci delle
lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:
- rosso, con
significato di arresto;
- giallo, con
significato di preavviso di arresto;
- verde, con
significato di via libera.
3. Le luci delle
lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo
nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a
quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle
lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di
barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto,
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera,
rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su
fondo nero, con significato di preavviso di arresto.
5. Gli
attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni
acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono
a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con
significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con
significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni
che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più
rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di
impegnare la carreggiata;
c) verde, con
significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della
carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle
lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su
fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico
a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi
provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con
significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso
a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e
dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento
del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche
normative.
9. Durante il
periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso
tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in
ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i
conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione
della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed
ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in
svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra
ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il
periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare
gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi
si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che
non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal
caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con
opportuna prudenza.
11. Durante il
periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la
striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono
impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né
oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle
lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto
pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle
lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di
conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse
disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui
la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o
presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare
particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre
direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che
interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il
periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma di
bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel
caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai
commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di
lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni
semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il
periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie
reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il
varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia
o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta
verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinanzi alle
luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga
data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di
una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli
possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza,
rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per
avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo
sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di
procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono
ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tenere conto di
esse.
19. Il regolamento
stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali
luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente
della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
Art.42 Segnali
complementari.
1. I segnali
complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato
stradale;
b) particolari curve
e punti critici;
c) ostacoli posti
sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì,
segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a
rallentare la velocità.
3. Il regolamento
stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le
loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.
Art.43 Segnalazioni
degli agenti del traffico.
1. Gli utenti della
strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli
agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni
date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra
prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di
circolazione.
3. Le segnalazioni
degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato
verticalmente significa: attenzione, arresto per tutti gli utenti, ad
eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in
sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una
intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano gi
impegnato l'intersezione stessa;
b) braccia o braccio
tesi orizzontalmente significano:
arresto per tutti
gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni
intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro via
libera per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle
braccia.
4. Dopo le
segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le
braccia; la nuova posizione significa ugualmente arresto per tutti gli
utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e via libera per
coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per
esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione,
possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare
o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini
necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento
sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la
regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti
preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di
apposito segnale distintivo.
Art.44 Passaggi a
livello.
1. In corrispondenza
dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della
strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura
delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I
dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di
barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di
manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri
dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza
dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra
della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo
luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in
funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere,
integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere
possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei
due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I
passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano
l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con
semibarriere.
3. Nel regolamento
sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di
presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche
dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima
rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare
in caso di avaria.
4. Le opere
necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare
la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità,
nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Art.45 Uniformità
della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.
1. Sono vietati la
fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non
conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e
dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero dei
lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori
delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate
o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare,
spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici
giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta
del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti
norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli
che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a
provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica
dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi
d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso
inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la
sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto
altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al
comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il
potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o
gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o
periferici.
4. Le spese relative
sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico degli enti
inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che
indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati,
l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti
stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non
oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al
comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti
alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di
altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella
intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese
del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne
ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo
esecutivo.
6. Nel regolamento
sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri
mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti
all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di
circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione,
sono soggetti all'approvazione ed omologazione da parte del Ministero dei
lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello
stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di
approvazione.
7. Chiunque viola le
norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
8. La fabbricazione
dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'articolo 35,
comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i
requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che
saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti
i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque
abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o
apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai
prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.212.000 a lire 4.848.000. A tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della
violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo V