1. La circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme
del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel
rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e
i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale,
perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della
protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
2. Il Governo
comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche
riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione
stradale.
3. Il Ministro dei
lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi
utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi
di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale ed educativo.
Art.2 Definizione e
classificazione delle strade.
1. Ai fini
dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l'area
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
2. Le strade sono
classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade
extraurbane principali;
C - Strade
extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di
scorrimento;
E - Strade urbane di
quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui
al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada:
strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati,
dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero
tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con
accessi dotati corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada
extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi
alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali
di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti
opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
C - Strada
extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia
per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di
scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata
ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di
quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale:
strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. È denominata
strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale
(autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento
avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi
dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze
di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei
collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si
distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade
destinate esclusivamente al traffico militare e denominate strade militari,
ente proprietario è considerato il comando della regione militare
territoriale.
6. Le strade
extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le
grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la
rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra
loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in
regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra
strade statali;
d) allacciano alla
rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste
zone del territorio nazionale.
B - Regionali,
quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o
con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni
di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali,
quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni
della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero
quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se
ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando
congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra
loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o
fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località
che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.
Ai fini del presente codice, le strade <<vicinali>> sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane
di cui al comma 2, lettere D e F, sono sempre comunali quando siano situate
nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con
popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei
lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede
alla classificazione delle strade statali sia ai sensi del comma 2 che del
comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio
nazionale delle ricerche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal
regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati,
procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti
strade ai sensi del comma 2 e del comma 5. Le strade così classificate sono
iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo 226.
9. Quando le strade
non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento sono
declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le
rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la
procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni
di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in
attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione
delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
Art.3 Definizioni
stradali e di traffico.
1. Ai fini delle
presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti
significati:
1) Area di
intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano
due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale
urbana: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per
quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere
assimilati ai velocipedi.
3) Attraversamento
pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata,
sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono
della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte
della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra
i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di
intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione:
insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per
guidarle in determinate direzioni.
7) Carreggiata:
parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta
da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da
strisce di margine.
8) Centro abitato:
insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini
o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è
il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali
sulla strada.
10) Confine
stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di
acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza,
il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della
cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in
rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) Corrente di
traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente
pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una
o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte
longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di
una sola fila di veicoli.
13) Corsia di
accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso
ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di
decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da
una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non
interessati a tale manovra.
15) Corsia di
emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di
emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli
stessi.
16) Corsia di
marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da
segnaletica orizzontale.
17) Corsia
riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o
solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia
specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare
determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o
altro.
19) Cunetta:
manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio,
realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della
strada.
20) Curva: raccordo
longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi
intersecantisi tali da determinare condizioni di scarsa visibilità.
21) Fascia di
pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine
stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo
per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di
rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale
esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno,
di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta
laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli
di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di
fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle
fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro
spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a
livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e
rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di
strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a
raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da
consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di
esse.
27) Isola di
canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non
transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di
traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola
salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola
spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario
internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari
così definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta:
tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) Marciapiede:
parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti
delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area
o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta
regolamentata o non dei veicoli.
35) Passaggio a
livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini
della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria
in sede propria.
36) Passaggio
pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla
carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la
funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile:
accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di
sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente
alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo
concavo: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo
convesso: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di
intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
43) Rampa (di
intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di
terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo
stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente
alla strada.
45) Salvagente:
parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta,
destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale:
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le
fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o
Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del
passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico:
parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di
correnti veicolari.
50) Strada
extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana:
strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale
(o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso
pubblico.
53) Svincolo:
intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si
intersecano tra loro.
54) Zona a traffico
limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad
ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di
attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di
arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
longitudinali continue.
56) Zona di
preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è
consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle
corsie specializzate.
57) Zona di scambio:
tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale
correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono
cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona
residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a
protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento
sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo
tecnico.
Art.4 Delimitazione
del centro abitato.
1. Ai fini
dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del
centro abitato.
2. La deliberazione
di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo 3 è
pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene
allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle
strade di accesso.
Art.5
Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei
lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle
strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la
regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2. I
prefetti, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con
apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, possono vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di
cose.
Nel regolamento sono
stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. In caso di
inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può
diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel
caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il
Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la
sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti
per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti
proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articolo 6 e
articolo 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare
territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della
difesa.
Art.6
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per
motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione,
di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può,
conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti
sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o
in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di
veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
condizioni e le eventuali deroghe.
2. Il prefetto
stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito
periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari
e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade
militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della
regione militare territoriale.
4. L'ente
proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma
3:
a) disporre, per il
tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o
di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per
urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale
o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
c) riservare corsie,
anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di
rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o
subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i
veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici
per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare
temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati.
5. Le ordinanze di
cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade
statali e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade
regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade
provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade
comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade
militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e
le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada
sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere
adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può
revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli
aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la
competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte
all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di
porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformità alle norme del presente codice.
Nell'ambito degli
aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società,
il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione
aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società
interessati.
8. Le autorità che
hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4,
lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni
e cautele.
9. Tutte le strade
statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga
diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui
all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza
è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui
all'articolo 2, comma 2.
In caso di
controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici.
La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali, da installare
a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente
proprietario della strada a precedenza, quando l'intensità o la sicurezza
del articolo traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai
conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a
precedenza.
11. Quando si tratti
di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente
deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti
di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide
con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque non
ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma
dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Se la violazione è commessa dal
conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di
circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola
le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
14. Chiunque viola
gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400; qualora la
violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore
per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di
violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non
proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di
circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata
la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il
veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di
quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due
a sei mesi.
Art.7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri
abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i
provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la
circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e
motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive
impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive
competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree
urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la
precedenza su determinate strade o tratti strade, ovvero in una determinata
intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, e,
quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere
ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare
limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché
di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree
nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa
deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la
sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in
conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree
urbane;
g) prescrivere orari
e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di
cose;
h) istituire le aree
attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui
all'articolo 185;
i) riservare strade
alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al
fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di
sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia
diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di
strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti
indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e
quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati
nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del
comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di
sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di
sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia
stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi
di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata
o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le
caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i
criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate
al parcheggio devono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e
comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento
del traffico.
7. I proventi dei
parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della
strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento
e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
urbana.
8. Qualora il comune
assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in
concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone
definite a norma dell'articolo ‚3 area pedonale urbana e zona a traffico
limitato, nonché per quelle definite A dall'articolo 2 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. I
comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di
una somma. Con direttiva emanata dall'ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore
del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
9. I comuni, con
deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le
zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i
comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al
pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore
del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie di veicoli esentati.
10. Le zone di cui
ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito
delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con
ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei
soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città
metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente
articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non
ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, o
circoli in senso contrario a quello stabilito, o non osservi gli obblighi di
precedenza o di arresto alle intersezioni è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Chiunque viola
gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria
è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae
la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa è del pagamento di
una somma da lire
36.360 a lire 145.440 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per
il quale si protrae la violazione.
Art.8 Circolazione
nelle piccole isole.
1. Nelle piccole
isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la
rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i
pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il
Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello
spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio
decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i
veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile
siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento
possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate
categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola
gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000.
Art.9 Competizioni
sportive su strada.
1. Sulle strade ed
aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e
quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal
sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche
e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata
dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano
più comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni
di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici
giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono
essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le
autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni
motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.
Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere
nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle
stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione
per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al
comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima
della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle
norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del
collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da
un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti
dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente
ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale
collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti
di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media
eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico
e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il
collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite
velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui,
per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel
programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma
4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui
al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può
concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel
programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate
necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione
della prefettura è altresì subordinata alla stipula, da parte dei
promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di
cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la
responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni
comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di
garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di
ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei
lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno
successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali
inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza
esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600, se
si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque non
ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo
subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla
relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600, se si tratta di competizione sportiva
con veicoli a motore.
Art.10 Veicoli
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
1. È eccezionale il
veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o
massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato
trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di
una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano
eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61, ma sempre
nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le
cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti
per dimensioni i limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i
limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
b) il trasporto di
blocchi di pietra naturali o di manufatti, prefabbricati, prodotti
siderurgici e industriali compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza
della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e
comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48
tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei
assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto assi.
2-bis) Ove i veicoli
di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi
previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di
un indennizzo forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5,
2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente
per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi.
3. È considerato
trasporto in condizioni di eccezionalità
anche quello
effettuato con veicoli:
a) il cui carico
indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di
3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo
un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno
lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza
propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico
indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o
costituenti autotreno ovvero autoarticolati purché il carico non sporga
anteriormente al semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti
previsti dall'articolo 61;
e) isolati o
costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocco d'angolo di
tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse
mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni e le masse
stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera
definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di
massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria
ad altezza variabile che effettuano trasporto di animali vivi.
4. Si intendono per
cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la
riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o
62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero
pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli
eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai
sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio
per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli
stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle
predette aziende.
6. I trasporti ed i
veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla
circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete
viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma
3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico non eccedano in
altezza di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento, con
limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli
autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere
anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore per i veicoli isolati o
costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a
condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma
3, lettera e) e lettera g) quando non eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con
il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse
stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad
autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i
limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali
dell'articolo 61;
b) circolino nelle
strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226
risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal
comma 4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi
esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano
limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai
prescritti cartelli;
d) per essi sia
stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34.
Qualora non siano
rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi
devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri
trasporti eccezionali.
8. La massa massima
complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato
non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore
isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più
assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di
veicoli:
- quattro assi: 44
t;
- cinque o più
assi: 56 t;
- cinque o più
assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione
è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati
periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile.
Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica,
secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia
prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa
ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità
stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione
può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle
sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza
della circolazione. In essa indicate le prescrizioni nei riguardi della
sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura
della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico
sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è
richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare
dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità
previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento
delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del
trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
11. L'autorizzazione
alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al
comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella
fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce
trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa
autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti
dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e
funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario
necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce
altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è
allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a
sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite
dall'articolo 61.
14. I veicoli per il
trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali
superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora
utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti
dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza
rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione
di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego
potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate
ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione
non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai
limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di
circolazione prevista dall'articolo 93.
16. Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi
d'opera.
17. Nel regolamento
sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per
l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali
tollerante, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale
per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della
scorta della polizia della strada.
18. Chiunque, senza
aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali
indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali
indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
19. Chiunque esegua
trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza
osservare prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
20. Chiunque,
avendola ottenuta, circoli senza avere con se l'autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a
lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma
dovuta.
21. Chiunque
adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste
nell'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000,
e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che
adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata
in un periodo di cinque anni, disposta la revoca, sulla carta di
circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque
transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
23. Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19, 21 e 22 si applicano sia
al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando
si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni
amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la
sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
25. Nelle ipotesi di
violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui
è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione,
provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui
effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del
relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente è da uno a tre mesi.
26. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e
alle macchine operatrici eccezionali.
Art.11 Servizi di
polizia stradale.
1. Costituiscono
servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e
l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione
degli incidenti stradali;
c) la
predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la
sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il
controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di
polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso
automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare
all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di
polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni
dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno
compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da
chiunque espletati.
4. Gli interessati
possono chiedere agli organi di polizia di cui all'articolo 12 le
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla
residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei
veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Art.12 Espletamento
dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento
dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale
alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di
Stato;
c) all'Arma dei
carabinieri;
d) al Corpo della
guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai
servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del
Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento
dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche
ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e
l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la
tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto
stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale
dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal
personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale
degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle
province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade
di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti
dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni
di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale
dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione,
che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle
proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito
dei passaggi a
livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale
delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti,
nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.
f) dai militari del
corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero della Marina
Mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.
4. La scorta e
l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne
militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti
indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare
i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale
distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.