Art. 139.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli
utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.
Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono
legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi
dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice,
nonche' dalle seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e
legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività
televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n.
44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei
medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti
nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi
del presente articolo e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei
confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio
Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.
Art. 140.
Procedura
1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono
legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e
degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i
comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a
correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione
del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a
correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1,
nonche' i soggetti di cui all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima
del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a
norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, nonche' agli altri organismi di composizione extragiudiziale
per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma
dell'articolo 141. La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta
giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione,
sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione
extragiudiziale adito, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria
del tribunale del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione
monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo
dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1
può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data
in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la
cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli
utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la
cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di
conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione
giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche
nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai
fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il
giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento
degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in
giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di
denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli
obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti
possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinche',
accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di
denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per
finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi
di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis
a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla
litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle
medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'articolo
139 l'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole
vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi
del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative
di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 141.
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e
professionista, le parti possono avviare procedure di composizione
extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo,
anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive,
d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea
l'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione
98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE
della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili
agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività
produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì,
gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del
Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad
una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di
composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli
costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite
nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si
conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato
in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia
l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
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