Art. 136.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E' istituito presso il Ministero delle
attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le
proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle
attività produttive, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da
un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal Ministro
delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie
riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute
e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono
altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni
competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove
richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia
di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi
e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e
conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei
servizi;
d) elaborare programmi per la
diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a
promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai
mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo
e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a
promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e
degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente
convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi
organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle
disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale
nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e
l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione
delle norme e delle procedure.
Art. 137.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative
a livello nazionale
1. Presso il Ministero delle attività
produttive e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata
al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme
alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle
attività produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso
di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come
scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro;
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul
territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di
esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate
dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme
vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività
continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti
legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese
di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e
degli utenti e' preclusa ogni attività di promozione o pubblicità
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni
connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive
provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo
possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti
operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma
2, lettere a), b), d), e) e f),
nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli
abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e
seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attività produttive
comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi
aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.
Art. 138.
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti
dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi,
con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle
associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.
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