Capo I
DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni
aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di
consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di
permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti
gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo
da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende
per:
a)
beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di
vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas,
quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità
determinata;
3) l'energia elettrica;
b)
venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale,
utilizza i contratti di cui al comma 1;
c)
garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un
produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari,
di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire
altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni
enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
d)
riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di
consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si
applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del
pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale
della cosa.
Art. 129.
Conformità al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare
al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano
conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti
circostanze:
a)
sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b)
sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o
modello;
c)
presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della
natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità
o sull'etichettatura;
d)
sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della
conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti
concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformità se, al
momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del
difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato dalle
dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in
via anche alternativa, dimostra che:
a)
non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b)
la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c)
la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla
dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva
dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto
di conformità del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di
vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non
corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei
confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al
momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il
consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del
bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6,
ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del
contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua
scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in
entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da
considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore
spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del
valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b)
dell'entità del difetto di conformità;
c)
dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono
essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono
arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura
del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si
riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in
particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione,
per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua
scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove
ricorra una delle seguenti situazioni:
a)
la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b)
il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al comma 6;
c)
la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della
riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di
conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro
rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a)
qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in
ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo
accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b)
qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro
rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve
entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso
esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto
alla risoluzione del contratto.
Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e'
responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di
conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di
qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario
o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti
parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia
ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno
dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o
dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma
dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il
termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti
previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto
di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il
difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i
difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del
bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti
non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel
termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i
diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformità
sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza
del termine di cui al periodo precedente.
Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la
offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima
o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la
offre, almeno indicare:
a) la
specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti;
b)
in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione
territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la
sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia
deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui
accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in
lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre
lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai
requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore
può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla
comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o
limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente
paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono
limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies,
comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non
inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che,
prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto
collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non
escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre
norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente
titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto
di vendita.
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