Art. 114.
Responsabilità del produttore
1. Il produttore e' responsabile del danno
cagionato da difetti del suo prodotto.
Art. 115.
Prodotto
1. Prodotto, ai fini del presente titolo,
e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
Art. 116.
Responsabilità del fornitore
1. Quando il produttore non sia
individuato, e' sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che
abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se
ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla
richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli
ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per
iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e,
con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre
contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto
introduttivo del giudizio non e' stata preceduta dalla richiesta prevista
dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi
successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore
presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le
circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore
a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o
precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo
106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere
estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna
dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia
individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.
Art. 117.
Prodotto difettoso
1. Un prodotto e' difettoso quando non
offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di
tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto e'
stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche
palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può
essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad
esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e'
stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato
difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in
qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto e' difettoso se non offre la
sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
Art. 118.
Esclusione della responsabilità
1. La responsabilità e' esclusa:
a) se il produttore non ha messo
il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato
il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in
circolazione;
c) se il produttore non ha
fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di
distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito
nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto e' dovuto alla
conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un
provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze
scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in
circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto
come difettoso;
f) nel caso del produttore o
fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e'
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata
la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date
dal produttore che la ha utilizzata.
Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto e' messo in circolazione
quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di
questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche
mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio
all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non e' esclusa se la
messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore
abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa
all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al
creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
Art. 120.
Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto,
il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che
possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo
118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118,
comma 1, lettera b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto
delle circostanze, e' probabile che il difetto non esistesse ancora nel
momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
3. Se e' verosimile che il danno sia stato
causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese
della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
Art. 121.
Pluralità di responsabili
1. Se più persone sono responsabili del
medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha
regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del
rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla
entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione
avviene in parti uguali.
Art. 122.
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto
colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni
dell'articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non e' dovuto quando il
danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo
che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa
del detentore di questa e' parificata alla colpa del danneggiato.
Art. 123.
Danno risarcibile
1. E' risarcibile in base alle disposizioni
del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte
o da lesioni personali;
b) la distruzione o il
deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche' di tipo
normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente
utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose e' risarcibile solo
nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
Art. 124.
Clausole di esonero da responsabilità
1. E' nullo qualsiasi patto che escluda o
limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità
prevista dal presente titolo.
Art. 125.
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si prescrive
in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere
conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la
prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato
ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità
sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
Art. 126.
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue
alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore
nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato
il danno.
2. La decadenza e' impedita solo dalla
domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di
ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del
diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei
confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
Art. 127.
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente titolo non
escludono ne' limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non
si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non
si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.
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