Art. 102.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che
i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si
applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a).
Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito
della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni
del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si
applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli
articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si
applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali
articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso
obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non
si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Art. 103.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi
prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che,
in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la
durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi
minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche
del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le
modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e
manutenzione;
2) dell'effetto del
prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile
l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione
del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e
istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonche' di qualsiasi altra
indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di
consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del
prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi
prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla
lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi
rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede
un intervento rapido delle autorità pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del
prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti
come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio
o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità,
l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena
di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere
sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi
operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività
non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad
ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il
distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta
a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso,
nonche' la sua offerta al consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un
livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano
un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un
prodotto come non sicuro o pericoloso.
Art. 104.
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo
prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore
tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi
derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se
non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta,
comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure
proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per
consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso
e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi,
compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione
appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al
prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del
produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla
partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione
nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui
prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di
un registro degli stessi, nonche' l'informazione ai distributori in merito a
tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di
informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base
volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo
107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a
prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano
necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità
competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza
nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione
sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui
conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle
informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore
professionale;
b) a partecipare al controllo di
sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni
concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti
per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni
intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la
documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo
di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori
sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e
in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul
mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore
stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma
1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le
informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che
consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti
in questione;
b) una descrizione completa del
rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni
disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei
provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività,
produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove
richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i
rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
Art. 105.
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni
comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si
presume sicuro quando e' conforme alla legislazione vigente nello Stato
membro in cui il prodotto stesso e' commercializzato e con riferimento ai
requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro,
per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla
normativa nazionale, quando e' conforme alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma
dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1
e 2, la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non
cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato
membro in cui il prodotto e' commercializzato, alle raccomandazioni della
Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della
sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza
vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al
livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per
limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il
richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la
conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Art. 106.
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri delle attività produttive,
della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia
alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono,
nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le
rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di
informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via
telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in
conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta
anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei
controlli previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita
conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle
amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal
Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il
Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di
volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene
conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema
comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2,
possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione
e della distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137,
secondo modalità definite dalla conferenza medesima.
Art. 107.
Controlli
1. Le amministrazioni di cui all'articolo
106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea
l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli
uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su
indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo
106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo
che un prodotto e' stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate
verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio
dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli
stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di
stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le
informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di
prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza,
redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli
interessati;
b) per qualsiasi prodotto che
possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere
l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui
rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente
comprensibile;
2) sottoporne
l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo
sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che
possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali
soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale
rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può
essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo
necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli
accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la
fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un
termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già
commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo,
qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità
pubblica;
e) per qualsiasi prodotto
pericoloso:
1) vietarne l'immissione
sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del
divieto;
f) per qualsiasi prodotto
pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già
intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o
insufficiente:
1) ordinare o
organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei
consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a
carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a
carico del distributore;
2) ordinare o coordinare
o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo
richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune.
I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un
rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le
azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure
analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f),
tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando
adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a
quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo
conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato
istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30,
per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono
l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli
obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale
elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di
settore.
6. Per le finalità di cui al presente
titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni
di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione
dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso
al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX,
di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse
attribuite dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo
possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in
particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del
prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni
intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attività di controllo
derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali
gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il
Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del
proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' degli organi periferici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio,
nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli
adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e
dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla
normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare
le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto
professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela
della salute o della pubblica o privata incolumità.
Art. 108.
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne
dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con
l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui e' possibile
ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato
pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima
dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli
interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento
amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri
prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità
competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare
osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento,
anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno
potuto partecipare al procedimento.
Art. 109.
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un'efficace sorveglianza
del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute
e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo
106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento
periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per
categorie di prodotti o di rischi, nonche' il monitoraggio delle attività
di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle
conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche
del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come
pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della
sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo
106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori
e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle
attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al
presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a
svolgere l'attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza
di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella
sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti
interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 110.
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attività produttive
notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno
motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b),
c), d), e) e f), e 3, nonche' eventuali
modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica
vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con
produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari
condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un
rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea
secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II
della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un
rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle
attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni
competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento
contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla
sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale
provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre
notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al
comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui
all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle
attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle
cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere
definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive
comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate
dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio
grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e
che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di
provvedimenti idonei. E' fatto salvo il rispetto del termine eventualmente
inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle
parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione
della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo
inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori
dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui
al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.
Art. 111.
Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui
al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi.
Art. 112.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato
prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma
2, lettera e), e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e'
punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai
provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b),
numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e' punito con
l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non
assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività
di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), e' soggetto alla
sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5,
7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo
art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
Art. 113.
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche norme di
settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche,
obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni
regionali che disciplinano i controlli di competenza.
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