Capo I
SERVIZI PUBBLICI
Art. 101.
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle
rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi
pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei
criteri previsti della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel
rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi
pubblici.
3. Agli utenti e' garantita, attraverso
forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di
valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti
erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici
meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite
carte dei servizi.
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