Art. 44.
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato dal
presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo I
PARTICOLARI MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Art. 45.
Campo di applicazione
1. La presente sezione disciplina i
contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura
di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita del
professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero
sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione
organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al
pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque
denominata;
d) per corrispondenza o, comunque,
in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza
la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione
si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non
vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle
specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta
l'accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d),
si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.
Art. 46.
Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione delle
disposizioni della presente sezione:
a) i contratti per la costruzione,
vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri
diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla
fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei
contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla
fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso
domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a
strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione della
presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o
la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve
essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro,
comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che
risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o
altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si
applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più
contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità
del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli
contratti, superi l'importo di 26 euro.
Art. 47.
Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il
professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli
articoli da 64 a 67. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve
contenere:
a) l'indicazione dei termini,
delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di
recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei
cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se
si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede
della stessa, nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere
restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che
l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o
modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati
nella lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui all'articolo 45,
comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia
sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata
nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole
contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli
altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine,
recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere
consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota
d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della
stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della
proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo
documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli
elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui
viene consegnato al consumatore, nonche' gli elementi necessari per
identificare il contratto. Di tale documento il professionista può
richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve
essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o
del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella
nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi
di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di
esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con
rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
6. Il professionista non potrà accettare,
a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza
inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà
presentali allo sconto prima di tale termine.
Art. 48.
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei
confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
Art. 49.
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla presente
sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.
Sezione II
Contratti a distanza
Art. 50.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si
intende per:
a) contratto a distanza: il
contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista
e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di
servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto,
impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) tecnica di comunicazione a
distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del
contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei
professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 51.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione
si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari,
un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato I;
b) conclusi tramite distributori
automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori
delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e
alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione
della locazione;
e) conclusi in occasione di una
vendita all'asta.
Art. 52.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione
di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti
informazioni:
a) identità del professionista e,
in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del
professionista;
b) caratteristiche essenziali del
bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio,
comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della
consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di
esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di
recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
g) modalità e tempi di
restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di
recesso;
h) costo dell'utilizzo della
tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
i) durata della validità
dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in
caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il
cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in
modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di
buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche,
l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata
devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della
conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso
di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista
dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche
che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al
comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In
tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli
obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le
informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.
Art. 53.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma
per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione
ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52,
comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle
condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi
della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65,
comma 3;
b) l'indirizzo geografico della
sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di
assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal
contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi
siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della
tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter
disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter
presentare reclami.
Art. 54.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il
professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità,
anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista,
entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le
modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle
somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione
del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura
diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o
superiori.
Art. 55.
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto agli
articoli 64 e seguenti, nonche' gli articoli 52 e 53 ed il comma 1
dell'articolo 54 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di
generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o
al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e
regolari;
b) ai contratti di fornitura di
servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si
impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo
prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il
consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli
64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui
esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza
del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi
il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che
il professionista non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni
confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura,
non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi
rapidamente;
d) di fornitura di prodotti
audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali,
periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e
lotterie.
Art. 56.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il
pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di
pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1,
lettera e).
2. L'istituto di emissione della carta di
pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri
l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante
l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di
pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate
al consumatore.
Art. 57.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o
servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in
cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso
la mancata risposta non significa consenso.
Art. 58.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un professionista
del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo
del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza
diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore
non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 59.
Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a distanza
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso,
nonche' nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti
informatici e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui
all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come
disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso
della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto,
compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche
dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i
contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo
televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della
trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione sul
diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità
previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la
consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per
l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla
data di ricevimento della merce.
Art. 60.
Riferimenti
1. Il contratto a distanza deve contenere
il riferimento alle disposizioni della presente sezione.
Art. 61.
Rinvio
1. Ai contratti a distanza si applicano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 62.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato il
professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero
non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del
diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o
comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore
secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa
al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonche' nei casi in
cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima
che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o di
recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981,
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e'
la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla
violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati
personali.
Art. 63.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile
e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se
ubicati nel territorio dello Stato.
Sezione IV
Diritto di recesso
Art. 64.
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il
consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo
quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con
l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta
alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo
utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti
dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e',
comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di
recesso.
3. Qualora espressamente previsto
nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo
di una specifica comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il
termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Art. 65.
Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte
contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione
della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero,
nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di
ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di
beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato
dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della
merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni,
qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista
ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello
oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine
per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli
obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi
ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli
obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo
la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non
abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati
fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui
all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di
informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g),
e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente,
di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione
incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di
recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più
ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente
articolo.
Art. 66.
Effetti del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte del
professionista della comunicazione di cui all'articolo 64, le parti sono
sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla
proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni
stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori
obbligazioni di cui all'articolo 67.
Art. 67.
Ulteriori obbligazioni delle parti
1. Qualora sia avvenuta la consegna del
bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed
i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce
si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio
postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita
di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale
integrità del bene da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio
del diritto di recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia restituito
in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed
eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per
l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le
spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso e' esercitato
dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il
professionista e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore,
ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni
dalla data in cui il professionista e' venuto a conoscenza dell'esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono
rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o
riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine
precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia
stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano
stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione.
E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei
confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio
del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un
servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente
o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal
professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di
recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. E'
fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le
somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento
del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al
terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la
corresponsione degli interessi legali maturati.
Capo II
COMMERCIO ELETTRONICO
Art. 68.
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della società
dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si
applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno
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