Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 39.
Regole nelle attività commerciali
1. Le attività commerciali sono improntate
al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà,
valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori.
Capo II
PROMOZIONE DELLE VENDITE
Sezione I
Credito al consumo
Art. 40.
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale
alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con
particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo
globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR,
apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo
unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le
necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del
tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
Art. 42.
Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del fornitore
di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la
costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti
del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il
finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione
del credito.
Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario
Per la restante disciplina del credito al
consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche' agli
articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle
relative sanzioni.
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