Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,
malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova
contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la
responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni
o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra
parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto
da parte del professionista;
c) escludere o limitare
l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei
confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di
quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo
del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e'
subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla
sua volontà;
e) consentire al professionista di
trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non
conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del
consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta
se e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso
di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo
professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal
contratto, nonche' consentire al professionista di trattenere anche solo in
parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per
prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere
dal contratto;
h) consentire al professionista di
recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso,
tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine
eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per
comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione
dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di
modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le
caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un
giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei
beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della
prestazione;
o) consentire al professionista di
aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa
recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello
originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il
potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato
a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del
professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati
in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette
obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l'opponibilità
dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di
sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel
caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la
tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del
consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni,
deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni
all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova,
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro
competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un
diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione
sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di
un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il
disposto dell'articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può,
in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un
giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore;
b) modificare, qualora sussista un
giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un
congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza
preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere
n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di
qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente
convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di
recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n)
e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto
valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui
prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o
di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista,
nonche' la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del
comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove
consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano
espressamente descritte.
Art. 34.
Accertamento della vessatorietà delle clausole
1. La vessatorietà di una clausola e'
valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del
contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della
sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro
collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio
della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto,
ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali
elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che
riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di
disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali
delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione
europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli
elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante
sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista
l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado
siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di
specifica trattativa con il consumatore.
Art. 35.
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le
clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali
clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una
clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si
applica nei casi di cui all'articolo 37.
Art. 36.
Nullità di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai
sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido
per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque
oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la
responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni
del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso
di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c) prevedere l'adesione del
consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità
di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio
del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei
confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della
declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. E' nulla ogni clausola contrattuale che,
prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento
più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 37.
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei
consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei
professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o
l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano
l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice
competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività
ai sensi del presente capo.
2. L'inibitoria può essere concessa,
quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il
provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a
diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente
articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei
consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo
140.
Art. 38.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal codice, ai
contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le
disposizioni del codice civile.
|