Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si
applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo
effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo,
si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui
sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.
Capo II
CARATTERI DELLA PUBBLICITÀ
Sezione I
Pubblicità ingannevole e comparativa
Art. 19.
Finalità
1. Le disposizioni della presente sezione
hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli
interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche' di
stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese,
veritiera e corretta.
Art. 20.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si
intende:
a) per pubblicità: qualsiasi
forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di
un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo
scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o
il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di
opere o di servizi;
b) per pubblicità ingannevole:
qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione
sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali
e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere
ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che,
per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;
c) per pubblicità comparativa:
qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
d) per operatore pubblicitario: il
committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso
in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del
mezzo con cui il messaggio pubblicitario e' diffuso ovvero il responsabile
della programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 21.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità sia
ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in
particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o
dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine
geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui
questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi
vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche
e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio,
le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni
altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.
Art. 22.
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la
pubblicità comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del
presente codice;
b) confronta beni o servizi che
soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o
più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul
mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o
denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi,
beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti
denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la
stessa denominazione;
g) non trae indebitamente
vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione
commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un
servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un
marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di
cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati
addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio
pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a
un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine
finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia
ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso,
che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
Art. 23.
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere chiaramente
riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere
distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità
grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e
simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del
contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del
messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della
garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo
facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente
le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicità
subliminale.
Art. 24.
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei
consumatori
1. E' considerata ingannevole la pubblicità
che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la
sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 25.
Bambini e adolescenti
1. E' considerata ingannevole la pubblicità,
che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa,
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed
adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali
sentimenti degli adulti per i più giovani.
Art. 26.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le
attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro
associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive,
nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in
relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico,
possono chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità
ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della
presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con
provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità
ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
all'operatore pubblicitario e, se il committente non e' conosciuto, può
richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può
inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del
mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del
messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi,
nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3
e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che
l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati
di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o
interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte
nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario e'
stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana
ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con decisione
motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora
portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già
iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la
pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche', eventualmente,
di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la
pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto
illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il ricorso
l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della
durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di
cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi
pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità,
nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per
l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria e' stabilita,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre
la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
11. In caso di inottemperanza alle
richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni adottate
dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle
violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e
29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve
essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorità.
13. Ove la pubblicità sia stata assentita
con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di
pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle
loro associazioni e organizzazioni e' esperibile in via giurisdizionale con
ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
14. E' comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza
sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche', per quanto
concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in
violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa
protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine
riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese,
beni e servizi concorrenti.
Art. 27.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere
che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari
e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un
organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità
sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto
legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione
del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.
L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del
procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
Art. 28.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,
comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi
relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di
pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di
televendita.
Art. 29.
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni forma
di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non
devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il
gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o
ripugnanza.
Art. 30.
Divieti
1. E' vietata la televendita che offenda la
dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità,
offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente.
E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di
tabacco.
2. Le televendite non devono contenere
dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o
i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in
particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del
servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità
della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone
rappresentate.
Art. 31.
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i
minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti
e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico
ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad
acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la
credulità;
b) non esortare i minorenni a
persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare
fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in
situazioni pericolose.
Art. 32.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e
fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i
contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III,
capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche'
le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle
televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di
cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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