Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo,
si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono
dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei
prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi
informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da
chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione
impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto
delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del
settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
Capo II
INDICAZIONE DEI PRODOTTI
Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti
destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o
merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o
marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato
fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di
materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o
all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai
metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali
precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.
Art. 7.
Modalità di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6
devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento
in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma
1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche'
sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione del
presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in
direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme
nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni
nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente
capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai
consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al
presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche
in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non
inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che
utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
Art. 10.
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con
il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per
i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione
compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie
di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non e' obbligatorio
riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi
in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti
nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8
febbraio 1997, n. 101.
Art. 11.
Divieti di commercializzazione
1. E' vietato il commercio sul territorio
nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in
forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli
6, 7 e 9 del presente capo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte
IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene
alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui
all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823
euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo
riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità
poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi
e' la residenza o la sede legale del professionista.
Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ DI INFORMAZIONE
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unità di misura
Art. 13.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende
per:
a) prezzo di vendita: il prezzo
finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità
del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di misura: il
prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una
quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato
o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità
diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato
sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione
preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un
prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua
natura o delle sue proprietà;
e) prodotto venduto a collo:
insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato:
l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore
ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui
e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in
parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa
essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
Art. 14.
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del
consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di
vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità
di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve
essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e'
indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed
i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando e'
indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui
all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in
occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di
alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle
vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e
d'antiquariato.
Art. 15.
Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si
riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in
vigore.
2. Per le modalità di indicazione del
prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari
preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o
surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del
prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per
unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di
misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente
commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per
uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici
di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli
effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo
visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
Art. 16.
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo
dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale
indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da
considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi
che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto
1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita
a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura
posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei
distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere
mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che
siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o
preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati,
contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte
del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che
possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attività produttive,
con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al
comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non
alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
Art. 17.
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo
per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente
capo e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi
previste.
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