Art. 142.
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter,
l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del
codice civile sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si
applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del
consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.».
Art. 143.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal
codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare
al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore
devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste
dal codice.
Art. 144.
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul
codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante
esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche
disposizioni in esso contenute.
Art. 145.
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni
adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione
e informazione del consumatore.
Art. 146.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva
85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n.
126, così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
norme per l'informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in
materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti «tutto compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998, n.
281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così
come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto
legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo
2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con
riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di
cui all'articolo 138;
g) il decreto legislativo 9
novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE,
concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di
beni immobili;
h) il decreto legislativo 22
maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa
alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che
modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che
modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa;
m) il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa
alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti
ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23
aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa
alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo 18 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell'articolo 125
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis,
1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies,
1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del
codice civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49,
recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi
di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del
presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva
79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai
fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE,
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE,
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini
della protezione dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.
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