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CODICE DEL CONSUMO

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CIRCOLARE 24 GENNAIO 2006, N. 1

CIRCOLARE 24 GENNAIO 2006, N. 1

Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Codice del consumo, a norma dell’articolo 7

della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.

(pubblicata su GU n. 25 del 31-1-2006)

Ministero dell’economia e delle finanze

Agenzia delle dogane - Area centrale

gestione tributi e rapporto con gli utenti

UNIONCAMERE

Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura

Comuni

Confindustria

Confapi

Confcommercio

Confesercenti

Associazioni dei consumatori

L’art. 6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce quali debbano essere le indicazioni

minime riportate sui prodotti o le confezioni destinati al consumatore e commercializzati

sul territorio nazionale. La ratio della disposizione è quella di tutelare il consumatore

nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per

poter valutare e scegliere in maniera consapevole. Con riferimento a tale disposizione

sono da precisare i seguenti aspetti.

1) L’art. 8 del codice del consumo stabilisce:

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche

disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle

relative norme nazionali di recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del

consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Ai sensi di detta norma la disposizione dell’art. 6 del codice del consumo, riveste

un ambito di applicazione generale: regola le fattispecie non disciplinate in modo

specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo

prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha

previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati

nel predetto art. 6. Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni

che includono le informazioni specificamente previste dall’art. 6 del codice

del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che

devono essere applicate, disponendo, come detto, l’art. 6 in via sussidiaria e complementare.

2) Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del medesimo art. 6 del codice

stabilisce l’obbligatoria indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato

fuori dall’Unione europea. Riguardo a detto precetto, che è una disposizione innovativa rispetto all’art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto presente, in

ordine alla sua concreta operatività, quanto previsto dal successivo art. 10 del

codice che, al comma 1, demanda ad un decreto interministeriale la disciplina degli

aspetti attuativi dello stesso. In via transitoria, il comma 2 dell’art. 10 del codice,

che ha trasfuso nell’opera di semplificazione le norme della legge n. 126 del 1991,

ha garantito la continuità nell’applicazione della norma previgente stabilendo che

«Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore

le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

8 febbraio 1997, n. 101». Conseguentemente, l’art. 6 del codice del

consumo, troverà completa attuazione contestualmente all’entrata in vigore del

provvedimento di attuazione espressamente previsto dall’art. 10, comma 1, del

codice. Peraltro, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell’art. 6

del codice del consumo consentirà di disporre in ordine ai profili applicativi della

norma in questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della normativa

settoriale già emanata.

3) Per quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge l’obbligo in merito

alle prescrizioni dell’art. 6 del codice del consumo si fa presente che il successivo

art. 7 stabilisce che detto obbligo sorge nel momento in cui il prodotto è posto in

vendita e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso. Ne deriva che non

sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase di immissione in libera pratica dei

prodotti e cioè al momento in cui lo stesso viene immesso in circolazione

nell’Unione europea, per cui l’assenza delle predette indicazioni nel processo distributivo

anteriore alla messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale non configura

violazione della disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito

di cui all’art. 6 del codice.

Roma, 24 gennaio 2006

Il Ministro

Claudio Scajola

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