CIRCOLARE 24
GENNAIO 2006, N. 1
Articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Codice del
consumo, a norma dell’articolo 7
della legge 29
luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.
(pubblicata su
GU n. 25 del 31-1-2006)
Ministero dell’economia
e delle finanze
Agenzia delle
dogane - Area centrale
gestione
tributi e rapporto con gli utenti
UNIONCAMERE
Camere di
commercio, industria,
artigianato e
agricoltura
Comuni
Confindustria
Confapi
Confcommercio
Confesercenti
Associazioni
dei consumatori
L’art. 6 del
codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, di
seguito denominato codice, stabilisce quali debbano essere le indicazioni
minime
riportate sui prodotti o le confezioni destinati al consumatore e
commercializzati
sul territorio
nazionale. La ratio della disposizione è quella di tutelare il consumatore
nella fase in
cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per
poter valutare
e scegliere in maniera consapevole. Con riferimento a tale disposizione
sono da
precisare i seguenti aspetti.
1) L’art.
8 del codice del consumo stabilisce:
1. Sono
esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di
specifiche
disposizioni
contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle
relative norme
nazionali di recepimento.
2. Per
i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del
consumatore,
le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Ai sensi di
detta norma la disposizione dell’art. 6 del codice del consumo, riveste
un ambito di
applicazione generale: regola le fattispecie non disciplinate in modo
specifico, e
quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non
esistendo
prescrizioni
in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha
previsto che
siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati
nel predetto
art. 6. Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali
disposizioni
che includono
le informazioni specificamente previste dall’art. 6 del codice
del consumo,
ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che
devono essere
applicate, disponendo, come detto, l’art. 6 in via sussidiaria e
complementare.
2) Tra
gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del medesimo art. 6 del
codice
stabilisce l’obbligatoria
indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato
fuori dall’Unione
europea. Riguardo a detto precetto, che è una disposizione innovativa
rispetto all’art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto
presente, in
ordine alla
sua concreta operatività, quanto previsto dal successivo art. 10 del
codice che, al
comma 1, demanda ad un decreto interministeriale la disciplina degli
aspetti
attuativi dello stesso. In via transitoria, il comma 2 dell’art. 10 del
codice,
che ha
trasfuso nell’opera di semplificazione le norme della legge n. 126 del
1991,
ha garantito
la continuità nell’applicazione della norma previgente stabilendo che
«Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore
le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
8 febbraio
1997, n. 101». Conseguentemente, l’art. 6 del codice del
consumo,
troverà completa attuazione contestualmente all’entrata in vigore del
provvedimento
di attuazione espressamente previsto dall’art. 10, comma 1, del
codice.
Peraltro, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell’art. 6
del codice del
consumo consentirà di disporre in ordine ai profili applicativi della
norma in
questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della
normativa
settoriale
già emanata.
3) Per
quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge l’obbligo in
merito
alle
prescrizioni dell’art. 6 del codice del consumo si fa presente che il
successivo
art. 7
stabilisce che detto obbligo sorge nel momento in cui il prodotto è posto
in
vendita e non
nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso. Ne deriva che non
sono
obbligatorie le riferite indicazioni nella fase di immissione in libera
pratica dei
prodotti e
cioè al momento in cui lo stesso viene immesso in circolazione
nell’Unione
europea, per cui l’assenza delle predette indicazioni nel processo
distributivo
anteriore alla
messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale non configura
violazione
della disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito
di cui all’art.
6 del codice.
Roma, 24
gennaio 2006
Il Ministro
Claudio
Scajola
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