PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE
DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo
la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano
un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti
farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a
permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio
grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per
l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la
notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni
disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite
dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono
di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio
incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di
qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare
l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle
misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di
commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui
Paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse
valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti
stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli
articoli 11 o 12 e' intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una
sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono
quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della
sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora
tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti
previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori,
nonche' la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi
generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui
all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio,
del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8
definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni
richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la
Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito
ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti
informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se
intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve
tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle
informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed
al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di
propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri
devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni
richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma
dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la
Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui
al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto e' stato immesso
sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei
confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione
della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la
diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare
che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di
provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari
pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di
prove o analisi. Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi
di notifica delle misure la cui portata e' limitata al territorio nazionale
e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati
al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano
immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle
misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la
gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono
elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura
di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i punti di
contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi,
importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a
partire da tali territori.
10. La responsabilità delle informazioni
fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno
funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a
catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno
stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
|