Servizi finanziari di cui all'articolo 51,
comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di
riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o
di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui
all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societą di
investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivitą che
beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della
seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivitą
di assicurazione e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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