Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi
radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio
adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi
elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di
edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee
elettriche, di strade e di strade ferrate, nonche' all'uso di macchinari e
di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio
della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del
comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte e' dovuto un
equo indennizzo.
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di
antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni
di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di
antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla
ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi
radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed
accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà,
secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprietà medesima od
a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle
antenne l'articolo 91, nonche' il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati
secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi
di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del
proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennità che, in
mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità
giudiziaria.
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, e' vietato immettere in commercio o importare nel territorio
nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo,
apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica
non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la
eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e
l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono
subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una
attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione
di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, e' effettuata la designazione
degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati
di rispondenza previsti dal comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
1. E' vietato arrecare disturbi o causare
interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si
applica il disposto dell'articolo 97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni
di cui all'articolo 210 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga
alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti
elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle
apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui
all'articolo 210.
Art. 213
Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle
attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da
propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od
impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di
cui all'articolo 208.
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici,
per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia
richiesta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
240,00 a euro 2.420,00 .
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare
autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o
soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più
grave.
2. Alla stessa sanzione e' sottoposto
chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella
autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del
registro di stazione.
Art. 216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali -
Inosservanza di norme - Sanzioni
1. Le sanzioni previste dall'articolo 215,
comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od
aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere
direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed
al sequestro degli apparecchi.
Art. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di
soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello
emesso dalle radioboe d'emergenza, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato
punito con pena più grave.
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