Capo VI
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
Art. 198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
1. Il servizio radioelettrico mobile
aeronautico e' un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni
di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche
le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di
radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano
sulle frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate.
Art. 199
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per
aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della
navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio
radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal
regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
Art. 200
Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti
tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a
bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari
che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltą di
installarli.
Art. 201
Licenza di esercizio
1. Ogni stazione radioelettrica, installata
a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico
nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata
dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio
non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza
della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di
navigabilitą.
Art. 202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La licenza di esercizio si intende
revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro
aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo
successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e
dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda
alle condizioni contenute nella licenza stessa.
Art. 203
Installazione d'ufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del
proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle
stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle
prescrizioni di cui al precedente articolo 200.
Art. 204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il Ministero ha facoltą di far
ispezionare dall'autoritą competente ai sensi della vigente normativa gli
apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di
accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di
constatarne l'efficienza.
Art. 205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo
territoriale
1. E' vietato agli aeromobili italiani o
stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni
radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni
previste all'articolo 98.
Art. 206
Abilitazione al traffico.
1. La licenza di esercizio di cui
all'articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le
comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolaritą del volo.
Art. 207
Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche
a bordo degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle
autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a
bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle
comunicazioni.
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