Capo V
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
Art. 193
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unitą da diporto devono essere
munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui
installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti. 2. Si
applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Art. 194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da
diporto
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo
di navi da diporto, l'autorizzazione all'esercizio e' rilasciata dal
Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai
fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di
radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi
obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio
di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi da
diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la
salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche
contabile, delle stazioni radioelettriche e' affidato ad imprese titolari di
apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti
i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non
rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza
pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e'
affidato all'armatore.
Art. 195
Contributi
1. I soggetti di cui all'articolo 194
devono corrispondere i contributi di cui all'articolo 185.
Art. 196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri
funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi
da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessitą.
2. Le ispezioni straordinarie sono
effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza
che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici
possono essere richiesti all'autoritą marittima portuale dalla societą che
gestisce il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li
rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie
potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti
necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del
titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione
dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste
esclusivamente a carico del destinatario di tali attivitą.
Art. 197
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito
dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto
si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi
radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
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