Capo IV
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
Art. 188
Navi da pesca: norme tecniche radionavali
1. Le navi destinate alla pesca marittima
devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi
obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza
lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
Art. 189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da
pesca
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo
delle navi da pesca, l'autorizzazione all'esercizio e' rilasciata dal
Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176.
Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle
radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere
elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel
rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia
della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle
stazioni radioelettriche e' affidato ad imprese titolari di apposita
autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i
requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano
nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica,
l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato
all'armatore.
Art. 190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi
da pesca le societą di gestione di cui all'articolo 189 sono tenute ad
utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 191
Contributi
1. I soggetti di cui all'articolo 189
devono corrispondere i contributi indicati nell'articolo 185.
Art. 192
Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal
presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate
alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei
servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
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