Capo III
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione I - Disposizioni
generali
Art. 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
1. Il servizio radioelettrico mobile
marittimo e' un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e
stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al
quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di
salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile
marittimo via satellite e' un servizio effettuato tra stazioni terrene
radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra
stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le
stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa
per la localizzazione dei sinistri.
Art. 165
Definizione di nave - Altre definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si
intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi
militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al
servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni
date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
Sezione II - Prescrizioni ed
obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle
navi
Art. 166
Norme tecniche radionavali
1. Il Ministro delle comunicazioni, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo
delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia
obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia
facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere
impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti
tecnici previsti dalla normativa vigente.
Art. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi -
Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle
stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio
cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 168
Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo
comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad
apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del
secondo comma dello stesso articolo, e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere
concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio
di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.
Art. 169
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di
navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati
radioelettrici di determinate caratteristiche.
Art. 170
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al
trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza
pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle
normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in
mare.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e
l'espletamento del servizio.
Art. 171
Installazioni d'ufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese
dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e
degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le
quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti,
ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse
nazionale.
Art. 172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque
territoriali
1. E' vietato di fare uso delle stazioni
radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio
mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da
diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo
per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di
urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la
terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle
stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF),
qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si
applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di
comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali
stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati
porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per
ragioni connesse alla operatività delle Forze armate.
4. L'autorità marittima portuale ha facoltà
di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di
accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla
inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al
comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode
della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle
porte od il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal
comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali,
salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o
richiesta di soccorso e sempreche' manchi la possibilità di comunicare
comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche
provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità
degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei
funzionari del Ministero, nonche' dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e della difesa, all'uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo
sono puniti con l'ammenda da euro 120,00 a euro 485,00.
Art. 173
Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando l'obbligo del giornale
radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni
internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonche'
alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal
capoposto o dall'operatore unico alla società che gestisce il servizio
radioelettrico di bordo, ai sensi dell'articolo 183.
Sezione III - Sorveglianza
sul servizio radioelettrico di bordo
Art. 174
Autorità del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle
navi e' posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile
della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza
di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le
comunicazioni elettroniche.
Art. 175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo
svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica
delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e
facoltativi nonche' sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto
della legislazione vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo
svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all'articolo 159,
sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici
costieri, nonche' sulla qualificazione del personale addetto.
Art. 176
Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri
funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza
pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni
della normativa vigente in materia, e' necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici
obbligatori;
c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183,
comma 2, in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate
da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di
corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie
dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società
che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2,
o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui
all'articolo 183, comma 3.
5. Il Ministro delle comunicazioni ha
facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del
collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia
fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e
straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le
indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed
al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
7. Il Ministro delle comunicazioni,
d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente, può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli
organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.
Art. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni
risulterà da apposito verbale da consegnarsi all'autorità marittima ed, in
copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di
cui all'articolo 183, comma 2.
Art. 178
Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui
all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della
società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di
surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Sezione IV - Categorie delle
stazioni radioelettriche di nave
Art. 179
Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai
fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle
seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera
continuativa per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al
giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al
giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8
ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette
sarà assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà
essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui
all'articolo 183.
Sezione V - Personale delle
stazioni radioelettriche di bordo
Art. 180
Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
1. Il personale addetto al servizio
radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di
abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o
dalle vigenti norme nazionali.
Art. 181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni
radioelettriche di nave per il servizio
della corrispondenza pubblica 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di
cui all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle
stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica,
sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT.
Art. 182
Sanzioni disciplinari
1. Al personale addetto al servizio
radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni
commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni
previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità
marittime anche su proposta del Ministero, nonche' le sanzioni contemplate
dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale
addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare,
il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei
trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.
Sezione VI - Disposizioni in
materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo
Art. 183
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo
delle navi e' rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio,
previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli
apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano
essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di
esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel
rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia
della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle
stazioni radioelettriche e' affidato ad imprese titolari di apposita
autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i
requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano
nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica,
l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato
all'armatore.
Art.184
Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le società
di cui all'articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi
contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la
salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 185
Contributi
1. Le società di gestione di cui
all'articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di
cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti
contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della
presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed
esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente
la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli
specifici contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 186
Autorizzazione all'esercizio radioelettrico
1. Per le classi di navi di cui
all'articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160
e' rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano
nei casi di cui all'articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di
corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 e'
accordata all'armatore.
Art. 187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale
di cui all'articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni
e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui
all'articolo 186 e' dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave
dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti
richiesti per il rilascio della stessa.
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