Capo II
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITA' DI
OPERATORE
Art. 162
Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione
trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od
aeronautico, anche di quelle solo riceventi, e' necessario che il personale
operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal
Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non e'
prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze
armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero
dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi
d'istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle
Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie
della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non
adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni ha
facoltą di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma
2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti,
per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non
sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore,
ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata
dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione
dipendono.
Art. 163
Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
delle comunicazioni sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalitą di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l'ammissione agli esami;
e) le prove d'esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di
abilitazione.
2. Dall'emanazione del regolamento di cui
al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed
i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti
esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5
dell'allegato n. 25.
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