Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 158
Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni
radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di
cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, e' subordinato alla accettazione delle
caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di
svolgimento del traffico.
Art. 159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della
navigazione marittima
1. Ferme restando le norme vigenti in
materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza
sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla
sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale
servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione
generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete di stazioni costiere
allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene
allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del
suddetto provvedimento, all'uopo individuato dal Ministero, sono regolati
mediante uno specifico accordo tra le parti.
2. All'impianto ed all'esercizio delle
stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il
Ministero della difesa. L'impianto e l'esercizio da parte delle
Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di
frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via
satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, ad eccezione di
quelle di cui al comma 1, e' sottoposto al consenso di cui all'articolo 100,
che e' rilasciato previa verifica della compatibilità con la rete di cui
allo stesso comma 1 del presente articolo.
Art. 160
Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione
radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale
all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal
Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio
di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
Art. 161
Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi
quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere
alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente
da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
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