Capo I
IMPIANTI SOTTOMARINI
Art. 146
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori
delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che
tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione
del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od
impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, e' punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro
1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di
comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
Art. 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque trova in mare, o dal mare
rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini
od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione
elettronica e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in
porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più
vicina.
2. Chi non osserva l'obbligo di cui al
comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a
euro 350,00.
Art. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione
elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a
spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro
1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano
l'impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività
indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od
altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica e'
punito ai sensi dell'articolo 147, ma le pene sono aumentate.
Art. 149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. E' punito con la reclusione fino a sei
mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali
da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un
cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per
impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al
deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da
parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di
comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a)
del comma 1, la sanzione e' aumentata, se l'autore della rottura o del
danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda
la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo
arrivo.
Art. 150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147
non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni,
sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di
comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la
propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro
1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità
del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le
ventiquattro ore dal loro arrivo.
Art. 151
Inosservanza della disciplina sui segnali
1. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui
segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo
in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene
lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare
un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di
forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione
dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di
miglio nautico.
Art. 152
Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai
cavi sottomarini
1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi
e con l'ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza
minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può
conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un
segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla
distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo
sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono
in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo
utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi
all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma
questo termine non può eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti
alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali
destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
Art. 153
Competenza territoriale.
1. Se i reati di cui al presente Titolo
sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza e' determinata
secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei
reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere
giudicato nello Stato, la competenza territoriale e' determinata secondo le
norme del Codice di procedura penale.
Art. 154
Reati commessi in alto mare.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra
o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della
Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano
ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave
commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla
stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave
l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di
tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1
possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I
verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale
appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono
nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili,
apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali
comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di
quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua
presenza.
Art. 155
Rifiuto di esibire i documenti
1. Il comandante di una nave italiana che
si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati
nell'articolo 154, e' punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni
se il rifiuto e' opposto ad ufficiali della marina militare.
Art. 156
Pubblico ufficiale.
1. Gli ufficiali che, ai sensi
dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi
indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati
previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale
facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi
italiane.
Art. 157
Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti
dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e
seguenti del codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima
parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si
osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
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