Capo VII
RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. L'attività di radioamatore consiste
nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso
di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di
studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa
autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della
radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di
natura economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto
l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile
anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L'attività di radioamatore e'
disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26.
4. E' libera l'attività di solo ascolto
sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto
e l'esercizio di stazioni di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe
B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale
di classe A e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze
attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al
servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con
potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale
di classe B e' abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui
al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza
massima di 50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire l'autorizzazione generale
per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che
il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di
classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di
cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. L'impianto e l'esercizio della stazione
di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello
Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di
reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e
sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo
107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139,
comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui
all'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà
o la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e'
assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non
dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito
dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui
all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni
dall'assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla
CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad
esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata
su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto
delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 137,
comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti
alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero
l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle
prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto e l'esercizio della stazione
di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero e'
soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti
nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. L'Autorità competente può, in caso di
pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico,
autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti
oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori
di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni
sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del
Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località,
della durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori
legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni
recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale
per l'installazione e l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di
stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la
stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139
relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da
una sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche,
l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e
legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa
dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della
scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione
viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro
attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei
detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella
dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e
dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento
dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di
stazioni di radioamatore.
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in "banda
cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p),
sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi
dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i
quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonche' ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attività di cui al
comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e
sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono
presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo
36 dell'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà
o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che
effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare
alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
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