Capo VI
SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
Art. 130
Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale,
per il quale e' richiesta l'autorizzazione generale, e' un servizio di
radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni
mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare
comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo
prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di
chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in
tecnica multiaccesso e' un sistema che consente, attraverso una o più
stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e
numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale
numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial
Trunked Radio), così come definita dall'ETSI (European
Telecommunication Standard Institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA
con l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito
regolamento, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF
elencate nell'allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate
nell'allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile
professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in
tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in
tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le
frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile
professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da
assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica
multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio
necessarie al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le
fasce di cui all'allegato n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in
numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore
del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo
previsto dall'articolo 133.
Art. 132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile
professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 130, le
frequenze indicate nell'allegato n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono
essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1
da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione
CEPT/ERC/DEC (96)04.
Art. 133
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in
tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del
Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto
mesi dalla suddetta data.
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