Capo V
IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA
CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO
Art. 126
Concessione dei diritti individuali di uso
1. L'impianto ed esercizio di una stazione
radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza e' subordinato alla
concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali
di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti
individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura
pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di
diritti individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni
radioelettriche e' consentito a sussidio di attivitą industriali,
commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
Art. 127
Stazione radioelettrica
1. Ogni stazione radioelettrica che operi
su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di
esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la
relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della
frequenza assegnata, nonche' i dati significativi della stazione stessa.
Art. 128
Risorsa di spettro radio
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro
radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto
interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto
stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare
la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se
necessario, a revocarli.
Art. 129
Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso
ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma
8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano
esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal
piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
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