Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 112
Validità
1. Le autorizzazioni generali
hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro
scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
2. L'interessato può indicare
nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel
comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo
rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni
dall'articolo 107.
3. Possono essere richieste
autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all'anno. Tali
autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25.
Art. 113
Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista
dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la
dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere
designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il
Ministero.
Art. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può conseguire l'autorizzazione
generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e
sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 115
Obblighi
1. Il titolare di
autorizzazione generale e' tenuto, nel corso di validità del titolo, ad
ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per
l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla
sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonche' al cambio delle
frequenze.
2. Il soggetto, titolare di
autorizzazione generale, e' tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale,
nonche' le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in
tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione
o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle
aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato e' tenuto ad
acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle
autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati
nell'allegato n. 25.
Art. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale
e' tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari
all'accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività
di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno
facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli
interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle
disposizioni recate dal presente Titolo e' svolto, ferme restando le
competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai
quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla
autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno,
indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha
effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni
possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del
Ministero.
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le
attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche
stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza
elettrica e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche previste
in materia di conformità tecnica.
Art. 120
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve
conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono
definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle
apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle
apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
Art. 122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione
1. E' consentito ai soggetti autorizzati
all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso
privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso
alle reti pubbliche di comunicazione. E' comunque necessario il previo
consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari
di diritti individuali di uso delle frequenze.
2. E' consentita l'interconnessione fra
reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica
utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla
protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti,
oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di
protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la
sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per
l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale e' presentata
apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto
tecnico.
Art. 123
Sperimentazione
1. E' consentita la sperimentazione di
sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione
temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione.
L'autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni,
rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da
effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di
valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti,
entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
Art. 124
Reti e servizi via satellite
1. Il conseguimento delle autorizzazioni
generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via
satellite per uso privato e' disciplinato dalle disposizioni di cui
all'articolo 107.
Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le
autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino
alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del
presente Titolo.
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