Capo III
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE
Art. 108
Reciprocità
1. Il rilascio di
autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi
può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal
Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere
situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la
cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi
articoli.
2. Analoga autorizzazione può
essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi
internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in
materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze
diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze
diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano
anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche,
installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si
richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli
accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.
Art. 109
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il rilascio di una
autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando il disposto del comma
3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione
di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della
rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite
le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al
traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato
di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e
qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a
quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale
tecnicamente idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o
disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per
la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti
dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi,
sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle
assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni
radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano
suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello
Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte
delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo
dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica
dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto
e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
Art. 110
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. Per il rilascio della
autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate
debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le
località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle
apparecchiature.
2. L'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli
affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono
specificare le condizioni alle quali e' subordinato l'impianto e l'esercizio
degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale
rinnovo.
Art. 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui
all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di
inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle
clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere
revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso
di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del
Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
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