Capo II
CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. L'autorizzazione generale
e' in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del
relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una
assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione
elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di
frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con
protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi,
compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in
particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore
nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In
particolare l'autorizzazione generale e' richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS,
ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico
ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al
soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al
controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla
sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese
industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza,
fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni
nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una
stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse
collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a
breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e
delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi
all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan
al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti
necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle
prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le
caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le
apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna
protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto
raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03,
tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai
sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito
del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB",
sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata
selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non
intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di
effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o
comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo
l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.
2. Sono altresì di libero
uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite,
per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non
sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del
servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le
caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati
radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare
sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può
essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99,
comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.
Art. 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire
un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui
all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato e'
tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello
riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il
richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi,
quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della
popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui
all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti
d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in
conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale
dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di
copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di
canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto
abilitato, e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16.
Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del
sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si
intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione
antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero, entro sei
settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento
necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze
comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo
all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta
comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta
impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali
applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale
delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una
gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non
discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle
frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende
espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b),
e' tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello
riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene
le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le
caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove
previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del
pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' quello
dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di
salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere
allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed
esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad
onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione
antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di
rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo
relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni
radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta
del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero
la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero
ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere
iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo
versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui
all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto e'
tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al
modello riportato nell'allegato n. 18.
10. Nei casi di cui
all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto e'
tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al
modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta
eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di
cui al comma 10 e' effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste
marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero,
presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso
nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di
esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui
ai commi 1, 5, 9 e 10 nonche' la domanda di cui al comma 2 risultano carenti
rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di
cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non
oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le
integrazioni necessarie, che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta
giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non
pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non
provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione
generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola
volta, a richiesta dell'interessato.
14. Ogni variazione degli
elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si
intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione,
deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare
dell'autorizzazione generale e' tenuto a conservare copia della
dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali
di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono
essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla
presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e
cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la
sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto
cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione
medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero
richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla
data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o
documenti.
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