Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato
1. L'attività di
installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni
elettroniche ad uso privato e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve
le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che
prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della
protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del
presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non
appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza
applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di
piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali
cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attività di
installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad
uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata
ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato
presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare
ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da
loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di
comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce
denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato e' abilitato ad
iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le
disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le
attività di cui all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso
esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio
fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore
purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una
parte di proprietà del privato con altra comune, purche' non connessi alle
reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo
o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si
considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere
permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio
pedonale o di mezzi.
Art. 100
Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni dello
Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla
costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel
caso di assegnazione di frequenze, e' necessario il consenso del Ministero,
relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità
di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma
1 non e' richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e
sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti e'
necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2
si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa
parte, nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un
accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare
nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.
Art. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di
autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di
comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di
pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità
naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali
risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare,
per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso
privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o
comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo
stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo
svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle
comunicazioni.
Art. 102
Violazione degli obblighi.
1. Chiunque installa od
esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver
ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od
esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver
conseguito l'autorizzazione generale, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore e' tenuto,
in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui
all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
4. L'effettuazione di servizi
di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto
indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi
di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto
previsto per le autorizzazioni generali e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per
effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti
al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma
pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere
inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai
provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo restando quanto
disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a
disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a
spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto
stesso.
8. L'accertamento delle
violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo,
spetta al Ministero.
Art. 103
Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza
degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei
contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa
fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca
allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore
inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza
dall'autorizzazione generale e' pronunciata quando venga meno uno dei
requisiti previsti dal Codice.
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