Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 96
Prestazioni obbligatorie
1. Le prestazioni a fini di
giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di
informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono
obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le
predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative
alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio
nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle
prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonche' il ristoro dei costi
sostenuti. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il
repertorio e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza
degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica
l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del
decreto di cui al comma 2, continua ad applicarsi il listino adottato con
decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7
maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di
negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire
la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può
intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di
accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attività
che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica
od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi
dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale.
2. Fermo restando quanto
disposto dal comma 1, e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai
servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei
confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa,
gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a
5.000,00 euro.
Art. 98
Sanzioni
1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e
fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione
generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la
installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima
e' di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la
installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o
televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
e' ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora
o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza
trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti
territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione
amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso,
al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al
periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non
inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai
provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto
disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può
provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o
sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione
degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima
stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e
fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato
ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e
con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e
delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo
le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle
comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle
rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano
le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
11. Ai soggetti che non
ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal
Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro
250.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità
in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi
significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato
una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non
superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai
commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti
amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di particolare gravità, o
reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità,
secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la
sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la
revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei
predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra
responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo
nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione
delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonche'
nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
17.000,00 ad euro 250.000,00.
14. In caso di violazione
degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero
commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro
250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare
gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero
può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale
inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il
Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza
delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95,
indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero
o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
17. Restano ferme, per le
materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1,
commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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