Capo V
Disposizioni relative a reti ed impianti
Art. 86
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
1. Le autorità competenti
alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti
decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non
discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le
domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto
di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di
comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse,
ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica
diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti
salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto
attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad
ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la
normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le
disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle
servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa
dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti,
le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della
navigazione.
6. L'Autorità vigila
affinche', laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province,
i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione
strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al
comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti
radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad
inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la
descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A
e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione
delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei
modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può
delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le
comunicazioni trasmessegli.
Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di
infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di
servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla
protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto
nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti
locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a
livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 f ebbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione
alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata
all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al
richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al
modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine
della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione
del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione,
attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della
CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data
precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di
installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in
singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attività,
conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al
modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero
della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma
1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello
locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i
dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del
procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni
dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9
inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
6. Nel caso una
Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il
responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono
parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati,
nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione
dissenziente.
7. La conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi'
come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato
dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di
servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di
autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo,
nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta
giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta
eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più
brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal presente comma.
10. Le opere debbono essere
realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione
del silenzio-assenso.
Art. 88
Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di
opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo
pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza
conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al
modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla
figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del
procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla
data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7
inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
3. Entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del
procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di
servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente
interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi'
come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori.
5. Qualora il motivato
dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di
servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio
dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi
indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società
controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie.
7. Trascorso il termine di
novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che
l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima
si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e
comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il
termine e' ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà
di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al
modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i
soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi
per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione
demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del
soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8,
la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute
o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il
Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di
cui all'articolo 93, nessuna altra indennità e' dovuta ai soggetti
esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree
pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o
privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione
elettronica.
11. Le figure giuridiche
soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono
rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di
autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività
strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di
manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero,
ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui
all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito
archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive
esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo,
sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie,
di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a
condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività
istituzionali.
Art. 89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che
fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare
infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di
sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali
della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo,
l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia
la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in
materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento
di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente
articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa
di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla
pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione
urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la
condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad
un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica od adottare
ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto
dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo
11, stabilendo altresi' i criteri per la ripartizione dei costi della
condivisione delle strutture o delle proprietà.
3. Qualora l'installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione
di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono
provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al
Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un
apposito archivio telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione
elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione
in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio
delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione
del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione
dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica,
possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria
istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In
assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i
provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità
delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3
e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88.
Art. 90
Pubblica utilità - Espropriazione
1. Gli impianti di reti di
comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e
le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno
carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di
comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente
privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del
Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione
patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e
delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte
degli uffici tecnici erariali competenti.
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti di
comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi
senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario,
sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei
lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a
prospetto.
2. Il proprietario od il
condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al
passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di
sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli
inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra
installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero
uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a
sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale
dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal
presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del
servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle
infrastrutture.
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili,
cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul
suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del
consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio
statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed e'
subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in
apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal
progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta
all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la
servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3
e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di
imposizione della servitù e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente
allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle
condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre
facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi
la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi,
ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito
nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la
servitù.
8. Il proprietario che ha
ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui
ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma
ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia
di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice
amministrativo.
Art. 93
Divieto di imporre altri oneri
1. Le pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre,
per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che
forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere
indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie
per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola
d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro
onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di
cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto
previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero
dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie
di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507.
Art. 94
Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà
dei concessionari
1. Per la realizzazione e la
manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può
essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite
in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di
recinzione.
2. La servitù e' imposta con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del
decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei
lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio,
sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità
da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del
fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro delle
comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le
modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito
dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento
per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di
bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in
ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio
competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù
stessa.
6. Qualora il concessionario
proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a
modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità,
e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione
elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi,
avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da
eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per
frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di
comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei
propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il
concessionario proprietario dell'autostrada e' tenuto a mettere a
disposizione.
8. Le disposizioni del
presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non
espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui
al presente Capo.
Art. 95
Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
1. Nessuna conduttura di
energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può
essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si
sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle
norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della
energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al
comma 1 e' rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per
territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni
di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno
1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze
con linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti
dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775.
3. Nei casi di cui al comma 2,
lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con
impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne
subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla
data di presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione di
qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui
relativi atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del
Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni
controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a
carico dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica
sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o
spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto
il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto
previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore
delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni
metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di
comunicazione elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal capo
dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi
di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica
sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti
elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle
ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere
osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica
sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di
impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità
competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione
elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo
spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i
disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende
necessarie.
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