Capo IV
SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sezione I
Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale
Art. 53
Disponibilità del servizio universale
1. Sul territorio nazionale i
servizi elencati nel presente Capo sono messi a disposizione di tutti gli
utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere
dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila
sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorità determina il
metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio
universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità limita le
distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o
ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali,
tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
Art. 54
Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
1. Qualsiasi richiesta
ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica
e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili
al pubblico in postazione fissa e' soddisfatta quanto meno da un operatore.
Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
2. La connessione consente
agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali,
nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto
delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T, e deve
essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet.
Art. 55
Elenco abbonati e servizi di consultazione
1. Sono accessibili agli
utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni
pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di
appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme,
approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una
volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila
sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione
dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità,
qualità e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e
fintantoche' il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al
servizio di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b),
non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il
Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli
operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma
1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati
personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
5. L'Autorità assicura che le
imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di
non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni
loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro
delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono
disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da
parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero
di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa e' tenuta a
rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione
dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di
tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono
identificati al momento dell'attivazione del servizio. L'autorità
giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero
dell'interno.
Art. 56
Telefoni pubblici a pagamento
1. Nel rispetto delle
disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le imprese mettono a
disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze
ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero
di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonche' di
qualità del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente comma.
2. Il Ministero, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, previa
consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua
le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma 1 o servizi analoghi
sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere
prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.
3. Le chiamate d'emergenza dai
telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico
europeo '112' o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate
gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il
Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
Art. 57
Misure speciali destinate agli utenti disabili
1. L'Autorità adotta, ove
opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili
fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici
accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi
relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti
finali.
2. L'Autorità può adottare
misure specifiche per far sì che gli utenti finali disabili possano
scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione
della maggior parte degli utenti finali.
Art. 58
Designazione delle imprese
1. L'Autorità può designare
una o più imprese perche' garantiscano la fornitura del servizio
universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in
modo tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorità può
designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi
del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio
nazionale.
2. Nel designare le imprese
titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale
o in parte di esso, l'Autorità applica un sistema di designazione efficace,
obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa e'
esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio
universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di
determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente
all'articolo 62.
3. Sino alla designazione di
cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di
fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e
59, comma 2, sull'intero territorio nazionale.
Art. 59
Accessibilità delle tariffe
1. L'Autorità vigila
sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in
base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono soggetti agli obblighi di servizio
universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai
prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.
2. L'Autorità può
prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai
consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in
normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i
consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano
esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al
pubblico.
3. L'Autorità può
prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli
articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese le
perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti
tariffari.
4. L'Autorità provvede
affinche', quando un'impresa designata e' tenuta a proporre opzioni
tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie
geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente
trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di
non discriminazione. L'Autorità può esigere la modifica o la revoca di
determinate formule tariffarie.
Art. 60
Controllo delle spese
1. Le imprese designate ai
sensi dell'articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi
rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2,
definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che
l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono
necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate
soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2,
forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4,
parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le
proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L'Autorità vigila sui
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre che qualora le
prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si dà luogo
all'imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.
Art. 61
Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
1. L'Autorità provvede
affinche' tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli
articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed
aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale,
basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui
metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate
sono comunicate anche all'Autorità.
2. L'Autorità può inoltre
specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di
qualità del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella
fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili.
L'Autorità provvede affinche' le informazioni sull'efficienza delle imprese
in relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a sua
disposizione.
3. L'Autorità specifica, con
appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalità di pubblicazione delle
informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori
abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
4. L'Autorità fissa obiettivi
qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale
almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorità
tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare
le modalità stabilite all'articolo 83.
5. L'Autorità controlla il
rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate.
6. L'Autorità adotta, a
fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte
dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo.
L'Autorità può esigere una verifica indipendente o una valutazione dei
dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo
di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione
dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.
Art. 62
Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
1. Qualora l'Autorità ritenga
che la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 53 a 60
possa comportare un onere ingiustificato per le imprese designate a fornire
tale servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal
fine, l'Autorità può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti
dell'obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi
commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio
universale, in base alle modalità stabilite nell'allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale
individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo
58, comma 2.
2. I conti ovvero le altre
informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di
servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti
alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente
specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e
le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico
sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità. I costi
derivanti dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel fondo
per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale,
istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11.
Art. 63
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora, sulla base del
calcolo del costo netto di cui all'articolo 62, l'Autorità riscontri che
un'impresa designata e' soggetta ad un onere ingiustificato, previa
richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di
servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli
obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui
all'allegato n. 11.
2. Può essere finanziato
unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60,
calcolato conformemente all'articolo 62. Le disposizioni di cui agli
articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 11, possono essere modificate,
all'occorrenza, con provvedimento dell'Autorità, sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione
dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del
mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità all'articolo
2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto
delle condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare
l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione
al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e
per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione
finanziaria.
4. Gli eventuali contributi
relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale
sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali
contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel
territorio nazionale.
Art. 64
Trasparenza
1. Qualora sia istituito un
sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio
universale, l'Autorità pubblica i principi di ripartizione dei costi di cui
all'articolo 63 ed il sistema applicato.
2. L'Autorità, nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza, pubblica una
relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio
universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da
ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano
beneficiato l'impresa o le imprese designate per la prestazione del servizio
universale.
Art. 65
Riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale
1. Il Ministero, sentita
l'Autorità, procede periodicamente al riesame dell'ambito di applicazione
degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di
individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle
diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità,
qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si
applichino le disposizioni di cui all'articolo 58. Il riesame e' effettuato
per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice,
e successivamente ogni due anni.
Sezione II
Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato su mercati specifici
Art. 66
Verifica e riesame degli obblighi
1. Fintantoche' non sia
effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di
cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e
per l'uso della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. L'Autorità, secondo la
procedura e i termini di cui all'articolo 19, provvede ad effettuare
un'analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli
obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette
alla procedura di cui all'articolo 12. Fino all'effettuazione di tale
analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità,
relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
Art. 67
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1. L'Autorità, qualora in
esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2,
accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente
all'articolo 18 non e' effettivamente concorrenziale e giunga alla
conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo o
dall'articolo 69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato
mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al
comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata
e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui
all'articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinche' le
imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano
l'ingresso sul mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi
predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non
accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure
relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del
vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una
concorrenza effettiva e l'interesse pubblico, l'Autorità, nell'esercizio
del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali
imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di
controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o
ai prezzi su mercati comparabili.
3. L'Autorità, a richiesta,
comunica alla Commissione europea informazioni in merito alle modalità di
controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità
dei costi impiegati da tali imprese.
4. L'Autorità provvede
affinche' ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al
dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari
e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità può specificare
la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di
contabilità dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle
parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.
L'Autorità provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di
conformità.
5. Fatti salvi l'articolo 59,
comma 2 e l'articolo 60, l'Autorità non applica i meccanismi di controllo
al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza
per i quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche
mediante l'analisi dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.
Art. 68
Controlli sull'insieme minimo di linee affittate
1. L'Autorità qualora, in
esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2,
accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità
dell'insieme minimo di linee affittate non e' effettivamente concorrenziale,
individua le imprese aventi significativo potere di mercato in tale mercato
nella totalità o in parte del territorio nazionale, in conformità
all'articolo 17. L'Autorità impone a dette imprese obblighi relativi alla
fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato nell'elenco
di norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui
all'articolo 20, nonche' le condizioni indicate nell'allegato n. 8 per detta
fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.
2. L'Autorità, qualora in
esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2,
accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di
linee affittate e' effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui
al comma 1 relativi a tale specifico mercato.
3. L'insieme minimo di linee
affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonche' le norme
correlate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
nell'ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 20.
Art. 69
Selezione del vettore e preselezione del vettore
1. L'Autorità prescrive alle
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato per la
fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa
e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo 66, comma 2, di consentire
ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore
interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del
vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di
annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di
selezione del vettore.
2. Le richieste degli utenti
relative all'attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre
modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita
dall'articolo 19 e attuate conformemente all'articolo 49.
3. L'Autorità provvede
affinche' i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione correlata alle
opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti
per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilità.
Sezione III
Diritti degli utenti finali
Art. 70
Contratti
1. I consumatori, qualora si
abbonano a servizi che forniscono la connessione o l'accesso alla rete
telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o più
imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il
tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalità
secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a
tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione
dei servizi e del contratto;
f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili
qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal
contratto;
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di
risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84.
2. L'Autorità vigila
sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può
estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinche' sussistano anche
nei confronti di altri utenti finali.
3. I contratti stipulati tra
consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai
fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono
contenere le informazioni elencate nel comma 1. L'Autorità può estendere
tale obbligo affinche' sussista anche nei confronti di altri utenti finali.
4. Gli abbonati hanno il
diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di
proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono
informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali
modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal
contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.
5. L'utente finale che
utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare
comunicazioni o attività contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare
molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura
del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi
vigenti.
6. Rimane ferma l'applicazione
delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.
Art. 71
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. L'Autorità assicura che
informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe,
nonche' alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei
servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli
utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni
dell'allegato n. 5.
2. L'Autorità promuove la
fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno,
e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso
alternative, anche mediante guide interattive.
Art. 72
Qualità del servizio
1. L'Autorità, dopo aver
effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, può prescrivere alle
imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili,
adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni
sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.
2. L'Autorità precisa, tra
l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonche' il
contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che
gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di
facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i
metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.
Art. 73
Integrità della rete
1. Il Ministero stabilisce le
misure necessarie per garantire l'integrità della rete telefonica pubblica
in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di
forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità della rete telefonica
pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese
fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa
devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso
ininterrotto ai servizi di emergenza.
Art. 74
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di
consumo
1. L'Autorità vigila sull'interoperabilità
delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondo le
disposizioni di cui all'allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero,
definisce le misure necessarie per garantirla.
Art. 75
Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi
1. L'Autorità provvede
affinche' sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo
55, comma 1, lettera a).
2. L'Autorità provvede
affinche' le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi
richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai
fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma
concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non
discriminatorie.
3. L'Autorità provvede
affinche' sia rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla rete
telefonica pubblica all'accesso ai servizi di assistenza mediante operatore
e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 55, comma 1,
lettera b).
4. Gli utenti finali degli
altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di
consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati
personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.
Art. 76
Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
1. Il Ministero provvede
affinche', oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati
nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici
accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a
pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il
numero di emergenza unico europeo '112'. Le chiamate al numero di emergenza
unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel
modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso e in maniera
compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti. I numeri di
emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita l'Autorità in merito alla disponibilità dei numeri,
e sono recepiti dall'Autorità nel piano nazionale di numerazione; in sede
di prima applicazione sono confermati i numeri di emergenza stabiliti
dall'Autorità con la deliberazione 9/03/CIR.
2. Il Ministero provvede
affinche', per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112', gli
operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle
autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella
misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative
all'ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero assicura che i
cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso
del numero di emergenza unico europeo '112'.
Art. 77
Prefissi telefonici internazionali
1. Il prefisso '00'
costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorità può
introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle
chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della
frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici
accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente
informati dell'esistenza di tali disposizioni.
2. L'Autorità provvede
affinche' gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano
qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica
europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro
della chiamata sulla loro rete.
Art. 78
Numeri non geografici
1. L'Autorità provvede
affinche' gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di
accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non
geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui
l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso
ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.
Art. 79
Fornitura di prestazioni supplementari
1. L'Autorità può obbligare
gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione
degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se
ciò e' fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.
2. L'Autorità può decidere
di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del territorio
nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che
l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l'articolo 60,
comma 2, l'Autorità può imporre alle imprese gli obblighi in materia di
cessazione del servizio, di cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e),
come requisiti generali.
Art. 80
Portabilità del numero
1. L'Autorità assicura che
tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i
servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio
o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica
alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione
fissa e reti mobili.
3. L'Autorità provvede
affinche' i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del
numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli
abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.
4. L'Autorità non prescrive
tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino
distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio
specifiche o comuni.
Art. 81
Obblighi di trasmissione
1. Eventuali obblighi di
trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi sono
disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di radiodiffusione
sonora e televisiva.
Sezione IV
Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli
utenti
Art. 82
Servizi obbligatori supplementari
1. Con decreto del Ministro
delle comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi
accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi
negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente
Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di
ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di
specifiche imprese.
Art. 83
Consultazione dei soggetti interessati
1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle
rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di
consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in
particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle
imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle
questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in
materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in
particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla
base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associno
consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la
qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di
condotta, nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.
Art. 84
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. L'Autorità, ai sensi
dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per
l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti
finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da
consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei
casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.
2. L'Autorità, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con
l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con
gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad
un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per
l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei
consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle
controversie.
3. Se nelle controversie sono
coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorità si coordina con le
altre Autorità di regolamentazione interessate per pervenire alla
risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie
e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in
materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di
pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 85
Notifica alla Commissione europea
1. L'Autorità notifica alla
Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso
di eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali titolari di
obblighi di servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1.
2. L'Autorità notifica alla
Commissione europea l'elenco delle imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni della Sezione II
del presente Capo, nonche' gli obblighi ad esse prescritti conformemente
alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza
sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi
delle disposizioni del presente Capo e' notificato senza indugio alla
Commissione europea.
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