Capo III
ACCESSO ED INTERCONNESSIONE
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 40
Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
1. Gli operatori possono
negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali
relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un
altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel
territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in
Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete.
L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce
che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di
interconnessione e di accesso.
Art. 41
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli operatori di reti
pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri
operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di
negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire
la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea.
Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei
termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai
sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 13, comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di
comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione
digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi
televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e
redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico
mantengono il formato panoramico dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33,
gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima,
durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di
interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per
cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di
riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni
ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unità
organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali, per i
quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
Art. 42
Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di
interconnessione
1. Nel perseguire gli
obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità incoraggia e garantisce
forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi,
esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza
economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli
utenti finali.
2. Fatte salve le misure che
potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un
significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può
imporre:
a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti
finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto,
l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria
a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi
intermedi già resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse
di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti
finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato
n. 2.
3. Nell'imporre ad un
operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 49 e
qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento normale della
rete, l'Autorità può stabilire le condizioni tecniche od operative che
devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari
dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si
riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi
all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le
condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla
procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l'Autorità
può intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di
propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su
richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorità agisce
al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo
13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure
di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione II
Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
Art. 43
Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
1. All'accesso condizionato ai
servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli
ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le
condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni
di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare le condizioni applicate in
virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente
alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare
o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato,
l'Autorità verifica che uno o più operatori di servizi di accesso
condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul
mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali
imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se
non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e
televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi
dell'articolo 81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca
degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo
preavviso.
Art. 44
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di
interconnessione
1. Gli obblighi vigenti alla
data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di
interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore
fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata
adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano
efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai
suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
2. Conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 19, l'Autorità effettua un'analisi del
mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui
al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi e' comunicata alle parti
interessate con un congruo preavviso.
Art. 45
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora, in esito
all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia
designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un
mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli
obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.
2. L'Autorità non impone gli
obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non
sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui
alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28,
comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa
nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della
tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da
quelle cui e' riconosciuto un significativo potere di mercato;
c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali
l'Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo
potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione
diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta
alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o
vieta l'adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai
sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto
di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di
cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli
articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2,
lettera a), l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie
decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei
soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall' articolo
12.
Art. 46
Obbligo di trasparenza
1. Ai sensi dell'articolo 45,
l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione
all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere
pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere
contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e
condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi.
2. In particolare, l'Autorità
può esigere che, quando un operatore e' assoggettato ad obblighi di non
discriminazione ai sensi dell'articolo 47 pubblichi un'offerta di
riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori
non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto
e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in
funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini,
condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento motivato può imporre
modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti
dal presente Capo.
3. L'Autorità può precisare
quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità
di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un
operatore e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi
all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica,
l'Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento
contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.
Art. 47
Obbligo di non discriminazione
1. Ai sensi dell'articolo 45,
l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione
all'interconnessione e all'accesso.
2. Gli obblighi di non
discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi
condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri
operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a
terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità
identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle
proprie società consociate o dei propri partner commerciali.
Art. 48
Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell'articolo 45 e
limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può imporre
obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività
nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità
può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i
propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni,
segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione
ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate
abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile
da usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10,
per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di
non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le
scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da
terzi. L'Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un
mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa
nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
Art. 49
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Ai sensi dell'articolo 45,
l'Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli
di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse
correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere
l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto
equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul
mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale.
Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e
risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un
accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche'
terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e
ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei
servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti,
inclusi condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per
servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti
mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a
sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di
concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. L'Autorità può associare
agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza,
tempestività.
3. Nel valutare l'opportunità
di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se
tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13,
l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di
risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto
conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce
della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo
conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
Art. 50
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
1. Ai sensi dell'articolo 45,
per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può
imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi,
tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo
di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del
mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che
l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello
eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorità
tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente
un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in
considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di
reti e servizi innovativi.
2. L'Autorità provvede
affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di
determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza
e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al
riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati
concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia
l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che
il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine
di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente
fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di
contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri
prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L'Autorità provvede
affinche', qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a
sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una
descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le
regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità
dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti
interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E'
pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi
relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo
34.
Art. 51
Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
1. L'Autorità pubblica gli
obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al
presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati
geografici interessati. L'Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo
le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a
tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si
tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.
2. L'Autorità trasmette alla
Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.
Art. 52
Notificazione
1. L'Autorità notifica alla
Commissione europea l'elenco degli operatori che ritiene dispongano di
significativo potere di mercato ai fini del presente Capo, nonche' gli
obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi
imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori
soggetti alle disposizioni del presente Capo e' notificata senza indugio
alla Commissione europea.
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