Capo II
Autorizzazioni
Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica
1. L'attività di fornitura di reti o
servizi di comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'articolo 3,
fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali
limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le
imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della
tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del
Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si
applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie
disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui
all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, e'
assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L'impresa interessata presenta al
Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro
delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi
di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei
fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare
sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione
costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello
di cui all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la propria
attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel
rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27,
28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni
dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di
autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete
o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo
in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90
giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine e'
ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo
tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata
non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata può
indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il
rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la
presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di
anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale
coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere
ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le
frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in
capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il
rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e'
interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono
al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi
dell'articolo 25 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le
occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare
infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorche' tali imprese intendano fornire
al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione
generale dà loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di
un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle
condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni
che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio
nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo
IV del presente Titolo.
Art. 27
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e
sempre che il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le
disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l'uso
delle frequenze radio non e' subordinato alla concessione di diritti
individuali di uso.
2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio
non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il
diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative
condizioni di uso sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti
di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali
diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi
di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel
rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni
altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in
conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle
frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al
tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione
generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure
specifici previsti dalla normativa vigente in materia di concessione di
diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto
radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure
pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio
il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su
iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente
all'articolo 14.
6. Il numero dei diritti di uso da
concedere per le frequenze radio può essere limitato solo quando ciò sia
necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze stesse in
conformità all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva
o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle
frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende
pubbliche le decisioni in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la
domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per
scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei
settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici
nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite
non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali
applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale
delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda
risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita
l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al
recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e
non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini
delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso
delle frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora l'Autorità decida, previa
consultazione delle parti interessate ai sensi dell'articolo 11, che i
diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico
eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione
competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e
pubblicate entro cinque settimane.
Art. 28
Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle
frequenze radio e dei numeri
1. L'autorizzazione generale per la
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso
delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati
esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle
parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere
obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione,
proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L'autorizzazione generale
e' sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai
fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli
articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate
per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV,
sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico,
dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per
garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione
generale e' fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole
imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo
le condizioni specifiche indicate nella parte A dell'allegato n. 1 e non
riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre
disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle
frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni
elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell'allegato n. 1.
Art. 29
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le
frequenze radio
1. Quando debba valutare l'opportunità di
limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio,
l'Autorità:
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi
per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità
degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione
del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui
agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i
consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente
all'articolo 11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un
numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole
richiesta degli operatori interessati.
2. L'Autorità, qualora ritenga possibile
concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende
nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la
concessione di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in
numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il
Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso
e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità.
Tali criteri di selezione devono tenere in adeguata considerazione gli
obiettivi di cui all'articolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a
procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta
dell'Autorità, proroga il periodo massimo di sei settimane di cui
all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali
procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i
soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non
pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia
di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei
satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il
trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformità
all'articolo 14.
7. In caso di procedure di selezione
competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può
sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di
Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per
quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia
stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state
concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati
selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni
comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono
concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A
condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati
soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle
frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre
condizioni, ne' criteri o procedure supplementari che possano limitare,
alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di
tali frequenze radio.
Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di
installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su richiesta di un operatore, il
Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare
infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e
l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori,
rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che
l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo
25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce
reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione
generale e' legittimata a richiedere tali diritti.
Art. 32
Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Le imprese che forniscono le reti o i
servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione
generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di
numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente,
al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva
osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di
uso ed all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza
degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza
da parte di un'impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione
generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta
l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la
contestazione dell'infrazione accertata e' notificata all'impresa, con
l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando la situazione
precedente, entro un mese e l'invito a presentare eventuali memorie
difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della
reiterazione dell'infrazione o della sua gravità. L'impresa può chiedere
il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2
l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la
situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle
rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e
proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma
1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all'impresa entro
una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro
il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o
reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare
il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate
inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive
competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a
fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica,
sospendendo o revocando i diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi
2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive
competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle
condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio
grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la
salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento
ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od
operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio
alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando
all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di
proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere
contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la
procedura di cui all'articolo 9.
Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Ai fini dell'autorizzazione generale,
della concessione dei diritti di uso o dell'imposizione degli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l'Autorità non
possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle
proporzionate e oggettivamente giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza
delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e
della condizione 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli
obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni
indicate all'allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica
avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'ambito
delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano
comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata
rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione
dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi
dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all'Autorità di effettuare un'analisi del mercato
ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle
lettere a), b), d), e) e f) del comma 1
può essere richiesta prima dell'inizio dell'attività, ne' come condizione
necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle
imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste
ultime circa l'uso che intendono farne.
Art. 34
Diritti amministrativi
1. Oltre ai contributi di cui all'articolo
35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai
sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti
di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi
amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del
regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di
cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di
analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di
altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del
diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di
decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi
sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e
trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri
accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di
cui al comma 1 e' riportata nell'allegato n. 10.
Art. 35
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di
installare infrastrutture
1. I contributi per la concessione di
diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero
sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.
2. In sede di prima applicazione si
applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla
concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di
infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti,
obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e
tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.
Art. 36
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I diritti, le condizioni e le procedure
relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di
installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi
obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica
l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi
gli utenti e i consumatori, ai quali e' concesso un periodo di tempo
sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo,
tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti di passaggio non possono
essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale
sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali
e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.
Art. 37
Pubblicazione delle informazioni
1. Le informazioni pertinenti su diritti,
condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e
sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso
sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet
delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da
consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.
Art. 38
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le
autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro
naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2
e 3, le disposizioni del Codice.
2. Qualora l'applicazione della
disposizione di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un
ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il
Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi
originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a
condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza
della normativa comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea
della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la
soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a
reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore
del Codice, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato
di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano
negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della
data di entrata in vigore del Codice, il Ministero può sottoporre alla
Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone
le condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle
concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione
sonora e televisiva.
Art. 39
Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure
specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di
sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in
tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione
elettronica e' subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata
presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del
legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro
delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti
o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato
nell'allegato n. 12. L'impresa e' abilitata ad iniziare la sperimentazione a
decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della
rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività ne' in relazione al tipo di
rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza
interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro
radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve
indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso
delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non
superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della
stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la
tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può
superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del
servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero i risultati della
sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la
concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei
numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della
dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito
del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso
delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta
incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa
interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento
delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre
dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si
applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta
deve avvenire con sessanta giorni d'anticipo rispetto alla scadenza.
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