Capo I
Disposizioni comuni
Art. 17
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. L'Autoritą nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo
19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi
delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di
mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una
posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza
economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo
indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L'Autoritą, nel valutare se due o pił imprese godono congiuntamente
di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee
direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la
valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro
normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
di seguito denominate "le linee direttrici".
4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato
specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato
strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali
da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere
nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo
dell'impresa in questione.
Art. 18
Procedura per la definizione dei mercati
1. L'Autoritą, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche, di seguito denominate "le
raccomandazioni", e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti
conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle
caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni
elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle
raccomandazioni, l'Autoritą applica la procedura di cui agli articoli 11 e
12.
Art. 19
Procedura per l'analisi del mercato
1. L'Autoritą effettua, sentita l'Autoritą garante della concorrenza e
del mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima
considerazione le linee direttrici.
2. L'analisi e' effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni
ed analisi gią in possesso dell'Autoritą elaborate conformemente alle
raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro
novanta giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l'Autoritą e' tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67,
68 e 69 a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica
o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base
all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia
effettivamente concorrenziale.
4. L'Autoritą, se conclude che un mercato e' effettivamente
concorrenziale, non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano gią in vigore
obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese
operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi e' comunicata
alle parti interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato
rilevante non e' effettivamente concorrenziale, l'Autoritą individua le
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente
all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati
obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o
modifica tali obblighi laddove gią esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autoritą tiene conto
degli obiettivi e dei principi dell'attivitą di regolamentazione di cui
all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c),
e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della
Commissione europea, l'Autoritą effettua l'analisi di mercato
congiuntamente alle Autoritą di regolamentazione degli altri Stati membri
interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si
pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento,
alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma
3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la
procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come
operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della
fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi
dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva
98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del
regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la
procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo.
Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini
del suddetto regolamento.
Art. 20
Normalizzazione
1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitą europee per la fornitura
armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella
misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilitą dei servizi
e migliorare la libertą di scelta degli utenti.
2. Fintantoche' le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano
adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione
delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di
normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero
promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali
adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla
Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).
Art. 21
Interoperabilitą dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autoritą, sentito il
Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei
mezzi d'informazione e alla diversitą culturale, incoraggia, nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da
rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale
interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API
aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive
avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su
piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta
in conformitą ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b),
l'Autoritą, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a
rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e
dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire
ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti
i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
Art. 22
Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e l'Autoritą, nell'assolvimento dei propri compiti,
tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione
europea concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni
oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autoritą decidano di non
conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea
motivando le proprie decisioni.
Art. 23
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi
derivanti dal Codice, l'Autoritą, a richiesta di una delle parti e fatte
salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un
termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la
controversia.
2. L'Autoritą dichiara la propria incompetenza a risolvere una
controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano
espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della
controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autoritą
comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia
non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la
parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autoritą
adotta al pił presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una
delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autoritą persegue gli
obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad
un'impresa dall'Autoritą nel quadro della risoluzione di una controversia
sono conformi alle disposizioni del Codice.
4. La decisione dell'Autoritą deve essere motivata, nonche' pubblicata
sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autoritą nel rispetto
delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di
notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la
possibilitą di adire un organo giurisdizionale.
Art. 24
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno
una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del
Codice, per la quale risulti competente anche una Autoritą di
regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai
commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autoritą
nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in
modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi
indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte
dell'Autoritą al fine di risolvere una controversia e' conforme alle
disposizioni del Codice.
3. L'Autoritą, congiuntamente all'Autoritą di regolamentazione
dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una
controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano
espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della
controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autoritą
e l'Autoritą di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano
tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non e' risolta
dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non e' stato
adito un organo giurisdizionale, l'Autoritą coordina i propri sforzi con
l'Autoritą di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una
soluzione della controversia, in conformitą delle disposizioni di cui
all'articolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilitą
di adire un organo giurisdizionale.
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